(art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi)
- Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all’obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
- sono a breve scadenza;
- non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
- sono vincolate a condizioni.
- Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.
- Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.