Gli impegni che l’impresa di assicurazione ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 51 capoverso 2 lettere a, b, d, e ed i o durante una procedura di risanamento sono soddisfatti, in caso di fallimento, prima di tutti gli altri.