956.161OA-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Le società di audit comunicano una volta all’anno alla FINMA i mandati degli auditor responsabili, suddivisi secondo gli assoggettati alla vigilanza.
Esse comunicano una volta all’anno alla FINMA il dispendio e l’onorario conteggiato all’assoggettato alla vigilanza per i servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR1nonché per i servizi che esulano dalla verifica.
In caso di cambiamento della società di audit, la società uscente concede alla società subentrante la possibilità di consultare la documentazione relativa alla verifica.
Se diverse imprese di revisione forniscono contemporaneamente servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LSR a un assoggettato alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, esse si informano reciprocamente in merito ai risultati dei loro servizi di revisione.