956.161OA-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2015Fonte originale
Sono incompatibili con un mandato di verifica le attività di una società di audit presso un assoggettato alla vigilanza che potrebbero pregiudicare lo svolgimento oggettivo della verifica, in particolare:
le consulenze in materia di vigilanza;
la consulenza, la verifica e la valutazione riguardo a transazioni che necessitano dell’autorizzazione o dell’approvazione della FINMA;
lo sviluppo e l’introduzione di sistemi a sostegno di funzioni nel campo della conformità normativa, del diritto, del controllo dei rischi, della gestione dei rischi o del controllo degli investimenti;
la collaborazione e la consulenza in occasione dell’assunzione, della promozione o del licenziamento di persone che devono fornire la garanzia di una attività irreprensibile o di altre persone con rilevanti funzioni chiave secondo il diritto in materia di vigilanza, in particolare nei settori delle finanze, della conformità normativa, del controllo dei rischi o della revisione interna;
l’attività quale attuario responsabile;
lo svolgimento della revisione interna.
La società di audit che ha ricevuto da un assoggettato alla vigilanza il mandato di svolgere una verifica nell’ambito di una procedura di autorizzazione non può, nel quadro della vigilanza continua, svolgere verifiche per tale assoggettato durante un periodo di tre anni a partire dal rilascio dell’autorizzazione.
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