Gli intermediari assicurativi non vincolati possono ricevere indennità da imprese di assicurazione e da altri terzi se hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo.
Se ricevono un compenso dagli stipulanti, gli intermediari assicurativi non vincolati possono accettare indennità da imprese di assicurazione o da altri terzi soltanto se:
hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo e questi ultimi rinunciano esplicitamente a farsi trasferire l’indennità; o
trasferiscono integralmente l’indennità agli stipulanti.
L’informazione di cui ai capoversi 1 e 2 deve indicare la natura e l’entità delle indennità ed è comunicata prima della fornitura del servizio o prima della conclusione del contratto. Se l’importo non può essere determinato in anticipo, gli stipulanti devono essere informati sui parametri di calcolo e sui previsti valori di massima. Su richiesta, gli intermediari assicurativi rendono pubblici gli importi effettivamente ricevuti.
Sono considerate indennità le prestazioni che gli intermediari assicurativi non vincolati ricevono da terzi in relazione alla fornitura di un servizio, in particolare i diritti di mediazione, le altre commissioni, le provvigioni, le riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.
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