Art. 29 OG; value in dispute in declaratory lease actions and treatment of conditional counterclaims. Where the object of the action is a declaration as to the continued existence of a lease terminable at fixed intervals, the value in dispute is determined by the rent relevant to the remaining period actually affected, not by the entire contractual term. Separate and non-identical counterclaims may not be aggregated with the principal claim to satisfy the jurisdictional minimum. A merely eventual counterclaim depending on acceptance of the main action does not confer jurisdiction when the principal action itself falls below the threshold (consid. 2-3).
B. Civilrechtspflege. 55. Sentenza deI 5 maggio 1888 nella causa deI Patriziato di Torricella e Taverne contro Ca sari e Giabbani. Visto I'offieio po. po. aprile, col quale iI signor avvocnto Domenico Torrnetti, di Bedano, diehiara -neUa sua quahta di proeurator: dei signori Canari e Giabnalli -,di on v?le.r far uso deI diritto di compame aHa udwnza d Oggl e d fl- portarsi agli atti di causa, segnatanenne alla Inro enoria dei 3 marzo ultimo seorso eon cm ehledono sla dlchlarata l'ineompetenza di questa Corte a eonoseere della quistione, alle 101'0 eonclusioni di . istanza ed ai ragionamenti della querelata sentenza d'appello, rifuse I.e spese eec. . Letta quest'ultima sentenza, ehe dlehIara e pronuneIa : 1° 11 eontratto di Ioeazione 6/1 settembre IS85, stipulato fra I'onorando patriziato di Torrieella e Taverne ed il signor Casari Giovanni Battista eolla garanzia deI signor Giabbani Roeeo, e ritenuto risolto, e eon eiD i1Iibello 22 febbraio 1887 viene annullato. o ) Le spese giudiziarie di 1" istanza e di appello sono a carieo deI patriziato di Torricella e Taverne, eompensate le ripetibili neIl'una e nell'altra sede. Veduto I'atto 2! febbraio !888, eon eui il signor avvoeato Agostino Soldati, di Neggio, quale proeuratore deI patri- ziato Torrieella eTaverne, diehiara di rieorrere al Tribu- ) nale federale, in base all'art. 29 e reiativi della Iegge organieo-giudiziaria federale, eontro la surriferita sentnnza di appello, ehiedendone Ia riforma nel senso ehe, reIetta ogni eontraria eeeezione od istanza, venga giudieato: a) es- ) sere fondata l'azione promossa dal patriziato eol Iibello ) 2 febbraio 1887 e di conseguenza essere tuttora in pieno vigore iI eontratto 6/12 seltembre 188ö di cui sopra; b) dovere quindi i convenuti essere solidariamente eondan- nati al pagamento delle spese giudiziarie, alla rifusione delle ripetibili ece. ) Sentita nella odierna udienza l'arringa deHo stesso signor III. Obligationenrecht. N° 55. 331 Soldati a refutazione delJ'avversaria eceezione d'incompetenza ed a conforto delle dianzi esposte sUß conclusioni di merito; Premesse in ratto ed in diritto le seguenti circostanze e con- siderazioni :
giugno 1.8R7, il proprio alpe Caseina di Iezzo e Sparavero ) verso paga- mento dell'annuo eanone di 670 fr. L'art. 2° dei Capitoli d'in- canto per l'affitto dell'alpe diehiarava perD il eontratto re- seindibile di tre in tre anni, faeendo preeedere escomio regolare entro il16 maggio nell'anno deI triennio, e I'art. 19 ibidem ( proibiva il subaffitto sia totale ehe parziale, sotto la pena della nullita. deI eontratto 0 della multa di fr. öO, oltre la rifn- sione d'ogni danno, salvo il caso di morte. L'eseeuzione deI contratto da parte deI eondutlore veniva garantita dal fide- jussore solidale signor Roeeo Giabbani, ebe firmava eol Ca- sari e I'atto di delibera ed il eapitoIato eolla relativa inve- stitura. Con officio deI ö dieembre 1886 l'affittuario Casari faceva noto all' Amministrazione patriziale non ehe aB' Assemblea di Torrieella e Taverne ) ehe versando egli in molto ecce- zionali eondizioni eeonomiehe, per le quali si vedra probabil- mente eostretto ad abbandonare il paese, gli tornerebbe di ) grave diseomodo di dover eondurre la fittalezza delI' alpe in discorso, visto J'art. 1.3 deI relativo Capitolato ehe proibisee il sopraffittare, e domandava loro se volessero avere Ia ) bonta di rinvenire dal suddetto artieolo nel senso seguente: 1° 0 laseiargli libero di poter sopraffittare l'alpe; 2° 0 riti- rarlo e ritenere come nulla la fattagli delibera ed ordinare un nuovo ineanto. Eecedendo siffalta istanza gli attributi dell'Amministrazione patriziale, questa rispondeva 1'8 dicnmbre 1886 al asari eh eon sua risoluzione dello stesso glOrno aveva dehberato dl sottoporre alla prima Assemblea l'istanza stessa e eiD eon raeeomandazione. L'Assemblea patriziale riunivasi difatti a tale seopo il
