Art. 2 No. 8 Swiss-Italian extradition treaty; Art. 3 Federal Extradition Act of 22 January 1892: extradition for forgery and irrelevance of petty-offense objections. Where the requesting judgment qualifies the conduct as forgery, extradition is governed by the treaty provision expressly covering that offense. A fraud threshold contained in a separate treaty clause does not apply merely because the facts may also resemble fraud. Nor can extradition be refused under the federal petty-offense clause when the admissibility of extradition is determined exclusively by the applicable treaty. The legal characterization in the requesting judgment is decisive insofar as it brings the act within an extraditable treaty category (consid. 1-3).
342 A. StaatsrechtIiche Entscheldungen IV. Abschnitt. Staatsvertriige. di tl'uffa, non autorizza il Tribunale federale ad accordare l' estradizione anche per questo secondo deHtto. Giusta l'art.
N° 12 del trattato svizzero-italiano, l'estradizione per titolo dl truffa non deve aver luogo che allorquando il valore degli oggetti carpiti e superiore a fro 1000. Che nel caso attuale -..i sia connessita di azione fra i due delitti, non basta perche sia eventualmente devoluto ai tribunali italiani anche il giudizi( suI reato di trufta. L' art. 2 N° 8 del trattato svizzero-ita- liano prevede bensl come causa di estradizione anche l'US!) di scritture falsificate, rna qui l' estradizione e richiesta, oltre che per il delitto di falso, non per il detto reato, ma per un' al- tra forma di delitto, cioe per quello di truf1a. Ora per quanta concerne quest'ultimo titolo il caso attuale non raggiunge l'im- portanza vol uta dall' art. 2 N° 8 del trattato suddetto. Pronuncia: L'estradizione di Manin Lodovico e accordata, colla restri- zione pero alla sola accusa di falso. 60. Sentenza del 17 l'!tglio nella cansa A ttorre. A. La Legazione italiana a Berna domanda l' estradizione di Attorre Vincenzo, nativo di Giulianova, fondandosi sopra sentenza del Tribunale penale di Napoli in data del 3 giugn! 1894. Detta sentenza dichiara l' Attorre colpevole di falsita a sensi degli art. 68, 266 e 279 del Codice penale italiano, per aver falsificato la firma d' un impiegato postale ed il boll! di ufficio per riscuotere un vagJia telegrafico di lire 500 di- retto a Rocco De Paulis, e 10 condanna alIa pena di 1'e- clusione per due anni ed a duemila lire di multa. L' Attorre, che trovasi detenuto a Ginevra, fa opposizione alIa suddetta domanda allegando : che secondo la legge fede- rale sull' estradizione del 22 gennaio 1892, art. 3 in fine, 1'e- stradizione puo essere rifiutata quando sia richiesta per de- litto di poca entita; che questa motivo e evidentemente applicabile al caso presente, l'Attorre avendo ottenuto in Ita lia la liberta provvisoria mediante una cauzione di soli fro 100, Auslieferung. -2. Vertrag mit ltalien. N° 60.
cauzione stabilita per i delitti di minima importanza; che del resto il fatto imputato ad Attorre di avere tentato di riscuo- tere una somma di fro 500 mediante apposizione di una firma fittizia, non ha in se gli elementi del delitto di falso, rna quelli di un tentativo di truffa inferiore ana somma di fro 1000, sta- bilita dall' art. 12 del trattato svizzero-italiano perche l'estra- dizione possa aver luogo. B. II procuratore generale della Confederazione, al quale gli atti foro no comunicati dal Consiglio federale prima di es- sere spediti al Tribunale federale, cOllchiude al rigetto del- l' opposizione. Ii Tribunale federate considerando : La sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1894 condanna l' Attorre non per tentativo di truffa, rna per reato di falso conforme agli art. 266 e 279 del cod ice penale italiano. Attorre venne ritenuto colpevole di avere falsificat( la firma di un impiegato postale ed it bolla d'ufficio tentando di riscuotere un vagJia postale diretto ad una terza persona. Gli estremi giuridici del delitto di falso si riscontrano dun- que tanto rispetto agli art. 266 e 279 del codice penale ita- liano, che agli art. 127 e 136 del codice penale ginevrino. Ora il reato di falso e previsto esplicitamente dall' art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano come causa di estradizione. L' ecce- zione tirata dall' opponente dal disposto del N° 12 di detto articolo, riferentesi ai delitti di truffa, non e applibile al caso. attuale. Del pari non pUD essere rifiutata l' estradizione in virtu dell' art. 3, ultimo lemma, della legge federale 1892, il Tribunale federale avendo gia dichiarato altre volte, che lao questione dell' ammissibilita 0 non ammissibilita di una do- manda di estradizione va giudicata solo dietro i trattati esi- stenti, e non dietro il disposto dell' art. 3 della legge suddetta. Pronnncia : L'estradizione di Attorre Vincenzo alIe auto rita italiane e accordata.