Al più tardi all’inizio della loro attività, gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 20181sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel titolo quinto della LSerFi; sono eccettuati da tale obbligo gli istituti finanziari che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell’articolo 4 capoversi 3 e 4 LSerFi.
RS 950.1 ↩
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