,
, I
410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
f ltnoHfd en inroJ) ner be fragIid en ft. gaflifd)en menitfe u
einer tf)urgauifd)eu Gd ulgemeinbe eingewilligt f)ätte ober bau
kliefe ,3utl)eHung fonft burd) einen für ben Stanton l)urgau
ilerbinblid)en ftaatgred)tlid)en ft erfolgt wäre. :!lie bloue faf.
tifd)e Uebllng 'Dagegen, nad) weld)er fatl)oHfd e merot'l)ner bon
5orntl)aI, 1ntebermül)le unn /Räfienberg bie d)ule in mifd)of.
ert rote emeinbeangeljörige benu ten unn aud) wie fold e öU
Gd)ulnroeden befteuett rourben unb t ergfeid)en, barf nid)t ol)ne
weiterg al u lbrud eine med)tllberl)äftniffell gebeutet werben,
fraft beITen biefet .8uftanb unbefd ränft, tro art er Umgeftal.
tung ber tljatfäcbIid en merl)ärtnifje unb arter ?llianblungen ber
efeljgebung, aufred)terl)alten werben müfite. g liegt in ber
ulbung ber fraglid)en tl)atfäd)lid en Uebung, für fo lange
kliefelbe eben erl)ebrtd e 3llfonbeniennen nid)t l1ad) fid) 3
9,
nod) . nid)t klfe nettennung einer red tlid)en er.))ffid)tung;
tlielmel)r wäre ber Gd)lut auf eine fold e ber.)) id)fenbe ner.
fennung ein 3U gewagter. meftänbe eine It'Id)e, 10 mÜBfe ber
Staitton l)urgau für bie Gd uIbebürfniITe ber fraglid)en me.
wol)ner aud) bann forgen, wenn 'oie err,ältniffe fid) weientlid
änbetn, Wenn . . bie in ffraAe ftel)enben ft. galIifcl)en öfe
AU erneblid)en, boUreid)en örfetn ober (eden eranwad)fen
lonten. :!liefe onieqllenk Aetgt, bau auf eine red)HlberbinbIid)e
,3utl)eUung 'oe in /Rebe ftenenbm meAirfeg öU einer tf)ur.
gaulfd en Gd ulgemeinbe nicbt of)ne weiter au einer tf)at
fäd lid)en Uebung gefolgert werben barf, wdd)e aud) aIg bIofie
:!lulbung rebus sie stantibus gebeutet werben fann.
emnad) at ba munbengerid)t
erfannt:
ie mefd)roer'oe beg /Regierunggratl)eg be Stanton Gt. affen
rohb abgewiefen.
68. Sentenza del 5 navembre 1887, nella causa cantone
di
Zw'igo, contra cantolle del Ticino.
A. Ai 7 settembre deI '1880 veoiva raccolto a Pfaft1kon un
sordo-muto,
privo di mezzi di sllssisteoza, incapace di dare
di se alcuna cootezza e senza carta alcuna di legittimaziooe.
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kant()nen. N° 68.
La polizia zurighese fece tosto le piu minute ricerche, tenne
lunghe corrispondenze
con diversi govem! caotonali, pubblico
sui fogli replicati avvisi, diffuse fotografie rappresentaoti 10
sconosciuto e promise anche maocie agli scopritori, ma
senza approdare per
1unga pezza a nessun felice risultamento.
Con officio 3 aprile 1883, finalmente, la direzione centrale di
Polizia a Bellinzona avvertiva quella di Zurigo, essere quel
sordo-muto stato riconosciuto per
( Domenico Benedetto
Brioschi,
dei fu Luigi edella vivente Clara Zarri, nato a Ia
gliaso il 27 aprile 18ö3 e da diversi aoni scomparso da quel
Comune. Ne chiedeva pertanto la consegna, ehe avveniva
ad Airolo il 9 stesso aprile, raccomandandosi ad un tempo
per
iI conseguimento della promessa ricompensa di franchi
150 a favore dello scopritore.
