Art. 5, 17, 520, 530, 531, 551 CC Lucerne; validity of an appalting contract concluded verbally and later signed under reservations; effect of delayed ratification. A contract may arise from reciprocal consent and acceptance of offers; if the parties have not validly reserved a written form, a later signed instrument constitutes a binding contract notwithstanding prior protests. Reservations appended to a signed contract do not, as such, destroy its legal force. Only unlawful violence or coercion vitiates consent; a lawful ultimatum to sign under threat of suspending payments is not, by itself, illegal violence. A party's delayed formal ratification may be wrongful and relevant to liability, but does not in itself annul an otherwise perfected agreement.
B. Civilrechtspflege. Consta poi daU' esame degli Atti di Causa ehe la Sentenza eontumaeiale, eon la quale il Tribunale di Bellinzona aveva confermato il libeHo di sequestro spiccato dalIa Banea Can- tonale Ticinese fu debitamente spurgata. Non e dunqlle vero ehe il Binosi sia eaduto in eoneorso ,imperoeehe quella Sen- tenza non rieevette alcuna esecuzione. Dal eompiesso di lutte queste eonsiderazioni emerge chiaro ehe l'insolvibitita dei Binosi e qnindi l'impossibilW.I nel me- desimo a continuare nella esecuzione dei lavori dei quattro 10tti in discorso, non fu pnnto provata, ne dimostr:lta. Eliminata anche questa supposizione, bisogua necessaria- mente coneludere, ehe l'applieazione delI' arto 18 lett a edel Capitolato non era -ne in fatto, ne in diritto -giustificata. 86. Estratto della Sentenza 13 Luglio 1876 nella causa, mOSS(t dal signor Gütcomo Giovanetti di Tretversella (Regno d' lta- lia) alla Socielä ferroviaria del Go ttardo, e concenwnte il Vllo Lotto della Sezione Lugano-Chiasso (Linee Ticinesi). Letti gli Atti ed Allegati di Causa e visto risultame i se- guenti fatti essenziali : A. Con suo Petitorio, in data 2'1 Settembre1875, l'Impre- sario Giaeomo Giovanetti propone a giudicare : Che la Soeieta della ferrovia dei Gottardo sia eondan- nata a pagargli -entro il termine di giorni quindici -le seguenti somme: a) Franehi 365 J 711 e 42 cen tesimi, -quale residuo importo dei lavori eseguiti e a titolo d'indennizzo per la ) fornitura dei materiale; -il tutto eogl' interessi nella j) misura annua deI 6 % a datare dal giomo 6 Dicembre 1874. b) Franehi 15,000 -quale bonifieo sul prezzo degli attrezzi di magazzeno, dei materiali, eec., eec., eh' egli (Giovaneiti) dovette abbandonare sui eantieri deli' Impresa IV. i::ivilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86. 369 -eogl' interessi al 6 % a partire dalla data deI Petito- TI rio. j) B. A giustificare queste sue domande, l' Attore espone: In seguito ad avviso d'asta pUbblicato dalla Societa delta ferrovia dei Gottardo, Giaeomo Giovanetti offre di assumere la eostruzione dei lavori di sottostruttura deI traUo di ferro- via Lugano-Chiasso, ehe e compreso fra i ehilometri 9240 e 11047 e eostituisce H Lotto N° 7. Le sue offerte sono aecet- ta te dalla Societa ed egli si dichiara, con lette ra 6 Luglio 1873, pronto a por mano alt' eseeuzione dei relativi la- l) vori anche prima che siano esaurite tutte le formalita ine- renti aHa conehiusione dei Contratto, sottoponendosi fin d'allora interamente e senza riserva a lutte le clausole deI Contratto stesso, alle disposizioni contennte nelle norme di appalto e nel Capitolato d'oneri, agli ordini ehe gli ver- ) ranno impartiti relativamente all' eseeuzione dei lavori dagli Agenti delta Direzione, come anehe a rieonoscere ed ae- cettare i Disegni di eseeuziolle ehe gli verranno consegnati dallTfficio di Sezione ed i Computi preventivi da questo l) elaborati. )) I lavori alle due teste deI tunnel vengono infatti imme dia- tamente attaceati, ma, per il resto deI Lotto, i te1'reni, lungi dall' essere completamente liberi, non sono messi a disposi- zione dell' Impresa ehe dieci settimane