Per valori depositati ai sensi dell’articolo 37d della legge si intendono:1
- le cose mobili e i titoli depositati dai clienti;
1bis.2 i beni crittografici che la banca si è impegnata a mettere in ogni momento a disposizione del cliente deponente e che sono attribuiti:
a. individualmente al cliente deponente, o
b. a una comunione e la parte che spetta al cliente deponente è chiaramente determinata;
- le cose mobili, i titoli e i crediti che la banca detiene a titolo fiduciario per conto dei clienti deponenti;
- le pretese tendenti a forniture da parte di terzi, di cui la banca può disporre liberamente, derivanti da operazioni in contanti, da operazioni a termine scadute, da operazioni di copertura o da operazioni per conto dei clienti deponenti.