Art. 50 BV; freedom of worship and duty of protection against third-party disturbances. The constitutional guarantee of free exercise of religion is effective even where the majority or hostile third parties oppose the cult. Cantonal authorities must secure the exercise of worship by appropriate and effective coercive measures; they may not refuse protection on the ground that disorder is caused by opponents of the cult. Public order powers remain available, but they do not permit a de facto denial of the constitutional right. For complaints concerning religious freedom, authorization may be inferred from the file where representatives act on behalf of affected believers (consid. 1-3).
2;4 A. Staatsrechtliche Entscheidungcn. I. Abschnitt. Bundesverfassuug. eincn leiner eigenen mitoureicm. mie menr tann i.lom efunenten einnig aUf run'o be rt. 50 m. m. gefor'oert roer'oen, ban er gem1't l)1. 1 genannten rmeX bie frele u 1i'6ung 'ocr gottes bienftncf)en 5)cmblungen bet anbent stol1feffionen nicf)t fiBre nnb gem1'tn bf. 2 gleid)en htiM ben SJJ1aBna 11ten oIge leiite pelcf)e muub ober stantone 110m 5)al1bnabung ber Drbnul1g unb be offentUd)en rie'oen unter ben %tgef)origen ber i.lerfd)iebenen engion genoffenfcf)aften" treffen (1. f)iqu 11ttimann, i"llorb amedhniJcf)e 1tn'oenftaatnred)t II, 15. 279). ?Si ient (toen aud) munbenr(lt unb munbes))erjammfung ftet im gleid)en 15inne geinrod)elt. 5)ie))on au gegangen ift au fagen, ba l1id)t einmal l)ef)auj)tet ift, baB 'oie l,)Ollt lefutTenten am (trfreitet9 Mrgel10mmene roeit einen folcf)en 21'trm i.lcrurfacf)t at, betB ba'omcf) ber reUgtofe S u tu ber roteftanten geftort l')orben Petre. emnacf) f)at ba munbengedcf)t edannt: :Der mefur it'b als oegt1inbet etmirt unb ba tngefocf)tene UrteH bes emeinbegeticf)t in 5)erifau l,)om 26. WprU 1894 ('tufgenol)en. 46. Sentenza del 21 giugno 1894 nella ca ' 'sa del Comitato basileese per l' evangelizzazione del Tieino. A. A Basilea esiste da anni un Comitato, il cui scopo e di propagare la religione evangelica nel Tieino. Esso rnantiene a sue spese una chiesa ed una scuoia nel comune di Biasca, dove si trovano alcuni protestanti. Pastore di detta chiesa e Alberto Zamperini, italiano. In questa sua qualita egli venne chiamato il 29 dicembre della scorso anna a Lumino pel fu- nerale di una bambina, figlia di certo G. Galbiati, evangelico. La cerimonia, aHa quale intervenne anche una parte della po- polazione cattolica di Lumino, venne celebrata senza ostaco10. Tuttavia avendo il curato di Lumino negato il suo consenso a che fosse suonata 1a campana da morte durante i funerali, questa suo contegno provoco presso il Consiglio di Stato un IV. Glaubens-und Gewissensfreihcit. Steuern Zl1 J ultuszwecken. N° 46. 275 richiamo da parte del ministro evangelico. D'altra parte al- cune frasi pronunciate dal pastore Zamperini durante Ie fUll- zioni religiose, e interpretata da alcuni come un' offesa aHa re1igione cattolica, nonche il fatto d' avere 10 Zamperini ini- ziato successivamente propaganda ne1 comune col recarvisi la domenica a celebrare il culto evangelico, suscitarono in uua parte della popolazione cattolica una viva opposizione. Il 14 gennaio 1894 gli opponenti rimasero tranquilli, rna il28 della stesso mese ricornparso appena 10 Zamperini nel villaggio, una parte della popolazione si levo a tUl1lulto, e seguendo il mi- nistro protestante con strepiti e grida davanti 1a casa Galbiati, dove il cuUo evangelico doveva aver luogo, rese a detta dei ricorrenti impossibile ogni e qualunque allocuzione. Zamperini si rivolse al Consiglio di Stato, ed ottenuti per scorta due gendarmi, ritorno poche ore dopo aLumino e vi tenne it so- lito sermone