(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)
- Un fondofeeder è un investimento collettivo di capitale che, in deroga all’articolo 73 capoverso 2 lettera a, investe almeno l’85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico (fondomaster ).
- Il fondomaster è un investimento collettivo di capitale svizzero dello stesso tipo del fondofeeder , non è a sua volta un fondofeeder e non detiene quote di un fondofeeder .
- Un fondofeeder può investire fino al 15 per cento del suo patrimonio in liquidità (art. 75) o in strumenti finanziari derivati (art. 72). Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di garanzia.
- La FINMA disciplina i dettagli.