dopo; non si pUD quincE pOl' mann a questa parte dei lavori ehe sullo seorcio deI Settembre. Continuando i lavori, altre nuove diffieoltil materiali so- pravvengono, gifl fin dai primi mesi, ad incagliarne la rego- lare prosecuzione. Fra raltre, una frana assai eonsiderevole della roecia sovrastante all'imbocco settentrionale della gal- leria ; lrana, ehe si rinnova dappoi a piu riprese e riduee l'Imprenditore alla neeessita di dover aprire due finestre, o gallerie laterali, per 10 searieo deHo sterro e delle ma- cerie. Arrogi la circostanza deI lungo ritar?o ranpüsto. dall Di- rezione della Societa aHa consegna de Pwm e Dlsegm per
B. Civilrechtsptlege. le opere d'arte, alla eomnnicazione deI!a Perizia preventi-va, ed alla ratifica dei COllti'atto d'Appalto. Sul finire deI gennajü '1874, l'Ingegnere Capo-Sezione di Lugano trasmette copia di detto contratto all' Impresario perehe vi apponga 13 propria firma. Ma, eon lette ra 1
feb: brajo, Giovanetti vi si rifinta facendo osservare ehe, seb- bene abbia impiegato tnlta l'attivita e tutti i mezzi utili e possibili per 10 sviluppo dei lavori in gaI!eria, e ciö 10 ab- bia fatto quantunqlle non vi fosse rigorosamente obbligato, )) atteso il c1ifetto della ratifiea della Convenzione, tuttavia e ormai dimostrato all' evidenza ehe, per difficoltil non state 'j) previste e ehe non erano prevedibili, come sarebbe ::l modo d'esempio 13 fl'ana succedllta e ehe continua all' imboeeo nord, non e materialmente possibile di eompiere il traforo dnI.I alleria pel .15 Settembre '1874. Che questa impossi- bIll ta e talmente mcontestabile, che non sarebbe giusto il ) pretendere ehe 'Impresario metta la propria firma ad un Contratto ehe poria un termine d'impossibile ragaiunai- ) ento,. e.d. i,l farlo sarebbe per sna parte seonfessareC) quella lmposslblhla ed assumere un onere ehe non potrebbe as- s?lut ente. adenpiere .. ehe in vista di tuUo eiö la ragione, I eqmta ed 11 reclproco mteresse esigono ehe contempora- neamente alla sottoserizione deI Contratto si stabilisca di comllne aecordo qllella protrazione .di termini ehe e pre- vista dall' art o '16 dei Capitolato d'Dneri, e ehe e imposta 11 dalle eireostanze. Qllesta lettera viene anzi eonfermata eon altra de14 stesso febbrajo, dove si fanno aleune aggiunte relativamente al moelo di eseeuzione dei lavori. . A tutt q.ueste osservazioni risponde l'Ingegnere Capo-Se- ZlOne ( mVltando, con lettera 6 febbrajo '1874, il rappl'esen- tante deI!' Impresa a reearsi nel suo Uffizio per definire tutte le questioni insorte a proposito dei lavori deI Lotto VIIo, e sottoserivere il relativo Contratto, senza di ehe re- sterebbem sospesi i pagamenti degli acconti. In presenza di eosifIatta eomminatoria, confermata piiI . IV. Civllstr. vor Bundsgr. als forum prorogaium. No 86. 371. tardi anehe a voce, Giovanetti appone finalmente, addi 28 febbrajo '1874, Ia sua firma al Contratto in discorso, ma segnala tosto -in data deI 2 susseguente marzo -i motivi che 10 determinarono a ciö fare nei seguenti termini: A fronte della fattagli intimazione di sottoscrivere il II Contratto sotto pena della sospensione dei pagamenti dei Iavori gia fatti, il sottoscritto ha dovuto subire neces- sariamente eio ehe gli era imposto, e 10 fece per non an- dare ineontro a mali peggiori, e senza quindi intendere di pregiudicare a quanta egli scriveva all' Ingegnere in Capo ) eon lettera 1
febbrajo '1874. Nel medesimo giorno, 28 febbrajo, si trasmettono aHa Impresa anche i Piani e Disegni di dettaglio, e sono da lei firmati. Il 4 aprile suceessivo, il Contratto viene finalmente appro- vato a Lucerna daUa Direzione centrale, espedito a Maroggia con firme e sigillo, sui primi deI giugno susseguente. C. Alle conclusioni deli' attore ed ai fatti enunciati a giu- stificazionedelle medesime, la eonvenuta Soeieta dei Gottardo, oppone Ie seguenti proposte :
Rejezione di tutte e singole le domande dell' attore.
