- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
- La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla LSerFi1.
- Il Consiglio federale può anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni seguenti:
- la modifica della legge federale del 23 marzo 20012sul credito al consumo (all. n. 2);
- l’articolo 9a capoverso 4bisLSR3(all. n. 3);
- gli articoli 1a , 1b , 47 capoverso 1 lettera a e 52a LBCR4(all. n. 14);
- l’articolo 2 capoverso 2 lettera a LRD5(all. n. 15);
- gli articoli 4, 5 e 15 capoverso 2 lettera a LFINMA6(all. n. 16).
- L’articolo 15 capoverso 2 lettera a LFINMA ha effetto fino all’entrata in vigore dell’articolo 15 capoverso 2 lettera abisLFINMA (all. n. 16).
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20207