Art. 9, Art. 2 no. 11 and no. 12 extradition treaty with Italy (1868); extradition for fraudulent bankruptcy and participation therein. The treaty concept of fraudulent bankruptcy is limited to the bankrupt as principal and to accomplices in the ordinary sense. A special offense committed by third parties alone, even if economically akin to bankruptcy fraud, is not covered by the treaty heading; the final complicity clause does not extend to special offenses that the foreign statute defines independently and excludes from complicity. Formal authentication of the foreign judgment is sufficient if the treaty requirements are met; the absence of the president's signature is not decisive where the certification otherwise proves authenticity.
834 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. gefiagt:n our Qa.ft gefcgte anbnungen nac'9 IU3ernifc'9cm Straf rec'9te trafbar feten. 3n bteler S)ttlfic'9t ift maj3gebenb 223 bes ruaermfc'gen .. Strafgefenbnc'ge , roe(c'ge lautet: ,, ie aum inacljteil "bel' merm0gennrec'9te ettle nbern ttl roa immer fUr einer b:: II fic'9t unternommene nufc'9ung, fie mag burclj argHftige ntftel:: "lung bel' a9rgett, ober burc'9 tlorfnnIiclje recljtnroibrige morent 1/9 artun g .. bnerben gefc'9c9en fein, ift ?Betrug. et ?Betmg u' irb, lI o
ne lRud'ltc'9t barauf, ob bel' bea6ficljtigte Scljaben roirflic'9 ein:: IIgetret.en, . al orrenbnt betrac'9t:t, fobalb bie tnufc'genbe ,l)anblung "lieenbtgt tft, m mer6mbung mtt bel' uffafiung unb u, !egullg roelc'ge bie u3 erni fc'gen Strafgeric'9te btefer efene, lieftimmung ge: gelien. 9alien. annclj finb a6et bie in bem S)aft6efe9le bet iJrau rt)me , f unb t9rem ,S09ne our Baft gelcgten S)cmb!ungen mcljt fttafliar. enn, rote . bem ?Bunbe, gericljt liefannt ift, roirb naclj bel' IU3 erm fc'9cu Strattecljt, rari in urren, roie bie tlOt:: Hegenbcn, ein ftrafl.i trer etrug nul' angenommen, roenn bie Ull:: roa9re atfac'ge bet Ba9 ung, fu9igfeit tlotgefniegc t obet bie roa9re atfac'ge bet Ba9rungnunfn9igfeit in recljtnroibriger .metfe tler:: fc'9roiegen roorben if . 3n biefer lRic'9tung ent9urt a6er bel' j)aft:: liefenI licaugltc'9 fnmtHc'9cr nfiagenunfte feine bie ngefiagten liefattenbe. e9au:ptungen. emntl bem olien eitietten rt. 1. Biff. 13 be unhcfemng, nertrage fann ba9ct bem gejterrten SUu. Hefe:: tungnliege9ren nic'9t entf:proc'gen roerben. emnac'9 9at ba, Q)unbe, geric'9t erhnnt: ie unneferung bet Iljaletie Belina S)rnniero, ft) non fra:: foroo un be. S)einric'9 S)rt)niero, f ,)on fraforoo roirh nicljt lleroiffigt. II. Auslieferung. -2. Vel'Lrag mit ltalien. No 128.