332 B. Civilrechtspflege.
ehe l' Amministrazione patriziale dava comunicazione scritta, due giorni dopo, al Casari ed al Giabbani, spiccando contro essi, dopo ehe il Casari ebbe respinta la detta comunicazione, un libeJlo 22 febbraio 1887 eon cui chiedeva fosse gil1dicato: Essere nulli e di niun effetto gJi aUi cai qllali i con venuti notificavano al patriziato di ritenersi svincolati dagli effetti deI eontratto di locazione 6/12 settembre t88n, ed essere quindi in pieno vigore il contratto stesso e le sue singole c1ausole, tanto nei rapporti dei eonduttore Casari, ehe in quelli deI fide- jussore Giabbani eec. ) Addueeva essenzialmente, a conforto di tale sua domanda, I"attore che il contratto in quereJa non avrebbe potuto risolversi se non col consenso di amendue e parli contraenti, mentre in eoncreto manco quello deI pntnl ziato, ehe non puo dirsi contenuto, -dl fronte alla esphClta risoluzione dei 1.
gennaio 1.887, -nel semplice fatto della pubblicazione dell'avviso per un nuovo incanto, tanto phi se si pensi ehe quantunque abbiano assistito persona/mente a. detta AssembIea, i convenuti non si opposero punno ne aHa ndetta risoluzione ned all , esperimento deI nuovo mcanto sotto Ie condizioni dall' Assemblea deliberate. Casari e Giabbani concJusero in giudizio : a) aHa reiezione pura e sempliee deI libello deI patriziato, risp. aecM il contratto 6/12 settembre i885 venisse dichiarato irrito e nullo ed in Iinea subordinata, assia pel caso in cui venisse , . respinta la loro prima domanda, b) acche veDlsse assegnato loro, a titolo d'indennizzo per danni avuti (art. 50 C. 0.), la somma di 3000 fr. 0 quelJa qualnnque aItra ehe al prudent arbitrio deI tribunale piacesse di stabilire. Sostennero pOl runo e I'altro, per sommi capi: ad a) non aver mai ricevuto comunicazione della risoluzione 1.
gennaio 1887 dell'Assem- blea e costituire la pubbIicazione dell'avviso d'asta 7 gen- naio t887 un implicito assenlimento aHa domanda Casari deI 5 dicembre 1.886 per la risoluzione deI eontratto; avere l'agire deI patriziato reso, deI resto, impossibile l'adempime.nto dei contratto, percM ha fatto sospendere durante tutto d mese di gennaio l'incetta deI bestiame dai particolari (art. 1.45 C. 0.) ; ad b) essere evidente ehe col mentovato avviso d'asta iJ patri-
B. Civilrechtspflege. ziato ha eommesso un atto illecito, non potendo esso disporre di un alpe gia affittato per tutto il tempo ehe durera l'affitto; avere quest'atto illeeito diminuito, in pregiudizio deI fidejus- sore Giabbani (art. 108 C. 0.), le garanzie esistenti quando fu prestata Ia sigurta; eostituire ratto stesso un'offesa aIl'amor proprio ed alle relazioni personali (art. 55 C. 0.) dei eonve- nuti, faeendoli apparire come tali ehe non vogliono adempiere e mantenere le obbligazioni 0 non sono solidi abbastanza per darvi eseeuzione ece. Accolto dal tribunale di prima istanza. il quale ritenne eseludere la risoluzione 1° gennaio t887 qualunque idea di adesione dei patriziato al puro e sempliee seioglimento deI eontratto, essersi piuttosto eoneesso 10 svincolo deI Casari dal medesimo sotto la non verificatasi eondizione sospensiva di una nuova delibera a prezzo non inferiore a quello da lui dovuto, e non reggere per nulla i ragionamenti aecampati a sostegno della domanda subordinata 0 rieonvenzionale dei convenuti, -illibello 22 febbraio 1887 deI patriziato attore fu inveee, come s'e visto sopra, annullato dal tribunale di appello sulla seorta dei seguenti ritlessi: Giusta I'art. 140 C. 0., basta, pereM si debba dichiarare revoeato e reseisso il contratto in discorso, ehe eonsti legalmente esserei stato il eonsenso, anche tacito, deI patriziato e di Casari per l'annulla- mento deI medesimo; eliminando ora dal fattispecie l'assem- blea deI 1° gennaio 1887 e lasciando soli di fronte la lettera Casari e I'avviso d'asta deI 7 gennaio 1887, e impossibile non ravvisare in questo un rifiuto della prima delle due domande .alternative Casari, quella eioe di poter subaffittare, ed inveee una piena aecettazione della seconda, quella cioe di rilenere nulla la delibera gUt a lui fatta e di esperire nuovo ineanto, percM tale avviso equivale ad un atto di pieno dominio ehe il patriziato ha esereitato eolla maggior possibile pubblicita sull' alpe di sua spettanza gia deliberato a Casari e col quale faceva nascere in questo l'ineontestabile diritto di attribuirgli il signifieato di adesione al suo svineolo dal eontratto. La risoluzione 1
gennaio 1887 risolvendosi poi neHa proposta di un nuovo partito, affineM divenisse obbligatoria per Ca- III. Obligationenrecht. N° 55.
