L’istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.
Le persone incaricate della gestione dell’istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
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