di avere in un fallimento scientemente distratto, ricet- tato 0 in pubbliche 0 private dichiarazioni dissimulato beni mobili 0 immobili del fallito; 2
ecc. ecc. Questa figura di reato venne raVVIsata dal Tribunate di S. l finiato nei fatti seguenti : n 2 marzo 1892 fu dichiarato iI fallimento di Giu- seppe Lazzareschi e fissata Ia data della cessazione dei pa- gamenti al 17 febbraio antecedente. Essendo sorto iI sospetto che Lazzareschi ave sse distratto parte dell' attivo in fro de dei creditori fu instruita regolare procedura, in seguito alIa quale lisulto che Cerboni Renato da Vinci, pregato da Santini Emi- lio, sugli ultimi di gennaio 0 sui primi di febbraio 1892, di ricevere in casa sua una certa quantita di mercanzie, recavasi una sera in compagnia del suo cognato Enrico Cioli ad E111- poli ed ivi condotto da uno sconosciuto al magazziuo di Giu- sep;e Laz;areschi, cnrinavano alIa prnsenza e coIl' aiut . d quest' ultimo otto colli dl merce che pOl trasportarono a " mel nella casa Cerboni. Pili tardi, dietro sollecitazione del Santini di disfarsi in un modo qualsiasi della merce ricevuta (che du certo Bicchi Vincenzo era stata stimata da 1300 a 1400 fr.l, Cerboni rivolgevasi a Giovanni Pellegrini di Stabbia perche
1:)36 A. Staatsrechtliche Entscheidullgell. III. Abschllitt. Staatsverlrage. gli trovasse un compratore. Pellegrini scrisse il24 marzo 1892 ad un suo parente Baldassare Giannini di CentigIiano, e feee trasportare gli otto colli di merce, due dei quaJi sparirono du- rante il trasporto, per mezzo di Candido Puccioni nella pro- pria cas a di Stabbia. Quivi Ie mercanzie furono visitate da Baldassare Giannini, e dopo alcune trattative comperate per fr.800. B. In base a questa sentenza la Legazione italiana a Berna domanda ora l' estradizione di Pellegrini Giovanni per parte- cipazione al delitto di bancarotta fraudolenta, come all' art. 2 N° 11 del trattato fra la Svizzera e 1'Italia. Contro questa domanda si oppone il Pellegrini, fondandosi sui seguenti mo- tivi : II delitto pel quale egli e stato condannato dal Tribunale di S. Miniato non e quello di complicita 0 participazione a ban- carotta fraudolenta, rna quello speciale dell' art. 865 del Co- dice di commercio italiano, che non e previsto come causa di estradizione nel trattato fra la 3vizzera e 1'Italia. Questo articolo esclude anzi espressamente la complicita 0 parteci- pazione al delitto di bancarotta fraudolenta. Cio riIevasi dal testo dell' articolo suddetto e nella fattispecie dal fatto Rccer- tato dalla sentenza del Tribunale di S. Miniato, che egIi, Pel- legrini, non ebbe parte nella sottrazione 0 trafugamento della merce, se non 20 e pili giorni dopo l'apertura del fallimento. L'estradizione non potersi accordare neppure per titolo di fro de, furto 0 simili conforme all' art. 2, N° 12, del trattato, la merce trafugata essendo stata vend uta per fl'. 800, dunque per un valore inferiore a quello richiesto dal trattato. Del resto la copia della sentenza di con danna, prodotta dalla Le- gislazione italiana, non offre carattere serio di autenticita, non portando essa la firma del presidente del tribunale giusdi- cente e nella legalizzazione apposta dalla cancelleria essendo espresso un salvo ecc. che de nota evidentemente man- canza di fornilalita essenziaIi. C. La Legazione italiana a Berna, alIa quale fu comunicato l'atto di opposizione Pellegrini, dichiara di insistere nella pro- pria domanda, e fa osservare che il delitto pel quale il Pelle- grini e stato condannato, e in realta una vera partecipazione II. Ausheferung. -2. Vertrag mit Italiell. No 128. 