sari, avrebbe dovuto aver riportato Ja sua aeeettazione (art. 5 C. 0.), mentre ne questa intervenne espijcitamente, ne puo ritenersi scaturire dal silenzio da lui necessariamente man- tenuto, quale estraneo aHa stessa, nell'assemblea surriferita. Nei rapporti deI patriziato col garante Giabbani, il giudizio d'appello feee solo osservare ehe dovendosi ritenere ces- sata l'obbligazione deI contraente Casari, rimane per eio stesso estin ta l' obbligazione sussidiaria dei suo garante (art. 129 C.O.), e ehe j rimarchi esposti circa aHa presenza ed al silenzio dei forastiero Casari nell'assemblea deI1 0 gennaio 1887 trovano la loro applieazione anehe aHa presenza ed al silenzio deI patrizio Giabbani, per la ragione eh'egli era in conereta materia parte interessata. Quanto aHa domanda subordinata d'indennizzo proposta in via riconvenzionale dai eonvenuti, il tribunale d'appello ritenevala naturalmente gia evasa eoHa diehiarazione di risoluzione dei eontratto d'affitto. 2° Siccome dalla gia riehiamata memoria 3 marzo f888 si eruisee, i convenuti signori Casari e Giabbani domandano ehe il Tribunale federale non abbia ad oceuparsi deI merito dei rieorso avanzato dal patriziato altore contro Ia surriferita sentenza eantonale d'appello, per la ragione ehe l'oggetto in lite non raggiunge il valore voluto dalla legge organico-giudi- ziaria federale (art. 29) per l'ammissione della competenza di questa Corte. E poiche i convenuti medesimi riconosnono d'altra parte, avverarsi inveee nel easo eoncreto tuttI gh aUf! estremi da detta legge a tal uopo riehiesti, sara solo mestieri d'indagare quale sia realmente iI valore dell'oggetto litigioso nel fattispeeie, se cioe raggiunga 0 meno il mini mo legale dei 3000 franchi. L'azione promossa dal patriziato di Torricella e Taverne e diretta a conseguire ehe i convenuti siano dichiarati in obbljg di rieonoseere come tuttora in vigore !'intero contratto dl locazione 6/12 settembre 1885. Essa dunque si manifesta come un' azione di accertamento 0 rieonoscimento, ed il Tribunale federale ebbe gia a dichiarare (v. la sua sentenza 22 maggio 1885 neUa causa Gaudin eontro Keck, Raee. off., XI, p. 220) ehe, laddove si tratti di aeeertare in Iinea di diritlo
in via rieonvenzionale, per il easo in eui l'azione deI pa- triziato venisse accolta ed essi fossero quindi eostretti ad adempire il eontratto di locazione, -una domanda di risar- eimento per 3000 fr., conciossiacM la domanda stessa poggi sopra un oggetto assolutamente indipendente da quello a eui l' azione principale si riferisee. 3° 11 Tribunale federale sarebbe inveee eompetente a eo- noseere di questa stessa domanda rieonvenzionale, ehe era aneora in lite davanti all'ultima istanza cantonale e fu even- tuaJmente eontestata anche nella presente sede di giudizio, attesoche Ja medesima rappresenti una pretesa peeuniaria esposta in 3000 fr. e sia da considerarsi senz'altro eome tale ehe soddisfi al requisito in diseorso dell'artieolo 29 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, bastando in- fatti per simili azioni adeterminare il valore litigioso la cifra III. Obligationenrecht. N0 55. impetita dalla parte attrice. Senonebe maneano in concreto le eondizioni sotto le quali si pnssa dire ehe, data Ia compe- tenza deI TrIbunale federale aJ rlguardo delI'azione principale o. dnlI rico,ovenzionale, ess ingenenf a.nehe quella per il gmdlzlO sull