Art. 58, 59 and 89 L.O.; enforcement-opposition decisions are not merits judgments and are not amenable to appeal or cassation. Federal review presupposes a decision determining the substantive claim; a ruling limited to whether execution may proceed concerns only procedure. The same exclusion applies where the complaint is framed as a federal-law question if the challenged cantonal judgment does not decide the underlying right but only the enforceability of its realization. For cassation, the statutory value threshold must in any event be met; otherwise the Federal Court lacks jurisdiction.
C. Civilrechtsptlege. medesimo alla causa che si discute. In tal caso e H ricorso in appello, non il ricorso in cassazione, il rimedio di legge in- vocabHe. Ora e chiaro, che il campo di applicazione deI di- ritto federale non e stato in nessun modo misconosciuto nella causa attuale. TI giudizio di appello dichiara espressamente che l' obbligo non reale, ma personale, non dipendente da eredita ma da riconoscimento da parte deI debitore al paga- mento deI Iegato cade sotto le sanzioni deI Ood. fed. delle Obbl. dopo l'entrata in vigore deI medesimo. Esaminando poi la questione della prescrizione delle singole rate il Tribunale cantonale applica esplicitamente il disposto dell' art. 147 O. O. e se a riguardo deIl'altra questione coneernente Ia prescri- zione deI debito in genere, vale a dire delI' obbligo al paga- mento deI Iegato, il disposto deH'art. 883 deI O. O. non e stato richiamato espressamente, e perb evidente che Ia distinzione stabilita dal giudice cantonale suIIa questione di sapere, se il tempo decorso prima dell'entrah in vigore deI C. O. debba essere compreso nella prescrizione decellnale prevista da esso Codiee, ha per suo fondamento il disposto dell' art. 883. E certo ehe si possono nutrire dei dubbi sulla enattezza deI giudizio emesso dal Tribunale cantonaIe, che cioe non si debba tener calcolo deI tempo decorso prima dell' entrata in vigore deI Oodiee, perche a quell' epoca la prescrizione, quale era stabiIita prima dalle leggi eantonali, non aveva ancora cominciato a decorrere. Ma anche ammettendo che questo modo di vedere sia giuridicamente inesatto e ehe di conseguenza dovrebbe essere rettificato dal Tribunale fede- rale, se 10 stesso avesse a pronunciarsi come corte d' appello, uua simile soluzione non impliea ehe una interpretazione vi- ziosa delI' art. 883 dei C. 0., il che, come e gia stato detto di sopra, non basta per motivare un ricorso in cassazione. DeI resto si deve considerare per 10 meno eome dubbia la que- stione, se per Ja pretesa sollevata dagli attori siano veramente applicabili i termini di prescrizione stabiliti dal O. 0., e quindi se la causa, anche per quanta concerne la questione della pre- scrizione, sia veramente da decidere secondo le leggi federali. TI Tribunale cantonale ammettendolo, e partito dal punto di I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 77.
vista, che la domanda libellare ha per oggetto non un obbligo reale 0 dipendente da eredita, ma personale, dipendente da riconoscimento deI debito come aHa Iettera 1
maggio 1887. A cib devesi osservare che la natura giuridica della domanda degli attori si giudica non dalla dichiarazione
maggio 1887, ma dall' obbligo che venne rieonosciuto con quella dichiara- zione. Quest' obbligo non pub essere altro ehe quello assunto dall' autore dei convenuti mediante l' atto di compera 30 giu- gno 1851. Ora la compera di eredita ed in genere i contratti aventi per oggetto la successione di un terz0
anche se gia aperta, sono retti tanto prima che dopo l' entrata in vigore deI Codice Obbl. dal diritto cantonale (vedasi il Ood. civ. di Zurigo 1077 e seguenti, e Huber System Geschichte des schweizer. Privatrechts vol. II pag. 364 e seg.). Vero I che i detti contratti non si riferiseono a diritti ereditari veri e pro- pri; ma Ia IOTa connessione col diritto ereditario I tale da non ammettere quasi che possano essere retti da nn' altra Iegge all'infuori di quella regolante il diritto ereditario. Questa que- stione non ha bisogno deI resto di essere esplicitamente ri- solta il ricorso in cassazione dovendo essere respinto gia pel , motivo piu sopra enunciato. Jl Tribunale federale prommcia : TI ricorso dei coniugi Censi nel suo doppio carattere di ri- corso in appello e di ricorso in cassazione e re3pinto. 77. Sentenza nella causa Remonda contro Banchini. TI 15 giugno 1895 1'avv. Felice Banchini, tesoriere deI Tri- bunale di Appello deI Tieino, staceava in odio di Remonda di MOSOgn01 un precetto esecutivo per l' incasso di fr. 3850 di- pendenti da par cella N° 3 dei 4 dieembre 1894 pretesa al Remonda nella Bua qualila di procuratore di Pedraita Giuseppe e Rima Pasquale, per spese occorse ed accollate a quest' ul- timi in una causa vertita tra essi ed i coniugi Losa. Al quale precetto avendo il Remonda fatto opposizione pretendendo
