La società madre del conglomerato sottopone per approvazione alla FINMA le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera g.
Per le altre società importanti del conglomerato di cui all’articolo 2a la FINMA può prevedere un obbligo di approvazione secondo il capoverso 1.
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