Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d’insolvenza dell’impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere:
il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell’impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici;
la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti;
l’adeguamento materiale dei contratti d’assicurazione, segnatamente la limitazione dei diritti degli assicurati derivanti dal contratto d’assicurazione o l’esclusione di tali diritti.
Il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, l’impresa di assicurazione adempia le condizioni di autorizzazione e le altre prescrizioni legali.
Il piano di risanamento può derogare alle disposizioni del capoverso 2 se il risanamento si limita alla liquidazione ordinata del portafoglio esistente, escludendo la stipulazione di nuovi contratti.
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