958.111OInFi-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
(art. 123, 124 LInFi)
Le richieste di decisione preliminare (art. 21), nonché di deroga e di agevolazione (art. 26) devono essere corredate di un esposto dei fatti, di una domanda e di una motivazione. L’esposto dei fatti deve essere documentato con i giustificativi adeguati e contenere tutte le indicazioni di cui all’articolo 22.
L’organo per la pubblicità emana una raccomandazione indirizzata al richiedente; la raccomandazione deve essere motivata e comunicata anche alla FINMA.
L’organo per la pubblicità può indirizzare le sue raccomandazioni alla società. Sono fatti salvi interessi essenziali del richiedente, in particolare i segreti d’affari.
La FINMA emana una decisione se:
intende statuire essa stessa nella causa;
il richiedente respinge o non osserva la raccomandazione; o
l’organo per la pubblicità le chiede di emanare una decisione.
Se intende statuire essa stessa nella causa, la FINMA lo dichiara entro cinque giorni di borsa.
Il richiedente deve motivare il rifiuto di una raccomandazione per iscritto alla FINMA entro cinque giorni di borsa. Su richiesta, la FINMA può prorogare tale termine.
Nei casi di cui al capoverso 4, la FINMA avvia immediatamente un procedimento e ne informa l’organo per la pubblicità e le parti. Nel contempo invita l’organo per la pubblicità a trasmetterle gli atti.
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