(art. 120 cpv. 5, 123 cpv. 1 LInFi)
Sono considerati acquisto indiretto o alienazione indiretta di una partecipazione segnatamente:
- l’acquisto e l’alienazione tramite un terzo che giuridicamente si presenta in nome proprio e agisce per conto dell’avente economicamente diritto;
- l’acquisto e l’alienazione da parte di persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente;
- l’acquisto e l’alienazione di una partecipazione che, direttamente o indirettamente, procura il controllo di una persona giuridica che, a sua volta, detiene direttamente o indirettamente titoli di partecipazione.