Le imprese di assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie:
la pubblicità telefonica;
la rinuncia alle prestazioni dei call center;
il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;
la formazione degli intermediari assicurativi;
la limitazione della rimunerazione dell’attività degli intermediari assicurativi;
la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.
Su richiesta delle imprese di assicurazione che rappresentano insieme almeno il 66 per cento dei premi degli stipulanti, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f. Il disciplinamento dev’essere conforme alla legislazione e l’importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev’essere stabilito secondo le regole dell’economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente le imprese di assicurazione.
Il Consiglio federale determina nell’ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.
Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dagli abusi.
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