B. Negata innaozitutto la offerta mancia, per il pagamento
della quale
non fu piu fatta deI resto, -da parte delle au-
torita ticinesi
di polizia, -nessuna posteriore istanza, il
governo di Zurigo invitava quello deI Ticino, con foglio dei
21 luglio 1883, a prendere, in coofronto deI comune d'ori-
gioe deI Brioschi. le opportune mi sure affinehe venissergli
restituite
le spese incontrate per le laboriose ricerche del-
l'origine e pel mantenimento dell'infelice, ascendenti a
franchi 30 cent. Giustificava la sua domanda col dire ehe tali
spese erano state essenzialmente occasionate dalla grave in-
curia delle autorita
di detto Comune e ehe il rimborso loro
eragli manifestamente
dovuto eziandio alla stregua delle re-
gole di diritto privato concernenti la negotiorttm gestio.
n governo ticinese rispondeva, ai 7 settembre 1883, ehe
essendo sorta questione sull'attinenza comunale deI Brios-
chi e non sapendo da qual Comune ripetere l'ammontare
delle spese occasionate dal medesimo, pregava a pazientare
aneora per qualque
tempo il rimborso, giacche la quistione
delJ'attineoza Brioschi sta ventilaodosi e sperasi
di poterla
eondurre
in breve a maturita di giudizio.
C. Richiamatasi du Zurigo l'iostanza di cui sopra, il go-
verno ticinese sigoificavagli agli 11 aprile 1884: aver esso
con suo decreto 27 settembre 1883 dichiarato il sordo-muto
I
ii
412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
B. e la sua famigJia incorporati nel Comune di Barbengo, ove
tenevano domicilio gia prima dei 1870, obbligando pure il
detto Comune a provvedere al pagamento delle spese in
discofso. Aggiungeva pera ehe: ( contro quel decreto la
Municipalita di Barbengo avea sporto gravame al Gran Con-
siglio, davanti
al quale pende tuttora la relativa quistione,
e prornetteva che avrebbe fatto alla sovrana Rappresen -
tanza,
convocata in sessione ordinaria pel 21 stesso mese,
pressante
invito a volersene occupare tosto ed a proeurarne
10 scioglimenlo definitivo, onde poter dare a Zurigo la neces-
saria evasione.
D. Ai 12 dicembre 1884, 30 dicembre 1885 e 7 agosto
1886 nuove solleeitazioni per parte deI governo zurighese ed
eguale riscontro : Ja quistione d'attinenza deI Brioschi e sem-
pre pendente innanzi al Gran ConsigJio, il quale e ogni volta
invitato
di ricapo a volerla sciogliere definitivamente, anehe
aJfine di evitare iI minaeeiato intervento delle autoritatederali.
Avendo finalmente il Consiglio di Stato di Zurigo significato.
eon offieio deI 12 marzo corrente anno, al governo tieinese
( ehe non si eredeva obbligato a rimanere piit a Jungo in
disborso delle sue spese e ehe ne aspeltava senza ulte-
riore rilardo la restituzione, salvo ad esso Governo il
diritto di regresso verso il Comune ehe risultera. essere
quello dell'attinenza Briosehi, il ConsigJio di Stato deI
cantone Tieino, richiamato un suo preeedente decreto 19 no-
vembre 1886, eon eui aveva risolto di rinnovare le anteriori
solleeitazioni
aJ Gran Consiglio e di sospendere, in attesa
della decisione
di quest' ultimo, le misure eontro Ja Muniei-
palita. di Barbengo per l'ineasso delle ripetute spese, diehia-
rava sotto
ai 23 marzo 1887 : ehe Ja cassa deHo Stato non
era
obbJigata al rimborso delle spese faUe da Zurigo per Ja
neeessaria soeeorrevole assistenza aJ Brioschi, piit ehe mise-
rabile, e
ciö in forza delle vigenti Jeggi tieinesi, ehe mettono
ogni spesa e soeeorso per i poveri a carico dei Comnni di
aUinenza. Inoltre (aggiungeva) stimiamo di rendere avvertite
le SS. VV. ehe i Comuni in questione per Ja ineorporazione
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68
413:
deI Briosehi hanno fatto presentire che a qualsivoglia d'essi
venga dal Gran Consiglio accollata l'attinenza deI medesimo,
intendono prevalersi, contro
il domandato eredito di franchi
820 cent. 50, dei dispositivi dei decreto federale 22 giugno
1875.
