Art. 2 no. 12, Art. 7 Swiss-Italian Extradition Treaty of 22 July 1868; extradition for fraud-like offenses subject to a monetary minimum. The minimum value required by the treaty must be satisfied for each distinct offense individually and cannot be reached by aggregating amounts obtained through several separate acts, even if they are of the same legal nature or committed against different victims (consid. 2). A reference in the foreign judgment to a higher loss contained only in the introductory recital, and not in the court's own factual findings and dispositive reasoning, does not suffice to establish extraditability for that individual act (consid. 3).
744 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. -Traite avec l'ltalie dn 22 Juillet 1868. 104. Sentenza del 27 dicenibre 1889, nella cansa d' Ayala. A. Nel novembre del 1874 diverse persone di l fodena sporgevano presso quella Procura generale una denunzia. con Ja quale sostanzialmente esponevano, aver esse ad istigazione di Giuseppe d' Ayala e per effetto de' suoi dolosi maneggi ap- posto contrariamente alla loro volonta e con loro danno, la Ioro fuma ad una seheda d'assoeiazione reeante obbligo d'ab- buonamento all' opera illustrata I eapolavori della R. Pina- coteea di Torino. )) Ineoatosi un proeesso eontro il d'Ayala in base a tale denunzia, il giudice istruttore presso il Tribunale eorrezionale di Modena, con ordinanza dell' 8 gennaio 1877, dichiarava -sulle eonformi conclusioni del P
1 ifinistero - non farsi Iuogo a procedimento, e efö perehe nei maneggi messi in opera dal denunciato per indurre i denunzianti a fir- mare la seheda di assoeiazione non si riseontravano quei rag- giri fraudolenti ehe son neeessari a dar vita ad una tentata truffa. B. Nell'aprile del 1880, essendo pendente innanzi al tribu- nale di Bologna un proeesso eontro il D' Ayala per fatti con simili a quelli eome sopra denunziati, le prefate persone di Auslieferungsvertrag mit Italien. No llJ:I..
Modena sporsero nuova querela al proeuratore del Re presso quel tribunale per ottenere ehe si proeedesse contro il D'Ayala anehe per le firme a loro earpite. Riattivato, a se- guito di queste querele (ehe per ragioni di eompetenza furono trasmesse al R. proeuratore del tlibunale loeale) il proeesso ehiuso eoll' ordinanza surriferita dell' 8 gennaio 1877, il D'A. veniva linviato davanti al tribunale correzionale di Modena, il quale, partendo dal eoneetto ehe l'ordinanza cli non-luogo dipendesse da inesistenza di reato e fosse passata in eosa giudicata e ehe le nuove denunzie posteriori non somministrassero aleun elemento ulteliore ehe potesse para- lizzare l'ordinanza stessa, - eon sentenza eontumaciale del 13 giugno 1882 dichiarava di ricapo non farsi luogo a proee- dimento. C. Appellatosene il Publieo Ministero, la Corte eon ezio- nale d' Appello di Modena riteneva non essere le ordinanze di non-luogo emesse nel eorso dell'istruttoria per inesistenza di reato, eee. di ostacolo alla liapertura del proeesso quando sopravvengano nuove prove preordinate a stabilire gli ele- menti sostanziali del reato di eui si tratti, -avere l'orcli- nanza stessa perduto ogni sua giuridica importanza di fronte alla suceessiva istruttoria ed agli elementi in essa raceolta, e doversi supplire al vuoto lasciato da quella, analizzando i risultati delle