958.111OInFi-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere c ed e nella versione della modifica dell’8 dicembre 2022 deve essere adempiuto al più tardi 15 mesi dopo l’entrata in vigore.
Gli uffici delle dichiarazioni adeguano di conseguenza i loro regolamenti di cui all’articolo 5 capoverso 5 e le specifiche tecniche al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore e informano le persone soggette all’obbligo di dichiarazione in merito a tale adeguamento.
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