E. Esperita allora inutilmente una istanza d'intervento al
Consiglio federale, il governo di Zurigo risolvevasi il 30
aprile 1887 a reeare Ja vertenza davanti al tribunale federale,
presso
il quale deponeva difatti, ai 26 maggio ultimo seorso,
un petitorio eoncludente a che : il Consiglio di Stato dei
eantone Ticino fosse obbligato a pagargli Je spese avute dal
suo fiseo durante gli anni 1880-t883 per il mantenimento e
Ja rieerea dell'origine deI sordo-muto B., ammontanti a fran-
chi 819 cent. 30, eompresi gJ'interessi arretrati dal principio
di settembre 1883 (C. O. art. H7, ss.), noncM tutti i danni
e
le spese per iI processo.
Adduceva per sommi capi, a conforto di siffatta domanda ..
le seguenti considerazioni: Il rieonoscimento deI B. quale
originario ticinese porta seco,
da una part.e, per il Consiglio di
Stato e rispettivamente il Gran Consiglio, l'obbligo di asse-
gnare
aHo stesso un Comune di attinenza, e dall'aItra, quello
dei risarcimento delle spese come sopra avute dal governo
zurighese.
Ed oltre a questi obblighi d'ordine pubblico, sca-
turienti dagli art. 68 e 43 della eostituzione federale, eost
come dal prineipio dell'ajuto eonfederato in eose giudiziarie,
ineombe
alle autorita. ticinesi anehe quello di natura privata,
il quaJe deriva da ci ' : 1
che Je spese in litigio furono cau-
sate dalla
Ioro propria trascuratezza nella eustodia deI B.
dapprima e nel rintraeciarlo da poi ; 2° che Ja relativa somma
fu versata da Zurigo co me negotiorum gestor per il Ticino e-
nel suo interesse, in modo giusto e corrispondente all
seopo; 3° ehe nelle sue eorrispondenze officiali eon Zurigo il
Ticino ha, -quasi al mezzo di una eonfessione stragiudizia-
ria, -rieonosciuto dover
esso esigere dal Comune I'importo-
delle spese in querela. Soggiungeva poi, a eomplemento, ehe
tornera. facile al convenuto di trovare i mezzi di farsi rim-
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414 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
borsare dal Comune d'origine, ehe, -eol non avere in tanto
spazio
di tempo assegnato al B. nessun Comune, -Governo e
Gran Consiglio deI Tieino hanno implieitamente impedito al
eantone di Zurigo di citarne direttamente uno e si sono resi
per
tal modo civilmente responsabili in di lui eonfronto, e
infine ehe,
non trattandosi di ammalato 0 di decesso, la in-
vocata
legge federale 22 giugno '1875 non poteva applicarsi
al easo concreto.
