Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi tengono una documentazione adeguata:
dell’assicurazione sulla vita qualificata che è stata stipulata;
delle conoscenze e dell’esperienza dello stipulante constatate secondo l’articolo 39j capoverso 1;
della mancata verifica dell’appropriatezza dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 39j capoverso 3 o 4;
del fatto che allo stipulante è stata sconsigliata la conclusione di un contratto.
Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi consegnano agli stipulanti, su richiesta, una copia della documentazione di cui al capoverso 1 o la rendono accessibile in un altro modo appropriato.
Su richiesta degli stipulanti, essi rendono inoltre conto della valutazione e dell’evoluzione degli strumenti finanziari compresi nelle assicurazioni sulla vita qualificate e degli eventuali costi connessi.
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