senza ulteriori disturbi. Vi ritornava poi di nuovo il 1 febbrajo successivo, ma anche stavolta il turnulto levatosi al suo arrivo fu tale, che a detta dei ricorrenti do vette rinun- ciare a celebrare Ie funzioni religiose. Un' inchiesta fatta pm- ticare dal Consiglio (li Stato il 4 febbrajo sopra i detti avve- nimenti, non condusse a nessun11 misura efficace. Con decreto del 6 febbrajo 1894 il Consiglio di Stato prese atto sel11plice- l)lente del risultato dell'inchiesta, dichiarando che i fatti la- mentati non costituivano una violazione della liberta di cre- denza ne da parte tiel ministro evangelico, ne da parte del parroco, ne da parte dei dil110stranti e non erano tali da ri chiedere l' intervento delle autorita civili. Intanto pero Ie dimostrazioni ostili ed il tumulto continuavano a prodursi a Lumino ad ogni arrivo del ministro protestante. II 9 febbrajo il Comitato ricorrente pretende che 10 Zamperini sia stato assediato due ore dai tUl11ultuanti nell' ufficio postale. L' 11 febbrajo la municipalita di Lumino, invitata dalla Direzione (li polizia di vegliare al mantenimento dell' ordine, proibi bens! che si facesse rumore sulle pubbliche strade, malgrado pero l'arrivo di un caporale e di due gendarmi l11anclati dalle auto- rita cantonali in suo ajuto, non seppe impedire che, entrato appena 10 Zarnperini nel comnne, Ie dimostrazioni incomin-
276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassllng. ciassero di nuovo. 11 giorno susseguente il Consiglio di Stato risolveva percio di significare aHa municipalita di Lumino che, al primo rinnovarsi dei lamentati disordini, sarebbe inviato cola a spese del comune un picchetto di gendarmi con incarico di rimanervi sintanto che l'Autorita superiore non avesse suf- ficiente garanzia pel mantenimento dell' or dine, riservata inoI- tre la disposizione dell' art. 147 del codice penale. 11 diret- tore dell' interno chiamava poi pres so di se il sindaco del co- mune ed il pastore protestante, e invitava quest' ultimo a so- spendere per qualche tempo Ie sue visite a Lumino, l' Autorita governativa non potendo prestare mano forte per nessuna propaganda religiosa. 11 minisko evangelico annul e ritardo Ie sue visite fino al 4 di marzo. Ritornatovi pero il giorno sud- detto, nuove scene e disordini si produssero. Finito appena il culto, che per maggiore tranquillita dovette eSBere tenuto nella casa del giudice di pace, una moltitudine OJ uomini e donne seguirono 10 Zamperini ed alcuni suoi comp, gni prote- stanti di Biasca fino a Castione, assordandoli di moni e di di strepidi, e come i ricorrenti pretendono, insultandoli a piu riprese. Tre fra i compagni di Zamperini, cittadini di Biasca, inoltrarono un richiamo al Consiglio di Stato, ma con decreto del 6 marzo t894 fmono rinviati al foro giudiziario. n giorno to successivo Zamperini informava il Consiglio di Stato che secondo informazioni ricevute erasi ordito h Lumino contro di lui e contro i suoi seguaci una vera congiura, e domandava al Consiglio di Stato, essendo intenzionato di recarsi cola il giorno dopo con alcuni evangt3lici di Bia- sca, quali misure intendeva di prendere per proteggere la liberta di credenza garantita dalla Costituzione. Con decreto dpl 10 marzo 1894 il Consiglio di Stato osservato che i pe- ricoli vagamente accennati dal postulante non erano suffragati da alcun atto di prova, e visto non esistere a Lumino una chiesa od associazione evangelica costituita che reclami ilmi- nistro Zamperini , risolse di non intervenire, dand!) commu- nicazione di questa sua risoluzione al petente. B. Contro questo procedere delle Autorita canton ali il Co- mitato basileese per l' evangelizzazione del Ticino inoltrava il IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Stenern Zl Kultnszwecken. No 46. 