Le imprese di assicurazione che intendono usufruire degli allentamenti previsti in materia di sorveglianza dichiarano alla FINMA, entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022, quali delle operazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera k vogliono concludere.
Le imprese di assicurazione con sede in Svizzera che hanno costituito un patrimonio vincolato per portafogli di succursali estere devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 17 capoverso 2 entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 e informarne gli assicurati interessati.
Gli obblighi relativi alle assicurazioni sulla vita qualificate (art. 39a –39k ) devono essere osservati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.
I requisiti di cui all’articolo 43 devono essere adempiuti entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.