Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui alle sezioni 2–2c del presente capitolo gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti:
la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;
la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile;
il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari il cui valore è oggettivamente determinabile.
È fatto salvo l’articolo 52g .
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