C. Civilrechtspflege. che neIla sua qualita di mandatario ed in forza di quanta di- spone iI Codice delle Obbligazioni egli aveva obbligato solo i propri mandanti e non poteva essere tenuto personalmente a pagare le spese che erano state messe a carico dei propri clienti, Ia Giudieatura di pace deI eircolo di Onsernone, in prima istanza, sopra domanda delI' avv. Banchini, ed il Tri- bunale di Appello deI Tieino, in seconda istanza, dichiaravano la pretesa esecutiva e l' opposizione Remonda infondata. TI Tribunale di Appello fonda questo suo giudizio sopra una Iegge eantonale 15 giugno 1833 e cireolare deI 4 novembre 1857 che danno facolta ai tesorieri dei tribunali di esigere le tasse e sportule giudiziarie tanto dalIe parti che dai Ioro pro- curatori, e confuta l'obbiezione Remonda ehe simile procedere sia contrario ai principi regolanti il mandato eol dire, che il carattere della legge 15 giugno 1833 e puramente fiscale e non muta i rapporti esistenti tra mandante e mandatario, tanto vero che i principi deI Codice federale delle Obbl. sui rapporti fra mandanti e mandatario esistevano gia prima nel Codice ticinese, eppure Ia Iegge 1833 venne sempre applica- cata, senza ehe si sia mai pensato a ritenerla abrogata. :E contro questa sentenza che Remonda Giuseppe ricorre ora al Tribunale federale sostenendo ehe Ia questione se un mandatario possa essere obbligato a pagare Ie spese messe a carico dei suoi mandanti, debba essere giudicata esclusiva- mente in base al Codice federale delle Obbl. e non in base a leggi e regolamenti cantonali, e domandando percio che Ia sentenza deI Tribunale di Appello sia annullata e condannata Ia tesoreria deI Tribunale di Appello aHa rifusione delle spese. In diritto : TI rieorso venne introdotto come rieorso di diritto civile. Ne dalla motivazione, ne dal1a proeedura osservata non risulta pero eon ehiarezza se l'intenzione deI ricorrente sia stata di provvedersi in appello a sensi dell' art. 56 e seg. della L. 0., oppure di interporre un ricorso in eassazione giusta l'art. 89 della legge suddetta. Tanto nelI' uno come neU' altro caso esso si deve pero ritenere inammissibile. L'art. 58 della L. O. ri- I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 78.
chiede perehe un ricorso in appello possa essere ammesso, ehe Ia sentenza deI Tribunale eantonale, contro Ia quale l'ap- pellazione e diretta, sia una sentenza di merito. La stessa regola vale, secondo iI tenore non dubbio delI' art. 89, anche per i ricorsi di cassazione. Om il Tribunale federale ha gia dichiarato piu volte che le sentenze riguardanti il rigetto di un' opposizione fatta in via esecutiva non si possano ritenere come sentenze di merito. Con esse si decide non il lato mate- riale di una pretesa, ma solo una questione di procedura, vale a dire la questione di sapere, se la realizz3zione di una data pretesa si possa 0 non si possa esigere in via esecutiva. (Vedesi le sentenze deI Trib. fed. deI 14 marzo 1896 neUa causa deI Consorzio deI torrente della Molina e quella deI 17 novembre 1894, race. uff. vol. XX, pag. 870). II Tribunale federale non e dunque competente a giudicare deI ricorso ne come autorita di appelIo, ne come autorita di cassazione. Per cib che riguarda l' appello manca. deI 1'esto gia il valore liti- gioso richiesto dall' art. 59 della legge organica giudiziaria. Il Tribunale (ederale pronuncia : Di non entrare sul merito deI ricorso. 78. Urteil )om 30. Weat 1896 in 6ad)en Illnner gegen :JCa ) ). A. SDurd) Urteil )om 10. lll )riI 1896 ed tnnte baß D6er getid)t beß Stantonß Illargau: I! Der )Beflagte tft mit f etne , Ill ) )e liltion a6gerotefen unb at 3u 6e3anren: a. bem St ager bte "Stoften ber 1ll ) )eUattonßtnftiln mit 49 r. 45 G:tß. i b. eine :o6ergetid)tlid)e 6:prud)ge6flnr )on 30 r.1I maß ieburd) 6e ftätigte Utten bei3 . Beaidßgertd)tei3 . Baben ,:autete: ,,1. mer e fhtgte 'Wirb i)erfäUt, an ben StIliger 3000 r ne6ft mer3ugß3 ,nß a 5°/ fett 12. W(ai 1894 all oe3anlen. 2. SDie 6taatßge6unr 'Wirb ;uf 150 r. feftsefetnt; an biefe16e at ber StIliger 2/
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