Ch'egli venga, per di piiI, condannato al pagamenlo di una somma di franchi 5957 e cent. 62 a titol0 di compieta- menta deI residuo della eauzione (fr. 9000 ), ehe a tenore deI contratto deve restare nelle mani deHa Soeieta per dne anni interi, e a quello di tutte le spese giudiziarie e ripe- tibili. ' E. Passando poi in rassegna le varie allegazioni della parte avversaria , la Direzione della Societa convenuta cerca di combatterle ad una ad una con le seguenti principali osser- vazioni : Le eonsegne dei terreni non furono punto tardive nel loro assieme, e l'Impresa Giovanetti non ha ne diritto ne ragione di soUevare a questo proposito alcun gravame. E valga il vero : I lavori di trincea all' imbocco settentrionale deUa galleria furono gia incominciati col 22 Iuglio ; -l'indispen
B. Civilrechtspflege. sabile galleria laterale avrebbe gia potuto essere attaccata il giorno sei dei medesimo luglio, mentre invece l' Appaltatore non vi lavorö che apartire dal 23 settembre; - i lavori aHo imbocco meridionale cominciarono col 291uglio ; -quanta al resto delle opere inerenti al VU' lotto, e non costituenti che una minima porzione deI lotto stesso, non vi fu piil alcun impedimento, per causa d'espropriazione, fin dal 15 agosto ; e, quand'anche ritardo ci fosse stato, sarebbe a rite- nersi in ogni caso compensato oltre misura dal prolungo di termini che fu poi aceordato all' Impresa. In nessun paese, dei resto, e eostume di eonsegnare all'Impresario tutti i ter- ren i a11' atto stesso deUa stipulazione deU' Appalto. Le frane sopravvenute nel settembre 1873, ed anche suc- cessivamente, all' imboeeo nord dei tunnel non sonn easi di forza maggioTe, che valgano a giustifieare delle proroghe di termini; ma bensi degli aeeidenti af atto ordinarj, ehe ogni Intraprenditore e in obbligo e possibilita di prevedere. Piani e disegni furono trasmessi all' Impresa in tempo affatto opportuno; I'art. IIlü deI Capitolato d'oneri diee, deI resto, ehe I'Appaltatore puo procurarsi egli medesimo -a propde spese, -eopia della Perizia e dei Piani. I piani di si- tuazione e i profili traversali gli erano gia stati consegnati fin dal prineipio; e pei' ciö ehe riguarda quei disegni ehe Gio- vanetti non firme) ehe sotto la data dei 28 febbrajo 1874, sta ed e perfettamente eomprovato il fatto ch'egli stesso li rico- nobbe allora form31mente sieeome parte integrale del Con- tratto d' Appalto. Giovanetti ha --iI giorno 29 febbrajo 1874 -firmato vo- 10ntilTicunente il suo Contratto; ne puo fal'si parola in pro- posita di dolo, errore, 0 violenza. -In presenza della sua firma, le riserve da lui fatte posteriormente non ponno rive- stire aleun valore giuridico. -n contratto fu stipulato ver- bahnente nel luglioJ 873 ; era quindi valevole e obbligatorio per amendne le parti fin da quell'epoc3, e fin da quell'epoea fo eziandio J nella sua essenza, d'amendue le parti invocato ed eseguito. IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86.
Premessi -in linca di atto e di diritto -i seguenti Considemndi: Sullct validitä del contratto: 2. L'atto finnato con 1"ise1'Ve e proteste da Giovanetti, sotto la data dei 28 febbmjo 1874, e desso 7m contmtto d'Appalto valido pe ' i lavori del 7° lotto della Sezione Lu- gano-Chiasso ? F,u la firma del Giovanetti S01'presa eon dolo J 0 estorta con violenza? Jl suo eonsenso e egli nullo e di nessnn valoTe in eio ehe riguarda i fatali pel cornpimento dei lavo1'i? Il ritardo frapposto c1alla Societa allcl ratifiea clcl contratto ed aUft eonseglw dell' Islmmento mtifieato e finnato, e desso una eirwstanza bastevole (td annullare il eontmtto, od ftmO- dificarne le elausole essenzictli ? E un faUo ineluttabilmente constatato dai doeumenti di causa, dalla corrispondenza in Atti, dalle dichiarazioni e eon fessioni di Giovanetti stesso, noneM dalle informazioni date in modo affatto speciale dai testimonj ehe furono sentiti nel- l'inehiesta, ehe Giovanetti ha comineiato i lavori dei lotto di Maroggia fin dallo seoreio dei mese di luglio deI 187.3, sulna base di una promessa verbale, ripetuta con lettera 6 lugllO di quest'anno, dov'e detto eh'egli (( eominciera irnmediata- mente i lavori deI lotto VlIo e Li proseg"uira in piena e pre- eisa conformita di tutte le clausole dei contratto, dei Ca- pitolato d'oneri, e come meglio sopra alla leU. B. deI l) fattispecie. Questa diehiarazione e promessa e confermata dal car- teggio mantenuto dall'lmpresa eoi Happresentanti la ocieta e da tutta quanta la rocedura, 'on?e. risulta a o? ll:ranto e in ogni emergenza 11 eostante nfenrsl eel appet.laI 1 Cl ?10- vanetti al ripetllto eontratto verbale ed aHa sua dlCbIaraZlOne e promessa dei 6 cli luglio. Non e ehe al momento in eui si rompono affatto le relazioni fra lui e la Societa, al mo- mento in eui egli introduee eontra di lei la sua azione giu- diziaria, ehe i solleva 13 questione della validita 0 nollita deI Contratto. -D'altra parte, dall' agosto all'aprile la So-
