La società di intermediazione mobiliare deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.
Deve ripartire in maniera adeguata i propri rischi.
Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. Stabilisce l’importo dei fondi propri e delle liquidità in funzione dell’attività e dei rischi.
In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.
La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.
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