(art. 135, 136 cpv. 1 LInFi)
- Nei casi di cui all’articolo 136 capoverso 1 LInFi e in altri casi giustificati, un acquirente soggetto all’obbligo di presentare un’offerta può, per importanti motivi, essere esonerato da detto obbligo.
- In particolare possono essere considerati giustificati secondo l’articolo 136 capoverso 1 LInFi anche i casi in cui:
- l’acquirente non può controllare la società mirata, poiché un’altra persona o un gruppo dispone di una quota di voti superiore;
- un membro di un gruppo organizzato secondo l’articolo 136 capoverso 1 lettera a LInFi supera il valore soglia anche individualmente; o
- l’acquisto anteriore è avvenuto indirettamente (art. 32), tale acquisto non rientra negli scopi principali della transazione e gli interessi degli azionisti della società mirata sono salvaguardati.
- La concessione di deroghe può essere vincolata a condizioni; in particolare, all’acquirente possono essere imposti obblighi per il futuro.
- Le condizioni di cui al capoverso 3 passano a un successore di diritto che acquista una partecipazione di almeno il 33⅓ per cento, anche se quest’ultimo è esonerato dall’obbligo di presentare un’offerta ai sensi dell’articolo 136 capoverso 2 LInFi.