Le modifiche della società madre del gruppo che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera g devono essere sottoposte per approvazione alla FINMA.
Per le altre società importanti del gruppo di cui all’articolo 2a la FINMA può ordinare un obbligo di approvazione ai sensi del capoverso 1.
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