(art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
- Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un valore soglia, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l’una dall’altra e dichiararle simultaneamente:
a. posizioni di acquisto:
1. azioni e quote analoghe ad azioni come pure diritti di voto ai sensi dell’articolo 120 capoverso 3 LInFi,
2. diritti di conversione e d’acquisto (art. 15 cpv. 2 lett. a),
3. diritti d’alienazione concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
4. altri derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2);
b. posizioni di vendita:
1. diritti d’alienazione (art. 15 cpv. 2 lett. a),
2. diritti di conversione e d’acquisto concessi (in forma scritta) (art. 15 cpv. 2 lett. b),
3. derivati su titoli di partecipazione (art. 15 cpv. 2).
- Per le società con sede in Svizzera, le posizioni da dichiarare devono essere calcolate in base al numero complessivo dei diritti di voto secondo l’iscrizione nel registro di commercio. Per le società con sede all’estero, ai fini del calcolo delle posizioni da dichiarare è determinante la pubblicazione secondo l’articolo 115 capoverso 3 OInFi.