F. Nella sua risposta deI 7 luglio pO. po. il governo ti ci-
nese, premesso :
1 ° che il Ticino non e obbligato a rifondere Zurigo delle
spese
di eui si tratta, quest' obligo, -se obbligo sari!. rite-
nuto
dal tribunale federale , -dovendosi assumere dal
Comune dell'ineorporato, nessuna legge, nessuna conven-
zione e neppure la eonsuetudine mettendo a carieo deI Can-
tone d'origine le spese di mantenimento e eustodia fatte per
cittadini poveri, ammalati
0 sani, e la sorveglianza, mero
attributo
di polizia ehe la legge impon.3 allo Stato ossia al
Governo in dati easi, non coiuvolgendo obbligo nessuno di
eorrisponsioui pecuniarie; 2
ehe le autorita eantonali non
hanno ne traseurato ne maneato ai loro doveri verso Zurigo,
prestando eome feeero e faranno in avvenire i loro buoni
offiei, l'ajuto eonfederato, perehe il rimborso avvenga; 3° ehe
gli atti governativi non contengono akuna confessione stra-
giudiziale riguardo all'obbligo
di rifusione, ma unieamente
Ja promessa di prestare I'ajuto confederato a ehe il rimborso
avvenga da parte dei Comune ; 4° ehe gli interessi non sono
dovuti neanehe dal Comune, perche non eonvenuti ;
e
rimettendo al tribunale federale il deeidere se sia: 0
non sia dovuta la mancia promessa, ) propone la rejezione
pura e sempliee dell'avanzata domanda,
eon la eondanna nelle
spese d'
offieio e ripetibili.
G. NeHe rispettil'e allegazioni di replica e dupliea manten-
gonG amendue le parti le eonclusioni gii!. preeedentemente for-
molate in una eoi relativi motivati di fatto e di diritto,
aggiungendovi:
l'attrice, ehe Ia eompetenza della Corte a
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68.
.conoseere dei petitorio emerge sia daU'art. 57 della legge
'Sulla organizzazione giudiziaria federale, il quale riflette le
contestazioni di diritto pubblieo fra Cantoni, sia dall'art. 27
0° 3 ibidem ehe eoncerne quelle di giure civile fra i mede-
simi, siceome dalle sue sentenze 24 luglio 1882 e 28 settem-
bre
1878 (Raee. off. VIII, p. 436; IV, p. 460) si eruisee, ehe
il riliuto di pagare la promessa maneia aveva ed ha la sua
fondata ragione
in ein ehe la maneia stessa vuol esse re sop-
'porlata
da chi sara riconosciuto in ?bbJigo di rinpond.ere. delle
-spese in genere ehe oeeasionö la rIcerea deI BrlOsehl e mfine
be l'obbligo di rappresentare i rispettivi Comuni in simili
continuenze fu gia dal tribunale federale ammesso eon seo-
tenza dei 3 novembre 1871 in una spede analoga tra Zurigo
e Seiaffusa.
Premessi in ratio ed in diritto i seguenti ,'agionamenti:
1° La domanda formolata dal Governo di Zurigo si fonda
ad una volta e sopra eonsiderazioni di diriLto pttbblico, de-
-sunte dao-!i artiooli 68, 43 e sueeessivi della eosLituzione
'federale e da principio dell'ajuto confederato m eose glUrI-
diche, e sopra argomenti di diritto privato, attinti aHa res-
pOllsabilita dello Stato per le maneanze di cui si rennono
eolpevoli le sue autorita, alle norme ehe reggon? la geslInne
d'affari senza mandato e ad una pretesa confesslOne stragm-
diziale
deI Governo convenuto, involgente rieonoseimento
dell'obbJigo
aHa rifusione delle spese da quella negligenza
oeeasionate.
Non ostante questa sua dupliee motivazione e quantunque
diretta
a conseguire una prestazione di ordine privato, ossia
il rimborso
di una determinata somma di danaro, la domanda
stessa riveste nulladimello, nelI'essenziale,
il earattere pub-
-blieo, sieeome quella che poggia preeipuamente sui rapporti
esistenti
fra le part.i quali soggetti di diritto pubblico, non
-sopra un onere di natura privata che ineomberebbe al ean-
10ne Tieino neUa sua qualita di fisco, ehe e quanto dire come
a soggetto di diritto civile. Ne muta spede c?e siansi invoeati
:di trallsenna anehe singoli disposti deI co dlCe federale delle
XIII -1887
I
I .