raeeolte prove onde ehiarire se realmente l'im- putato siasi reso colpevole dei reati ehe gli si aserivono. Eppero eon sentenza 13 settembre 1882, confermata il 30 suceessivo dieembre dalla Corte di Cassazione di Torino, - premesso ehe realmente i maneggi usati dall' appellato avevano tutti i earatteli di un artifizio doloso eol quale si sorprese ecl inganno l'altrui buona fede per eai pire un' ob- bligazione alla quale le parti lese non si sarebbero altri- menti sottoposte, fatta applicazione degli art. 625 a 630 e 112 del eod. pen. perche le singole obbligazioni eolla truffa earpite avevano un valore maggiore di L. 500 e scartata la reeidivitä -essa condannava il D'Ayala contu- maeialmente alla pena del eareere per anni 7 e mesi G, alla multa ( eonvertibile in eareere nel caso d'insolvenza) di
746 A. Staatsrnchtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. L. 300 per ciaseuno degli stessi reati e eosl. alla multa eomplessiva di L. 1800, all'indennizzo dei danni verso le parti lese e nelle spese del giudizio, diehiarando ehe in forza del R. decreto d'amnistia 19 gennaio 1878 la pena del careere come sopra applieata veniva ridotta di 6 mesi per ogni reato, per eui rinrnne circoseritta a 4 anni e mesi 6. D. Saputosi dal Governo italiano ehe il D' Ayala si era dap- poi rifugiato a Lugano, la sua Legazione in Berna ne ehie- deva la eareerazione provvisoria e, -conseguita questa il 30 novembre. -la estradizione, in virtu dell' art. 2, N° 12 del relativo ti'.attato 22 luglio 1868. Vi si opponeva il D'Ayala, esponendo verbalmente dap- prima e poseia eon memoria 5 andante dicembre dei signori avvocati Censi e Vegezzi al Consiglio federale : non essere lecito d'interpretare in modo estensivo un trattato di estra- dizione per farne delle applieazioni analogetiehe ; non essere leeito sopratutto di desumere il valore di una truffä, eec. dalla sempliee affermazione della parte denuneiante ehe si diee lesa; essere in eonereto 1a pretesa frode rimasta senza risultato e risolversi il valore dell'imputazione in zero. Non potersi in seeondo luogo sommare insieme, per raggiungere il valore preseritto, il valore aceertato di pfü reati eommessi a danno di pfü peisone. Opporvisi il testo stesso del trattato italo-svizzero e la pratica del Tribunale federale, il quale eon suo giudieato 29 marzo 1879 nella eausa Crivelli ha stabilito chiaramente e tassativamente ehe, trattandosi di due imputa- zioni cli fri 1000 l'una e di fri 657 l'altra a danno dell'identica persona, nessuna di esse sorpassa da sola la cifra di fri 1000 dal trattato voluta. Conformemente all' art. 58 della legge 27 giugno 187 4 sulla organizzazione giudiziaria f ederale, il Consiglio federale ha quindi eon suo officio del 19 corrente mese trasmesso pel relativo giudizio l'ineartamento della vertenza a questa Corte. Prernessi in f atto ed in diritto i seguenti ragioncirnenti : 1° La presentata domanda di estradizione soddisfa indub- Auslieferungsvertrag mit Italien. N 104.
biamente alla condizione formale posta dall' art. 7 del trat- tato fra Ia Svizzera e l'Italia per la reciprnca estradizione dei delinquenti, poiche vien eorredata da una sentenza di eon- danna (in contumacia) indicante la natura e la gravita dei fatti eontro cui fu mossa azione, eome anehe Ie disposizioni penali applicabili a questi fatti.