8:37 al reato di bancarotta fraudolenta e cade come tale sotto I'ul- timo alinea dell' art. 2 del trattato 1868. , fJ. Nel suo preavviso il Procuratore generale della Confe- derazione opina invece, che l'ultimo alinea del trattato 1868, secondo il quale l' estradizione dene e.ssere acc.ordat er ogni sorta di complicita e compartecipazlOne anle lllfrazlOlll indicate negli articoli antecedenti, contempla solo Ie figure dl complicita esposte nella parte generale dei. Codici penaIi ! COS! per es. negli art. 63 e 64 del Cod. pen. Itnl.), ma on e ap- plicabile a delitti speciali come quello previsto dall art. 865 del Cod. di comm. italiano, che esclude espressamente la co plicita in bancarotta. II Procuratore generale ritiene tuttavia che l' estradizione potrebbe essere accordata in bns all' rt. 2, N° 11, del trattato, il titolo di fallimento doloso IVI prevlsto dovendo essere inteso in un senso affatto generale, compren- dente ogni sorta di frodi commesse in un fallimento a danno dei crcelitori, e il reato dell' art. 865 Cod. di comm: Italiano. essendo distinto da quello di bancarotta fraudolenta Ulllcamente pel fatto, che il colpevole, invece di essere il fallito, . e na terza persona, cio che non ha importanza dal punto dl VIsta dell' estradizione. Per i seguenti m )tivi :
S38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsvertrage. dell' art. 865 non cadono, a stregua del tenore preciso di que 8to articolo, che delitti commessi da terze persone senza com- plicita in fallimento. Cib risulta anche dal titolo generico sotto il quale e stato compreso I' art. 865. Per Ie diverse forme di participazione dei terzi ad un fallimento doloso, si applicano invece, come e detto chiaramente nei motivi suI Codice di commercio italiano (vedasi il commentario Castagnola, Fonti e Motivi, vol. III, pag. 252) i principi generali del Codice pe- nale. La ragione del disposto speciale dell' art. 865 deve es- sere cercata secondo Carrara (Programma, parte spec. vol. VII 3449 e seg.), e secondo Ie sentenze di tribunali italiani menzionate nel commentario Castagnola -Giurisprudenza, pag. 571, nella possibilita che i delitti previsti dall' art. 865 possano essere commessi anche senza concerto col fallito. La condanna dell' imputato Cerboni, convinto di avere agito in presenza e coll' aiuto di Lazzareschi, come colpevo!e del de- litto dell' art. 865, pub bens! da questo punto di vista appa- rire sorprendente, ma non autorizza a ritenere, che la pena 8ia stata pronunciata per un altro reato di quello enunciato espressamente nella sentenza, sulla quale la domanda di estra- dizione si appoggia, e che quadra esattamente ai fatti accer- tati a carico del Pellegrini. 3. L' opinione del procuratore generale, che l' estradizione sia da accordarsi per titolo di fallimento doloso a senso del- l' art. 2, N° 11, del trattato, non pub essere accettata. n de-. litto di fallimento dolo so, come e inteso anche dal trattato fra la Svizzera e l' ltalia, e una forma di reato applicabiIe solo al falIito come agente principale, ed alIa quale i terzi possono partecipare solo come complici. Se invece i terzi hftnnO agito da soli, senza concerto col fallito, essi si rendono colpevoli di un delitto speciale, non di fallimento doloso. Le distrazioni -da loro commesse a danno dei creditori possono cad ere bensl sotto Ie nozioni di furto, fro de, appropriazione indebita ecc., ma la nozione del fallimento doloso e a 101'0 inapplicabile. Qualunque sia la somiglianza che questi delitti hanno colla bancarotta fraudolenta relativamente agli efi'etti l'estradizione ilOn pub essere tuttavia accordata che in virtu del 101'0 II. Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. N° 129. 839 carattere speciale. Estendendo in materia di estradizione la nozione di bancarotta fraudolenta nel senso proposto dal pro- curatore generale, si arriverebbe a questo risultato, che in virtu del disposto speciale dell' art. 2, N° 12, del trattato fra la Svizzera e I'Italia, la distrazione ed occultamento della pro- prieta altrui sarebbero diversamente trattati, secondo che commessi in occasione di un fallimento a dann6 dei creditori, oppure nei rapporti ordinari a danno di un terzo qualsiasi. Ora nessuna ragione intrinseca milita per un)imile procedere.
N e consegue che l' estradizione deve essere rmutata tanto sotto il titolo di fallimento doloso, quanto sotto quello di semplice participazione al medesimo. La quistione invece se nei fatti accertati a danno del Pellegrini potrebbe ravvi- sarsi una delle figure di reato previste al N° 12 dell' art. 2 del trattato, non pub essere discussa, la dom:mda di estradi- zione essen do stata appoggiata unicamente suI N° 11, art. 2, del trattato. . Il Tribunale federate pronuncia: L'estradizione di Giuseppe Pellegrini aIle autorita italiane non e accordata.