I "
I "
I
416 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
obbligazioni, perocche sebbene questo possa trovare anche
sul terreno deI diritto pubblico analogica applicazione, e per
manifesto ehe tutte le argomentazioni addotte nel petitorio si
basano piuttosto sulla circostanza cardinale dell'avere il go-
verno attore gerito e -
pel contegno delle autorita ticinesi
-dovuto gerire affari la
cui gestione, secondo le vigenti
massime
di diritto pubblico, sarebbe spettata al cantone
convenuto.
La eompetenza dei tribunale federale a eonoscere della
promossa azione non
pUD dunque venire desunta dall'articoll
27 N° 3 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale,.,
ehe ehiama iI tribunale medesimo a pronuneiare in cause di
diritto civile fra Cantoni, giacche qui non si tratla di una
causa civile,
ma benst unicamente dall'art. 57 ibidem, in
quanta
si tratti in easu precisamente di una conleslazione di
diritto pubblico intercantonale
(V. la sentenza 24 luglio 1882
deI tribunale federale neUa causa fra Basilea-Citta e Soletta,
Racc.
off. VIII p. 442 eons. 1°.)
2° N el suo merito la questione si riduce tutta a vedere,
se
al eantone Ticino eorra, per ragioni di diritto pubblico.
l'obbligazione
di prestare assistenza a quelli tra i suoi atti-
enti ehe ne hanno bisogno. E Ja risposta vuol essere nega-
tIva.
Fra le disposizioni dello Statuto federale dal governo
altore invocate,
Ia sola ehe potrebbe appliearsi in qualehe
modo
al fattispecie sarebbe quella di eui al 3° lemma del-
l'art. 40, ehe suona: ... il domicilio pu6 essere revocato a
eoloro ehe cadono in modo permanente acarico della be-
nefieenza pubbliea ed a cui il Comune od il Cantone d'ori-
gine non accorda un proporzionato sostentamento, quan-
tunque .riehiestone officialmenle. Senonehe, come fu gia
detto e splegato nella sentenza 28 settembre 1878 di questa
Corte sulla causa dello Stato
di Vaud edel Comune di Mou-
don (Raec. off. IV p. 366 ss., eons. 30), - sebbene desti-
nato a restringere salutarmente l'iIlimitato diritto di espul-
sione degl'indigenti spettante al Cantone di domicilio, nOD
cade dubbio ehe codesto prescritto non obbliga per nulla
V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68.
il Cantone d'origine all'assistenza dei propri attinenti. )
Lo stesso dieasi riguardo all'art. 48 ibidem, il quale statuisce
ehe
una legge federale fis sera le necessarie disposizioni
per le spese di attinenza e d'inumazione di attinenti po-
veri di un cantone ehe cadono malali 0 muojono in un
altro Cantone, senza contare ehe il governo zurighese
riconosce
deI resto esso medesimo : non avere la legge fe-
derale quivi prevista e promulgala ai 2 giugno 1875 riferi-
menta di sorta al caso eoncreto, nel quale non si tratta
invero
ne di persona malata ne di decessa.
Quest'ultimo rimarco
si attaglia deI resto anche al richiamo
faHo all'art. 68 della costituzione federale, e rispettivamente
aHa legge federale sui privi di patria in esso contemplata,
avvegnacM l'individuo raccolto a Pfäffikon e assistito dalle
autorita zurighesi
di polizia non possa venire considerato
eome tale ehe eade sotto la sanzione dei disposti
di delta legge,
non eontestata essendo per nessun verso la sua origine e
eittadinanza ticinese, ma vertendo contestazione dinanzi a
quel Gran Consiglio solo
in quanta risguarda la di Iui comu-
nale attinenza.
Rimarrebbe quindi solo
ad esaminare se l'obbligo in qui-
stione dell'assistenza
dei propri attinenti, non imposto al
Cantone d'origine ne dalla costituzione ne dalla legislazione
federale, scaturisca per avventura, -
nel caso particolare, -
da
un Concordato intercantonale. La qual cosa parimenti
non
e guari ammissibile, conciossiache, -com' e noto, -
il Concordato 16 novembre 1865 per la reciproca bonifi-
cazione delle spese
di assistenza e d'inumazione per attinenti
poveri,
il solo ehe sia riferibile aHa specie di cui si tralta,
sia stato tolto
di vigore per effetto appunto della gia ripetuta
legge federale
22 giugno 1875.