277 24 marzo 1894 ricorso al Consiglio federale ehiedendo il di lui intervento affinche la liberta di credenza e di culto fosse fatta rispettare. 11 ricorso e diretto speeialmente contro due risoIu- zioni del Consiglio di Stato : quella del 6 febbrajo colla quale esso dichiara di prendere atto dell' incbiesta avveuuta, e la risoluzione del 10 marzo, colla quale l' Autorita governativa rifiuta d'intervenire. Secondo i ricorrenti, la prima ebbe solo per effetto di incoraggiare i tumultuanti, e la seconda non fu altro ehe un espediente impiegato dal Consiglio di Stato per tirarsi da una posizione impacciante. Tutte e due eostituiscono poi, al dire dei ricorrenti, un diniego di giustizia, vale a dire un rifiuto da parte delle Autorita canton ali di proteggere un diritto esplicitamente garantito dalla Costituzione federale. II Comitato ricorrente invoca in suo appoggio i fatti sopra nar- rati, e per earatterizzare meglio la situazione e l'opinione pub- bIica nel Tieino, produce e cita i rapporti speditigli dal mini- stro Zamperini ed aleuni articoli apparsi in diversi giornali del cantone. In base a tutti questi atti egli sostiene, che l'asserire come fail Consiglio di Stato, da una parte, che la liberta di credenza non e frtata violata, dall' altra, che i peri coli ai quali aeeenna Zamperini nella sua istanza del 10 marzo, non erano abbastanza provati, e un misconoscere i fatti, un diniego di giustizia, contro i1 quale il solo rimedio e il l'icorso aIle Auto- rita federali. 11 Comitato basileese, e con lui il ministro Zam- perini, essere lungi dal voleI' provoeare delle lotte religiose nel Tieino. Cio che essi pretendono essere solo che Ia religione ed il culto evangeIico nel Tieino abbiano a godere gli stessi (liritti e la stessa protezione ehe gode la religione cattolica nei cantoni protestanti della Svizzera interna. C. Con ufficio del 10 aprile 1894 il Consiglio federaIe, a sensi dei disposti degli art. i 175 e 189 della nnova legge 01'- ganica giudiziaria federale, trasmise il ricorso al Tribunale fe- derale, osservando che secondo il suo modo di vedere, Ia qui- stione se esiste 0 non esiste diniego di giustizia, deve essere prima decisa dal Tribunale federale, nel mentre quello che riguarda l' esecuzione della sentenza rimane compito del1'Au- torita politica, ossia del Consiglio federale.
278 A. StaatsrechUiche Entscheidungen I. Abschnitt. Bundesverfassung. D. Da parte sua il Consiglio di Stato del cantone Tieino risponde : risultare dagli atti e dall' inchiesta fatta praticare dal Con1iiglio eli Stato sui fatti eli Lumino e successivamente su queIIi di Castione, che nessun cittadino di Lumino 0 Castione ebbe mai ad affermare che sia stata violata la propria Iiberta eli culto; che nessun cittadino di Lumino ne di Castione ap- partiene alla religione evangelica; che riclamante e iI solo Zamperini, e che Ie dimostrazioni del popolo di Lumino e eli Castione erano dirette contro i tentativi eli propaganda da lui fatti. Non essere quindi esatto quanta il Comitato di Basilea afferma nel suo ricorso, che cioe vi sia a Lumino un gruppo di ticinesi professanti Ia religione protestante, ne che un gran numero degli abitanti di Lumino abbiano chiesto di udire re- golarmente Ie prediche del ministro evangelico. A Lumino non esseni un solo ticinese eli confessione protestante, e gli abi- tanti di Lumino avere dimostrato col fatto, che non deside- rano di sentire Ie prediche evangeliche. 11 Consiglio di Stato non voleI' esaminare la quistione, se esiste 0 meno un diritto eli propaganda contro la manifesta volonta della popolazione. Cio che 10 preoccupa essere iI suo dovere dt tutelare l'ordine pubblico allontanando Ie cause che ne provocano il turbamento. 11 direttore dell' Interno ed it Consiglio di Stato essere stati percio nel lora pieno diritto, di invitare il sig. Zamperini a desistere dalla sua propaganda causa I' opposizione ed i ripe- tuti disordini che provocava. In simili occasioni non essere possibile di non tener calcolo dell' opinione generale della po- polazione. 11 Consiglio di Stato essere sempre iutervenuto ogni qualvolta trattavasi di proteggere la persona del sig. Zampe- rini e Ia famiglia Galbiati, rna non essere tenuto di mettere la gendarmeda a disposizione del sig. Zamperini per la sua propaganda. Non esservi dubbio in teoria, che ciascuno e li- bero di manifestare Ie proprie opinioni politiche e religiose e di propugnare i suoi pdncipi..Ma non potel'si esigere che l'Au- tOl'ita civile appoggi colla forza una propaganda religiosa senza offendere il principio stesso della liberta di credenza, in ma- teria religiosa ogni coercizione da parte della Stato dovendo essere esclusa. II Consiglio di Stato non aver esitato ad in- IV. Glauhens-und Gewissensfreiheit. tcuern zu Kultllszwecken. No 46. 27 1 tervenire quando l' ordine era turbatoo minacciato. Essere disposto ad intervenire anche in futuro, se i disordini si ripeteranno. Ma non poter andare oltre questa limite coi mezzi coercitivi. Essere negli attributi e nel dovere dell' Au- torita superiore canton ale di vietare i tentativi di propaganda religiosa, allorquando la 101'0 continuazione diventi causa di turbamento della quiete, della pace edell' ordine pubblico in uno 0 piu comuni del cantone. Essa domandare percio che il ricorso del Comitato basileese in quanto abbia per iscopo di esigere e conseguire che l' Autorita cantonale appoggi in qualsiasi modo ed in qualsiasi condizione di cose l' opera del missionnado 0 dei missionnari di esso Comitato nel cantone Ticino sia dichiarato respinto. Il Tribunale fedemle prende in considemzione :
A. Staatsrecblliche Entscheidungen. J. Abschnitt. Bundesverfassung. serie di lettere e cU rapporti, nei quali il ministro Zamperini per se e per i propri correligionari, fm i quali in prima linea quelli recatisi eon lui a Lumino, ehiede eonsigIio al Comitato basileese e 10 prega dei passi necessari presso le Autorita fe. derali. Ora, trattandosi di rieorsi per violazione di dititti polio tiei, speeialm8nte per violazion8 della liberta. di eredenza e di culto, una procura rilasciata anche solo in questa forma, deve essel'e eonsiderata suffieiente. 2. Quanto al merito, il motivo prineipale su eui si fondano i rieorrenti si e, ehe nei eomuni di Lumino e Castione il eulto evangelieo sia stato turbato oel ilnpedito piu volte da una folIa tumultuante e fanatiea, senza ehe le Autorita eantonali siano intervenute llella misura e nei mocli dovuti per farIo ri. spettare. Difatti e fuori di dubbio, ehe Zamperini ed i suoi ade- renti in forza deU' art. 50, lemma 1, della Costituzione fede- rale avevano ed hanno il diritto di eelebrare liberamente e senza molestia il culto evangeIieo tanto nei villaggi di Lumiuo e Castione, eome in quahmque altra 10ealita deI eantone. Da questo diritto 101'0 garantito dalla Costituzione federale ri- , sulta anehe il dovere da parte delle autorita dello Stato di premIere le misure lleeessarie per garantirne il pieno eserci- zio. Detto diritto non cessa pel fatto, riconosciuto deI resto anche dai rieorrenti, ehe Zamperini ed il Comitato basileese cereano di diffondere nel Ticino la religione protestante,
eon altre parole fanno propaganda per essa. Esso esiste anche indipendentemente daIIa eircostanza ehe si trovi 0 non si trovi nei detti co muni una ehiesa od associazione protestante, e ehe uno 0 piu cittadini di quei eomuni dichiari di apparte- nere aHa religione evangelica e domandi di frequentarne le funzioni. La eelebrazione deI eulto evangelieo essendo poi avvenuta tanto a Lumino ehe a Castione in un Ioeale rillchinso, anzi a Castione in una casa distante piu eentinaia di metri dal villaggio, e evidente ehe da esso non poteva risultare nes- suna perturbazione dell' ordine pubblico. Se l'ordine pubblico fu turbato, esso 10 fu evidentemente non per opera dei po- chi evangelici, ma di una parte della popolaziolle eattolica. Ora, come il Tribunale fedel'ale ha gia diehiarato altra volta IV. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweckcn. N° 46. 21:'1 trattandosi deI diritto di associazione (vol. XII) pag. 108), l'esereizio di un dlritto costituzionale non pub essere limitato ° abbandonato senza difesa da parte delle autorita dello Stato pel motivo, ehe da terzi si toglie oecasione clalla manifesta- zione legittima di esso diritto per commettere degli atti COll- trari aHa legge. Singolarmente il Governo di un canto ne non pub negare il suo appoggio aUa libera estrinseeazione di un culto, pel'ehe aleuni fra i suoi cittaclini vi si oppongono, e si rendono eolpevoli cli disordini e di moti ehe potrebbero eom- proruettere la pubblica quiete. Alle Autorita cantonali spetta bensl il diritto, in forza den' art. 50, lemma 2°, della Costitu- zione federale, ed allo seopo di assicurare il mantenimento dell' ordine edella pace fra i membri delle diverse associa- zioni religiose, di prendere quelle misure ehe essi reputano eonvenienti, e fintanto pereib ehe il COllsiglio di Stato, visto l'agitazione esistente in una parte della popolazione di Lu- mino, si e limitato a eonsigliare aHo Zamperini di astenersi per qualehe tempo dal reearsi in detto eomune, non pub dirsi ehe l' art. 50 della Costituzione feclerale sia stato violato. In- vece non e punto ammissibile ehe una Autorita cantonale si esima al proprio dovere di proteggere il libero esercizio di un culto, solo perche da parte di terze persone l' ordine pub- blico si trova minaeeiato ed il eulto stesso osteggiato in modo violento. Tanto per il diritto di associazione, qualldo per la liberia di eulto e di eoscienza, e preeisamente quanto si tratta di eonfesioni e di persone non simpatiehe aHa maggioranza deI pubblieo ehe la garanzia costituzionale deve manifestarsi nella sua efficacia; e in questi casi ehe i disposti della Costi- tuzione federale l'elativi ai diritti individuali souo pratica- meute applieabili. 3. Queste considerazioni non possono avere altro risultato ehe di far dichiarare il rieorso fondato. Infatti e fuori di dub- bio ehe in eonseguenza delle scene tumuItuose avvenute a Lumino e Castione il eulto protestante venne realmente tur bato. Se cib sia avvenuto mediante invasione dR parte dei tumultuanti deI loeale destinato alle funzioni religiose, ° solo mediante strepiti e rumori dall' es terno , 0 mediante pl'es-
::l82 A. Staatsrechtliche Enlscheidungen. I. AbschniU. Bundesverfa,sung. sione ed intilllorilllento illecito delle persone ehe vi assiste vano, non ha nessuna importanza essenziale. Una violazione della garanzia eostituzionale del libero esercizio dei culti ri- cone indubbialllente pel fatto, ehe in seguito al contegno tu- multuante e minaccioso di una parte della popolazione eatto lie a, il eulto evangelieo ha dovuto essere rimandato pili volte , e altre volte non ha potuto essere celebrato liberamente nel locale ad esso destinato. Di fronte ad un simile eontegno di aleuni fra gli abitanti di Lumino e Castione, sarebbe stato do- vere del Consiglio di Stato di intervenire con mezzi coercitivi ed opportuni. Egli stesso rieonobbe dapprima questo suo do- vere col dare che feee a Zamperini una seorta, e col minac- ciare il comune di Lumino di mandarvi un picchetto di gen- darmi, sino a tanto che l'Autorita superiore avrebbe avuto sufficiente garanzia pel mantenimento dell' ordine, riservata inoltre l' azione penale a sensi dell' art. 147 del cod. pen. tic. In realta pero il Consiglio di Stato ne mise ad eiretto questa sua minaccia, ne inizio sui fatti eli Lumino un' azione penale, ne prese in genere misure adatte aIle circonstanze e proprie a prot egg ere la liberta di culto violata. Non basta che egli nella sua risposta dichiari di essero pronto a vegliare al man- tenimento dell' ordine. Non e solo a cio che si limita il suo dovere, ma egIi e tenuto di proteggere in maniera diretta ed efficaee anche l' esercizio degli altri diritti, che sono garantiti dalla Costitnzione. E ela notarsi specialmente che Ie risoluzioni del Consiglio eli Stato del 3 febbrajo e 10 marzo 1894 non COf- risponelevano certamente aHa situazione eli fatto, contenendo esse un vero e proprio rifiuto da parte dell' Autorita cantonale di aceonlare ai rieonenti l' appoggio costituzionale domanda- tole. Infatti e evidente, cbe una perturbazione delle funzioni religiose, quantunque causata solo da strepiti e gdda emessi dalle pubbliche strade, pure in realta era gia avvennta i1 giorno 1 di febbrajo. D'altra parte Ie scene avvenute durante i due mesi sussegnenti, speeialmente queUe del 4 eli marzo, non autorizzavano certamente il Consiglio di Stato a riguar- dare l' istanza Zamperilli del 10 marzo come priva affatto di fondamento. V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 47.
Per questi rnotivi it Tribunale fedemte pronuncia : II ricorso e ammesso, con obbUgo al Consiglio di Stato del Ticino di provvedere coi mezzi opportuni affinche il culto evangelico possa essere celebrato liberamente e senza mole- stia in tutto il territorio del cantone. V. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile. 47. UrteH .lOUt 28. ,3uni 1894 in ead)en jetl er. A. m:m 28. WNit'3 1882 gcum: bie ljeutige 1neturrentin aUBer eljeUd) einen tnaoen. 'llI mater be feloen oeaeid)nete ftc ben Eid)reiner ,3ofelllj 'll freb Iilloljler, .1on unb bamafi3 in 3oljlen, gcgen ben fie bann aud) ben lJ(ed)t 1.leg oefd)ritt. erfeThe .ledieU jebod) Iilloljren unb aI bann bte am 28. m:uguit 1882 oeim !Be3trfngertd)t ml:uri eingereid)te 'll imentCltioni3tfage am 30. grei 9en ))10nat iljm nad) feinem neuen Illof)nort !Bunaen nad)ge fd)iclt morben lUctr, fam gcbctd)tc tlllgefd)rift wieber aUI'M mit ber oti3, 'llbreffctt lUof)ne fett circa einem ))1onat nid)t mef)r in !Bun3en, fonbern foUe in ben Stanton 2u3ern tlerrei t fein. :va0 !Beairfi3gerid)t mnuri citierie H)n barCluTljin burd) btftalaufforbe t:ltng unb fuljrte ba0 StontumllaiaIl)erfaf)rcn burd), info1ge bejfen Iffioljrer unterm 13. !Hoi)cmoer 1882 fd)ufbig erWirt nmrbc, bel' tra gerin !Bert9a oben an bie toften bel' ?Eernficgung nnb (2raicf)ung be .lOn if)r am 28. maf3 1882 geoorenen tinbe ,Jofef .lon beffen eliurt au, oi0 aum i)olXcnbeten 16. 'llHeri3iaf)re einen i f)r lid)en !Beitrag .lon 75 t:. au entrid)tel1, unter StoftenroIge. er ner lUurbe 'ole q3uMifCttion bei3 Urteif 3 .lerorbnet. ;sn bel' oIge, n mlid) anfctngi3 1894, oetrieo iBert9Ct eifer :ni)oefi ben Jofef nfreb Illoljler in u3ern, lUojel6ft er am 20. (5entemoer 1882 fein Iillanberoucl) ljintedegt f)'lite lIub fid) jeitbem Ctuff)ieIt, Quf .8Qljlung bel' juljrfid)en ( il1tentCltionnqttoten )Ott 75 %r. fiir bie ;Jllf)re 1883 bi0 1886 famt 3il10 it 5 % ie .lOm :13. (o .lem6er,