L’articolo 39 capoversi 2–6 non si applica al cambiamento della direzione di un fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) che riveste la forma giuridica di un fondo contrattuale di investimento.
Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un’altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere dapprima l’accordo della banca depositaria.
La direzione in carica rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento e indica quando sarà eseguito il cambiamento.
Si può omettere una pubblicazione secondo il capoverso 3 se tutti gli investitori vengono informati, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, sul trasferimento e sul momento dell’esecuzione del cambiamento.
Il cambiamento della direzione del fondo può essere eseguito al più presto:
nel caso di un fondo contrattuale di investimento con possibilità di riscatto in qualsiasi momento, 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l’informazione secondo il capoverso 4;
nel caso di un fondo contrattuale di investimento senza possibilità di riscatto in qualsiasi momento, il giorno successivo alla data in cui le quote possono essere riscattate nel rispetto dei termini di riscatto e delle scadenze contrattuali o regolamentari, se il contratto fosse disdetto il 30° giorno dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l’informazione secondo il capoverso 4.
Qualora il termine contrattuale o regolamentare di disdetta superi i 30 giorni, il cambiamento può essere eseguito prima di quanto previsto al capoverso 5 se tutti gli investitori hanno dato il loro consenso per scritto o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, ma al più presto 30 giorni dopo la pubblicazione secondo il capoverso 3 o l’informazione secondo il capoverso 4.
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