E chiaro infine, ned ha bisogno di ulteriore dimostrazione,
ehe
il principio deU' aJuto confederato, -al quale deI
resto, malgrado i considerevoli ritardi ehe subisce tuttora la
definizione
deI litigio relativo all'attinenza comunale deI
Brioschi, non si pUD dire ehe iI governo eonvenuto abbia
rifiutato
di ottemperare, -non vale da solo a giustificare
,I'
I ,
1,1
I:
418 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
in diritto delle pretese co me quella accampata in petitorio, e
che l'argomento derivata dall'asserta confessione stragiu-
diziale,
)) non pu6, -per la sua natura civile, -applicarsi
a causa
che riveste invece, co me fu detto innanzi, i caratteri
di una questione di diritto pubblico.
3° Conviene quindi inferirne, non incombere al cantone
Ticino nessun obbligo diretto al reclamato rimborso delle
spese
in litigio. Quanto poi al sapere se spetti al cantone di
Zurigo un diritto di muovere azione al Comune di attinenza
deI Brioschi ed anche aHo stesso cantone deI Ticino, per il
caso in cui questo avesse a rifiutare 0 a ritardare oltre mi-
sura
la incorporazione comunale di detto Brioschi, -non e
quistione codesta da doversi risolvere nella presente sede di
giudizio.
Conseguentemente,
11 Tribunale federale
pronuncia :
L domanda proposta dal Governo deI cantone di Zurigo e
respmta nel senso dei suesposti considerandi.
I. Fabrik-und Handelsmarken. No 69.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section.
Bundesgesetze. -Lois federa)es.
I. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
69. Urtnei! ).lom 21. Dftober 1887 in 6anen
murgol ne, 8l1rbibge unb ie.
A. :!lie irma murgonne, mutbi'oges unb ie. in Eonbon
robunirt emifne uno atmabeutifne robufte unb fne3idl
stoiIettenartifel. :!liefelbe lieB, geftü t auf bie fnweinerifn,
grofibritannHn,e stonbention bom 6. o).lember 1880 in ba
elbgenöffifn,e IDlarfenregifter in 8ern eine (im 8unbenblatte
)om 5. IDlärs 188t sub r. 107 lerilffentHn,te) IDlarfe ein-
tragen/ wehte au einem in einem . relfe ftenenben :!lreied
mit bem ).letfd)lungenen, ben untern stf)eH bes :!lreieCf netl)eöu
aunfü((enbenf IDlolilogramm H. R. beftent; läng ber eiten.
linien be :!lteieCf finben fid) 'oie orte Trade-Mark. :!liefet
IDlltde bebient d) 'oie irma . 8urgol ne, 8utbibge unb h .
unter lUnDerem 311m mertriebe eine , unter llem amen Roset-
ters Hair-regenerator befannten f aarfätbemittel . lUuf lUn.
trag ber irma 8urgonnr, 8utbibges unb ie. al :!lamnifi
faUn Wurbe bOllt tllttf)alteramte ,8ütin, gegen 3afob 6ü 3trunf,
oiffeUl' in ,8ftrid) ",egen Uebertretung be lUrt. 18 litt. b unb
gegen Eeo feHn,mann unb 6ebaftian IDlatgtar, ebenfa((
t;toiffeur in ,8ürin" ttlegen Uebertretung be lUd. 18 litt. d be
eibgenilfnfnen IDlatfenfn,ungefene oa trafbetfaf;ten eingelei.
tet; gegen 3. üfltrunf befff)alb, ",eil berfelbe für ein ).lon if)m
fabti3irte aarfiirbemittel Tin, einet bet f)interlegten IDlade
bet irma mUl'gonne, . 8urbii,)ge un'o ie. täufd)enb nange.