B. Chilrechtspflege. cieta paga mese per mese i conti eauzionali, e Giovanetti Ii rieeve senza aleuna riserva, ne eondizione. E quindi fuor d'ogni dubbio, ehe gia fin dal sei luglio 1873, Giaeomo Giovanetti ha eonehiuso un eontratto d'Ap- paIto colla Societa deI Gottardo in merito al VII" lotto deI troneo Lugano-Chiasso, e si e ritenuto egli stesso impegnato, vineolato ed obbligato fin da quell'epoea, poieM gia in quel mese di luglio eomineiava i lavori, installava operaj, impie- gati e formale rappresentante sui eantieri di l iaroggia, e prendeva dellevere misure d'eneeuzione, senza pretendere mai ehe l'impegno assunto dovesse aversi per nuHo e eome non avvenuto. Il faUo della materiale apposizione della ratifiea per parte della Direzione Centrale si risolve, al postutto, in una pura e semplice formalita, dalla quale -d'altronde -Ie Parti stesse hanna fatta taeita e reeiproea astrazione. Questo contratto verbale d'Appalto e egli va lido in di- ritto
La Iegislazione Iueernese, ehe deve ave re -in eonereto -applieazione, a tenore delI' art. 24 deI Capitolato, contiene agli art. 5-17-520 deI Codice Civile - ehe un contratto puö avere origine e sussistenza dal eonsenso reeiproeo delle Parti e dall'aeeettazione delle offerte 0 pro- messe fatte. l -AU'art. 530 e detto ehe il eontratto J) pub esse re verbale 0 seritto, e che questa differenza non l eostituisee alcuna differenza negl'impegni assunti, tranne pei easi dalla legge previsti. Ma 1'art. 53'1 aggiunge ehe se le parti si sono espressamente riservato di passare l ad una scritturazione dei eontratto, oppnre se un tale atto l seritto e ordinato dalla legge, il contratto non pub ritenersi eome perfetto fin tanto ehe non porti la firma di amendue le Parti. ) üra, ammesso anehe ehe nel fattispecie le Parti abbiano eonvenuto in modo esplieito per un eontratto scritto e ehe sino al 28 febbrajo '1874 elle avessero potuto far va- lere 10 stato di eose risultante dal loro consenso verbale sie- eome provvisorio soltanto e quindi non capace di costituire -I ! IV. Civilstr. vor Bundsgr. als forum prorogatum. No 86.
un contratto perfetto, sta il fatto ehe ai 28 di febbrajo, Gio- vanetti appone la sua firma in ea ce aHa Convenzione ehe porta la data dei 6 luglio '1S73 , e ehe -iI giusdieente ha dunque dinanzi a se un eontratto seritto e firmato, un eon- tratto in piena regola. llfa Giovanetti obbietta,'
B. Civilrechtspflege. soltanto ai termini di eompimento dei lavori), si e ehe la Soeieta ha usato verso l'Impresario dei SilO diritto stretto, e ftsatone anzi eon rigore, e ehe tale eondotta dev'essere equa- mente apprezzata nella disamina dei fatti, onde applieare agli atti ed agli obbligbi della Societa 10 stesso peso e la misura medesima. 11 eontratto fu dunque firmato il 28 febbrajo, e questa firma e valida, eapace quindi di obbligare Giovanetti, mal- grado tlltte le riserve ehe l'haono preceduta e seguitata. IL fatto poi ehe la ratifiea dei eontratto non sueeede ehe il 4 aprile, e la comunicazione delta stessa all'Impresa ai primi di giugno soltaoto, ehen straordinario e dinota da parte della Soeieta una ommissione ehe oltrepassa ogni mi- snra. L'Impresario lavora per dieei mesi; per dieci mesi 10 si tratta eon tuUo il rigore dello stretto diritto edel senso letterale dei eontratto, e 10 si dichiara e 10 si vuole vineolato senza riserve aHa sua firma ad un'epoca ov'egli ha gH la piena eonvinzione di non poter rispettare i termini contrat- tuali; -la Soeieta, invece, fa sempre aspettare invano e la sua ratifica e la sua firma e l'atlo in buona forma ! In diritto stretto non si pub ammettere ehe Giovanetti possa farsi arma contro la Soeieta dei costei modo eecezionale di prodedere. Ma non e meno vero pero che un siffatto pro- cedere e tale da mettere iI gillsdieente nella neeessita di ap- plicare, aHa sua volta, an ehe aHa Societa 10 stesso rigore e tutte le eonseguenze della risponsabilita di quegli atti ehe non furono sempre conformi agli obbligbi assunti e scatenti da! contratto. 'I I .f I