Se un’impresa di assicurazione che assicura esclusivamente stipulanti professionisti ne fa richiesta, la FINMA la esonera dal rispetto degli articoli 10, 17–20, 52e capoverso 2 e 54abis.
Sono stipulanti professionisti le persone di cui all’articolo 98a capoverso 2 lettere b–g della legge del 2 aprile 19081sul contratto d’assicurazione (LCA).
Se un’impresa di assicurazione assicura sia stipulanti professionisti che stipulanti non professionisti, il capoverso 1 si applica soltanto all’attività esercitata con stipulanti professionisti.
Le disposizioni di cui al capoverso 1 rimangono in ogni caso applicabili, se dall’attività con stipulanti professionisti potrebbero sorgere pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di stipulanti non professionisti. Se assicura rischi in materia di previdenza professionale, l’impresa di assicurazione è inoltre tenuta a costituire in ogni caso un patrimonio vincolato.