altra aZIOne. Fu mvero gla dlChiarato da questa Corte (v. la sentenza 3/19 marzo 1886 nelle cause Dürr eontro Billeter e Schärrer contro Fritsehi, Raee. off., XII, p. 197 e 1 9). ehe n?n .13 mai leeito di som?lare insieme l'oggetto delI aZlOne prmClpale e quello della rIconvenzionale, ma oc- eorre all'ineontro, per la eompetenza deI Tribunale federale ehe l'estremo dei valore litigioso sia dato per ciascuna di esse. Solo quando le pretes di entrambe le parti non si rife- riseano a differenti oggeUi, ma si tratti per l'una come per l'altra. azione di un solo e medesimo oggetto, la competenza deI Tribunale federale per l'una di esse ingenera quella per l'altra. Un simile caso pera non si verifiea se non laddove le pretese di amendue le parti si eliminino a vicenda eosieehe l'ammissione dell'una escluda necessariamente qnella del- l'altra e viceversa. Ora oel caso di eui si tratta 13 manifesto ehe ne la domanda deI patriziato attore esclude la rieonven- zionale dei convenuti. ne questa quella , poieM anzi la seeonda ha preeisamente per eondizione indispensabile Ia eventualita dell'ammissione della prima e si fonda su ei6 che quando venga riconoseiuta la esistenza deI eontratto di Ioea: zione, si dovra rieonoseere eziandio ehe quest'uItimo Cu dal- l' utore viol.a:o e ehe questi 13 pertanlo in obbligo di rifarne al eonvenutl II danno venutone, eorrispondendo a eiaseuno o ad entrambi insieme la somma di fr. 3000. Non fa dubbio ehe dove il tribunale eantonale di appello avesse giudicato in sens opposto, ?onfermato eioe la sentenza di prima istanza, e se I convenutl avessero allora adlto eon rieorso di diritto eivile il Tribunale federale, questo avrebbe aneora dovuto per Ie anzidette ragioni ed a senso di legge, diehiararsi eom: patente solo per il giudizio sulla domanda rieonvenzionale e incompetente per quello sulla prineipale, appunto pereM le ue domande non risguardano ne in lutto ne in parte l'iden- lleo oggetto. Respinta invece definitivamente dal tribunale di XIV -1888 22
B. CiviJrechtspflege. appello l'azione principale deI patriziato attore e non essendo il Tribunale federale competente a conoscere della mede- sima, la riconvenzionale meramente eventuale dei convenuti Ca sari e Giabbani cade senz'altro, in virtu di quanta precede t fuori di considerazione. Consegu entemente 11 Tribunale federale risolve: Di non entrare in materia sul merito dell'avanzato ricorso per causa d 'incompetenza. IV. Persönliche Handlungsfähigkeit. Capacite civile. 56. UrtneH )om 20. ?U )til 1888 in ( 5anen m30lf gegen elfenftein. A. nr Uttneil )om30. eAember 1887 at ba Dbet getint beß Stantonß unern erfannt:
Stoften au!3 bem flägerilnerfeit geleifteten ej)ofitum llettennet nlerben. 4. unb 5. u. f. nl. B. egen biefe Urfneil ergriff ber Stläger bie eiterAienung an ba . Bunbe!3gerint. Sei ber euti!len mernanblunß beantragt fein ?Unnlalt: ber meUagte 3. elfenftein abe bem stHiger ( 5. . m30lf fein 5220 r. 03 t . betragenbe mermögen nebjt .Bin feit 4. IDlai 1882 aUnbufolgen, e )entuell abe er i9m 3839 r. 40 t . nebft .Binß feit bem 20. ebember 1885 aU be3a en, unter Stoftenfolge. er medreter be Befragten unD mefut 6enagten bagegen beantragt ?Ubnleilung ber gegnerifnen . BefnWetbe unb, im ?Un: fd)luU an 'oie m3eiteqie9ung ber egenl artet, gänhHne ?Ub 1, eifung ber ftagerifnen Segebren unter o ge fämmtlid)er Stollen. ag Sunbeggerid)t ient in rwägung: