Art. 2 Ziff. 8 und 12 des schweizerisch-italienischen Auslieferungsvertrags; Art. 3 des Bundesgesetzes über die Auslieferung vom 22. Januar 1892; Auslieferung wegen Urkundenfälschung und Abgrenzung zur Betrugsauslieferung. Maßgeblich ist die rechtliche Qualifikation des im Ersuchen bezeichneten Delikts. Wird die Auslieferung wegen Fälschung verlangt, so ist sie zu bewilligen, wenn die Tatbestandsmerkmale des Fälschungsdelikts erfüllt sind; der Umstand, dass die Fälschung zugleich Mittel zur Begehung eines Betrugs gewesen sein soll, erweitert den Auslieferungsgrund nicht auf den Betrugstatbestand. Die für Betrug vorgesehene Wertgrenze bleibt unerheblich, wenn das Ersuchen nicht auf Betrug, sondern auf Fälschung gestützt ist. Das Bundesrecht tritt gegenüber dem anwendbaren Staatsvertrag zurück; allgemeine Verweigerungsgründe der Auslieferung sind nicht heranzuziehen, soweit der Vertrag die Zulässigkeit abschliessend regelt.
34.0 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IY. Abschnitt. Staatsvertrage. enne gemeinen 1Sergel)en erforgt, unb einen eroet bafftr, ba . ?tef e 1Serfo(gung nur 3um 6d)eitt, unb in bel' roal)ren m:6ftdjt t9n megen eine 1JoHtifd)en 1Ser6red)en ober 1Sergel)en 3u er: fol?en ober 3 U . beftrafen, ftattfil1.be, 9at er nid)t erfudjt. eftiitt aut (rt. 4 CIt. fann bager ble m:u (teferung nid)t erroeigert werben. SDages:n, baR b.e:-m:u gefieferte roegen eine ,lor ber m:unnefe rnmg . ,ler 6ten 1J0ftttfd)en 1Sergel)en , ober roegen einer ,))anolung, bre mtt emem 1JoHtifrljen 1Sergegen in Bufammenl)ang ftel)t, ober egen enne nidjt tm 1Sertrag orgefel)enen 1Sergegen ftrafgedd)h (td) ertolgt l erbe, ifi in rt. 4 nnea 2 unb 3 aunreid)enbe arantie gefd)affen. SDemnetd) 9at ba lBunbe gerid)t erfannt: SDie m:ui3!ieierung bei3 ,309ann S)oto1J roegen lBetruge iuirb lieroiUigt. 2. Vertrag mit Italien. -Tl'aite avec l'Italk 59. Sentenza del 1'7 lnglio 1894 nella causa Jfanin. A. Manin Lodovico Arturo fu Stanislao da Venezia, d'anni 24, e accusato in base a mandato di cattura del 13 giugno 1894, di avere il15 febbraio 1894 in Milano mediante falso :t in atto pubblico, e cioe col mezzo di un vaglia postale tele- grafico da esso falsificato, carpiti a Marchesi Pietro la som- ma di fl'. 433, reato previsto agli art. 278 e 413 del Codice penale italiano. Egli venne arrestato a Lugano il 14 giugno 1894 e la Iega- zione ita.liana a Berna ne domanda l' estradizione per titolo di falso e di truffa fondandosi sull' art. 2 ai Nri 8 e 12 della re- lativa convenzione fra la Svizzera e l' Italia. Contro questa domanda Manin interpose ricorso aIle Autorita federali aIle- gando : che il fatto quale si trova indicato nel mandato di cat- tura non presenta i caratteri di un reato di falso ma del de- litto di truffa previsto dall' art. 43 del Codice penaIe italiano; Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. No 59.
che in concreto la somma carpita non sarebbe che di fl'. 433, nel mentre l' art. 2 del trattato fra la Svizzera e I'Italia al N° 12 prescrive, perche l' estradizione per reato di truffa possa aver luogo, che la somma estorta debba superare Ie lire .() franchi 1000. n ricorrente sapere bens! che 10 Stato a cui vien domandata l'estradizione J non puo accertarsi prima se i fatti indicati nell' accusa siano 0 menD fondati : il Tribunale federale avere pero il dovere di esaminare se i fatti in que- stione, dato che siano provati, costituiscano 0 menD la figura di rea to, pel quale l' estradizione e richiesta. B. n procuratore generale della Confederazione propone nel suo preavviso di far luogo alla domanda della Legazione italiana. Egli ritiene che nel caso concreto concorra col de- Htto di truffa il reato di falso, pel quale giusta il disposto del- l' art. 2 N° 8 della COllvenzione fra la Svizzera e l'Italia, l'e- Btradizione non puo essere rifiutata. It disposto suddetto pre- vedendo poi anche come titolo di estradizione I'uso di scrit- ture falsificate, il procuratore generale ed' avviso che in caso d' estradizione il ricorrente potrll. essere giudicato dai tribunali italiani anche per il fatto eli truffa, di cui egli e imputato. Una condanna per reato eli truffa non essere ammissibile pero che nel caso che Manin venga dichiarato colpevole del delitto di falso. Se invece egli viene liberato da quest' ultimo capo d'ac- cusa, secondo l' avviso del procuratore generale, Manin non potrebbe pill essere condannato per truffa (art. 3 del trattato). Il T1'ibunale fedemle considerando : II mandato di cattura, sui quale si poggia Ia domanda di estradizione, menziona come fatti delittuosi, da un lato, la falsificazione da parte di Manin di un atto pubblico, ossia di un vaglia telegrafico, daIl' altro, l' uso da lui fatto del vaglia falsificato per carpire a Marchesi Pietro una somma di fro 443. Nel primo di questi fatti si riscontrano evidentemente gli estremi giuridici del delitto di falso, e. fintanto percio che 1'e- stradizione e richiesta per questo titolo, essa deve necessa- riamente essere accorclata. II motivo perC. che it clelitto di falso e stato impiegato come mezzo per commettere il delitto
342 A. Staatsrechtliche Entscheldungen IV. Abschnitt.Staatsvertrage. di truifa, non autorizza il Tribunale federale ad accordare l' estradizione anche per questo secondo delitto. Giusta l'art.
N° 12 del trattato svizzero-italiano, l'estradizione per titolo dL truifa non deve aver luogo che allorquando il valore degli oggetti carpiti e superiore a fro 1000. Che nel caso attuale vi sia connessita di azione fra i due delitti, non basta perche sia eventuaImente devoluto ai tribunali italiani anche il giudizio sul reato di trufia. L' art. 2 N° 8 del trattato svizzero-ita- liano prevede bens! come causa di estradizione anche l'uso di scritture falsificate, rna qui l' estradizione e richiesta, oltre che per il delitto di falso, non per il detto reato, rna per un' al- tra forma di delitto, cioe per quello di truffa. Ora per quanto concerne quest'ultimo titoIo il caso attuale non raggiunge l'im- portanza voluta dall' art. 2 N° 8 del trattato suddetto. Pronuncia: L'estradizione di Manin Lodovico e accordata, colla restri- zione perb alla sola accusa di falso. 60. Sentenza del 17 luglio nella causa A ttorre. A. La Legazioue italiana a Berna domanda l' estradizione di Attorre Vincenzo, nativo di Giulianova, fondandosi sopra sentenza del Tribunale penale di Napoli in data del 3 giugno 1894. Detta sentenza dichiara l' Attorre colpevole di falsita a sensi degli art. 68, 266 e 279 del Codice penale italiano, per aver falsificato la firma d' un impiegato postale ed il bollo di ufficio per riscuotere un vaglia telegrafico di lire 500 di- retto a Rocco De Paulis, e 10 condanna aHa pena di re- clusione per due anni ed a duemila lire di multa. L' Attorre, che trovasi detenuto a Ginevra, fa opposizione alIa suddetta domanda allegan do : che secondo Ia legge fede- rale sull' estradizione del 22 gennaio 1892, art. 3 in ine, l'e- stradizione pub essere rifiutata quando sia richiesta per de- litto di poca entita; che questo motivo e evidentemente applicabile al caso presente, l'Attorre avendo ottenuto in Ita- lia la liberta provvisoria mediante una cauzione di soli fl'. 100, Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. No 60. 343 cauzione stabilita per i delitti di minima importanza; che del resto il fatto imputato ad Attorre di avere tentato di riscuo- tere una somma di fl'. 500 mediante apposizione di una firma fittizia, non ha in se gli elementi del delitto di falso, rna quelli di un tentativo di truifa inferiore aHa somma di fl'. 1000, sta- bilita dall' art. 12 del trattato svizzero-italiano perche l'estm- dizione possa aver luogo. B. 11 procuratore generale della Confederazione, al quale gli atti furono comunicati dal Consiglio federale prima di es- sere spediti al Tribunale federale, eonchiude al rigetto del- l' opposizione. Il Tribunale federate considerando : La sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1894 condanna l' Attorre non per tentativo di truifa, ma per reato di falso conforme agli art. 266 e 279 del cod ice penale italiano. Attorre venne ritenuto colpevole di avere falsificat( la firma di un impiegato postale ed il bollo d'ufficio tentando di riscuotere un vaglia postale diretto ad una terza persona. Gli estremi giuridici del delitto di falso si riscontrano dun- que tanto rispetto agli art. 266 e 279 del codice penale ita- liano, che agli art. 127 e 136 del codice penale ginevrino. Ora il reato di falso e previsto esplicitamente daH' art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano come eausa di estradizione. L' ecce- zione tirata dall' opponente dal disposto del Ko 12 di detto artieolo, riferentesi ai delitti di truffa, non e applibile al caso attuale. Del pari non pub essere rifiutata l' estradizione in virtu dell' art. 3, ultimo lemma, della legge federale 1892, il Tribunale federale avendo gia dichiarato altre volte, ehe lao questione dell' ammissibilita 0 non ammissibilita di una do- manda di estradizione va giudicata solo dietro i trattati esi- stenti, e non dietro il disposto dell' art. 3 della legge suddetta. Prommcia: L'estradizione di A.ttorre Vincenzo aIle autoriti italiane e accordata.