D'altra parte e paeifieo in atti ehe i reati a ragion dei quali il D'Ayala fu eondannato e la sua estradizione e ehiesta rientrano nella eategoria delle infrazioni alle leggi penali ehe obbligano lo Stato richiesto, giusta l'art. 2° del trattato, ad aeeordare l' estradizione. Contestata e inveee l'applicabilita del Trattato al ricorrente per efo ehe il valore degli oggetti estorti con ognuno dei delitti aseritti ad opera sua non raggiunge il minimo tassati- vamente voluto dal trattato medesin10 nel eapoverso ehe accompagna il N° 12 del prefato artieolo 2°. 2° A sostegno di questa sua obbiezione il rieorrente invoca la giurisprudenza gia sancita da questa stessa Corte nella sentenza 29 marzo 1879 (Racc. off. V, p. 71), con la quale si e rifiutata l'estradizione di eerto Crivelli, condannato a due ed a tre anni di careere, ecc., per titolo di appropriazione inclebita e di truffa, pel motivo ehe non si potevano aecumu- lare le due somme cli L. 1000 e L. 657, rappresentanti il valore di ciaseuno di detti reati, onde ottenere un tutto eeee- dente il limite dei mille franehi determinato dal trattato. Stando in fatto il richiamato preeedente, rimane a vedere se le condizioni giuridiche del medesimo si attaglino vera- mente a quelle del easo di eui si tratta nella presente speeie, eppero se torni lecito di applicare a questo la medesima adottata eome sopra in quello. E la questione vuol essere risoluta nel senso affermativo. E bensl vero ehe per respingere la clomanda d'estradizione formolata nel 1879 eontro il Crivelli il tribunale federale ha fatto eapo segnatamente al riflesso ehe i due delitti attribuiti all' individuo requisito rivestivano earatteri essenzialmente diversi ed erano anehe stati puniti eon diverse pene, quando invece -in eoncreto -si tratta di una stessa specie di
748 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. reato commesso verso pfü persone. Ma il divario fra i due casi e pfü specioso ehe reale. In sostanza, difatti, si hanno anehe nel seeondo come nel primo pfü reati ehe furono trat- tati eome tali singolarmente dal magistrato italiano e ehe vogliono esserlo altresl di fronte al testö della disposizione in discorso del trattato svizzero-italiano. Tanto e efo vero ehe la sentenza di condanna su cui poggia la domanda d'estradizione parla, nel suo dispositivo, di una multa di 300 L. inferta a ciascuno degli stessi reati attribuiti al d'Ayala, riduce -in virtu del decreto d'amnistia -di sei mesi per o,qni reato la pena del carcere contro di lui prononciata e fa esplicito appello all' articolo 630 del codice penale (italiano) secondo il quale per ogni delitto il valore della obbligazione carpita deve oltrepassare le 500 L., trattando cosl le varie azioni delittuose del prevenuto non come un unico delitto composto o eontinuato, ma come costituenti altrettanti singoli reati da reprimersi con singole pene. Il trattato poi non distingue al ripetuto capoverso del N° 12 dell' art. 2° fra delitti di specie diversa puniti con diversa pena, ma richiede indistintamente per tutte e singole le infrazioni contemplate in detto numero 12 l'estremo del valore eccedente i franchi mille. Sta quindi l'analogia del caso presente con quello giudicato dal Tribunale federale il 29 marzo 1879 nel senso della inammissibilita della eumulazione dei valori estorti dalla stessa persona con pfü delitti per raggiungere quello riehiesto come sopra dal trattato in diseorso e l'obbiezione aeeampata dal rieorrente appare quindi in massima come fondata. 3° Un dubbio potrebbe forse nascere di fronte ad una tra le infrazioni aseritte ad opera del ricorrente. Meutre difatti rispetto agli altri einque denunzianti, la sentenza della Corte d'appello di .lVIodena eonstata avere il D'Ayala earpito loro la firma ad una scheda d'assoeiazione all' opera I eapolavori della R. Pinaeoteea di Torino per un itnporto superiore a L. 800, riguardo al sesto dei medesimi (Ineerti cav. Anselnio) essa parla di un danno di oltre L. 1000 ehe gli sarebbe deri- vato del fatto di essersi laseiato carpire anch' egli l'identica obbligazione. D'onde il quesito, se I'estradizione non debba Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 104.
concedersi almeno per questo singolo fatto delittuoso, rispetto al quale la presentata domanda risponderebbe invero all' es- tremo pifi sopra discusso del valore dell'oggetto estorto. Senonehe la surriferita allusione al danno di oltre L. 1000 ehe avrebbe subito il denunziante Incerti si trova soltanto nell' inizio della sentenza di eondanna, ehe la Corte d' Appello ha desunto dall' atto di aecusa, non e invece ripe- tuta nel corpo stesso della sentenza e precisamente nel rias- sunto dei fatti ehe la Corte ha eostrutto essa medesima a fondamento del proprio giudizio e ehe deve ritenersi fare stato e regola eziandio per la decisione da prolare nella pre- sente sede. Conseguentemente, il Tribunale federale pronuncia: L'estradizione del detenuto Giuseppe fu Giuseppe D'Ayala, di Milazzo, non e aeeordata.