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Commenti: Art. 45 | Omnilex
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OInFi-FINMA · Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
Art. 45
Art. 44
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958.111
OInFi-FINMA
Federal Office Ordinance
1 gen 2016
Fonte originale
(art. 135 cpv. 2–4 LInFi)
Il prezzo offerto può essere pagato in contanti o mediante permuta di valori mobiliari.
È ammesso il pagamento mediante permuta di valori mobiliari, purché sia offerta l’alternativa dell’intero pagamento in contanti.
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