Art. 47 LEx 1850; retrocession after abandonment of the public work; scope of reclamation and compensation. If the public work for which expropriation took place is not executed, the expropriated owner may reclaim the property upon restitution of the expropriation price, and, where applicable, of the increased value created by works introduced by the expropriator. The right extends to the whole expropriated complex and cannot be restricted to isolated parcels where the retained parts are necessary appurtenances of the principal work. Ownership of land comprises the subsoil, absent special statutory derogation. Alleged set-offs for damages require proof; in their absence they are rejected (consid. on Art. 47, 127 PCF).
B. Civilrechtspflege. Les conclusions prises en demande par Frederic Unger et Erdmann Grrofe leur sont accordees en principe, mais redui- tes quant a leur chiffre, en ce sens que l'Etat de Vaud est condamne a payer a chacun d' eux la somme de deux cents francs a titre de dommages-interets. IV. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war. Differends de droit civil qui etaient portes devant le Tribunal federal par convention des parties. 28. Sentenza del24 febbrajo 1877 nella causa Teodoro Sperindio Cirla. A. Con Atto 12 giugno 1863 il Gran Consiglio dei Cantone deI Ticino impartiva ai signori Giacomo Alfredo Hallet, ban- chiere, OUavio Ommaney, banchiere, Enrico Haggard, ban- chiere, Roberto Sillar, banchiere, e Howard Asthon Holden, impresario di costruzioni ferroviarie, tutti di Londra, la con- cessione per la costruzione e l' esereizio di una strada ferrata da Chiasso fino a Biasea eon una ramificazione per a Lo- carno; eoneessione ehe otteneva poi, sotto Ja data dei sue- cessivo 31 luglio, l'approvazione dell'Assemblea federale. B. Addi t4 agosto delI'anno seguente, il signor Teodoro Cirla eede e vende al signor Howard Asthon Holden, intra- prenditore generale dei sllenllneiati eoncessionarii, pel prezzo compiessivo di franchi mille, da pagarsi a norma della Legge federale 1
maggio :1850 intorno la espropriazione forzata e della stima 16 luglio 1864 eseguitasi dai signori Giuseppe Stabile e CarJo Fraschina : ( a) il tratto di boschina in terrehJ roccioso, posto in ter- ) ritorio di Calprino, cui fa eoerenza 10 stesso proprietario, daUo sboeco dei tunnel di San Martino sino al chi10m. 4,04, IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 159' segnato nel Piano pareellare al N° 1, della misura di metri quadrati 2290 ; b) il tratto di boschina in terreno roecioso, posto e eoe- renziato eome sopra, fra il chi10m. 4,04 ed il ehilom, 4,:1.2,. segnato nel Piano pareellare al N° 12, della misura di metri ), quadrati 970 ; ) c) il tratto di boschina a paIina, posto e coerenziato ) come sopra, dal chi10m. 4,12 al principio deI secondo tunnel, segnato nel Piano pareellare al N° 2a, della misura ) di metri quadrati 2320. C. Un'Ordinanza 17 febbraio 1865 deI Consiglio federale dichiara poseia approvata, in eonformita delI' art. 7 deI citato Deereto 31 luglio 1.863 delI'Assemblea federale, Ia eessione della concessione ferroviaria ticinese alla Societa dena strada ferrata eentrale-europea (European Central Railway Company Limited), residente a Londra. D. Constatatosi pero che i lavori di costruzione sulle pro gettate linee ferroviarie non venivano promossi secondo i ter- mini di compimento fissati nella Concessione, ma si trovavanÜ' invece, senza ehe fossevi causa di forza maggiore, in tale ri- tardo da non sembrare piil possibile -ne' termini stabiliti - la loro ul timazione, I' Assemblea federale risolveva, il giorno 21 dicembre 1866, di diehiarare estinta la ratifica dena Con- federazione e decaduta qnindi la Centrale-Europea daUa eon- cessione a suo tempo ottenuta. E. Con Deereto 20 gennaio 1868 l' AIta Corte della Caneel- Ieria d'Inghilterra ordinava, a Londra, la liqllidazione giuri- dica della medesima compagnia Centrale-Europea, e nominava dappoi eon relativa ordinanza 21 aprile 1868 a liquidatore officiale della stessa il pubblico ragioniere Samuel Lovelock, residente nella City di Londra, 34 Coleman Strel7t, il quale
B. Clvilrechtspflege. Consiglio Ticinese, in data 15 maggio 1869, e trasmetteva- munita della ratifica federale (22 ottobre 1869) -aHa Societa da lui formata la concessione per Ia costruzione e l'esercizio della ferrovia deI Gottardo sul terrilorio deI Cantone Ticino. G. Secondo i piani e disegni faUi rilevare dalla Societa della ferrovia deI Gottardo e debitamente approvati, tanto dal Go- verno Ticinese (23 dicembre 1872), quanta dal Consiglio fede- rale (10 febbraio 1873), il nuovo tracciato deviava sn varii punti dalla veechia linea, e fu quindi mestieri abbandonare parecchi fra i terreni gia oecupati e i lavori gia costrutti sulla medesima dalla cessata Compagnia Centrale-Europea. La pretesa formulata da quest'nltima e dai eointeressati Ge- nazzini, Villa, ecc., perche fosse obbligata la ferrovia deI Gottardo aHa espropriazione dei terreni e delle eostruzioni delle strade ferrate delle vallate ticine8i nella loro totalita, fu a suo tempo (decisioni 21 giugno e 5 luglio 1.873 del1a Com- missione di stima ; art. 9, eif. 9 deI Regolamento 22 aprile 1854 dei Tribunale federale) diehiarata priva di fondamento e respinta. H. Fra i varii lavori abbandonati dalla Centrale-Europea, e dalla ferrovia deI Gottardo non rilevati, figuravano sul trac- ciato della linea Lugano-Chiasso, e precisamente neUa loea- lita ove si diee al Paradiso, in territorio di Calprino, due gallerie non per aneo intieramente costrutte, di Cusarone e San Martino, giacenti, queUa in tutta la sua lunghezza, e questa in parte soltanto, entro i limiti della proprieta Cirla, nonche un altro muro di sostegno verso il lago ed un tratto di ripiena fra gl'imbocehi delle dette gallerie; il tutto coi relativi appezzamenti piu sopra mentovati aHa lettera B deI fattispeeie. I. In tale stato di co se il signor Teodoro Sperindio Cirla penso di rivendicare i proprii terreni, ofIrendo la restituzione della indennita ricevuta contro compenso pei danni patiti, e feee appello, per tal uopo, all'art. 47 della Legge federale 1 maggio 1800 sulla espropriazione per causa d'utilita pub- bliea. Con petiLorio 12 agosto 1874 domanda egli infatti, in via di formale eonelusione, che piaeeia al Tribunale federale di giudieare : IV. Civilstreit. vor Bundesger.aIs forum prorogatum. No 28. i6f I. Dovere a Soeieta della ferro via Centrale-Europea rico- oscene ?el sIgnor Cirla il diritto di rivendieare nello stato m CUl S.l tronano.e senza apportarvi Ja minima alterazione da Oggl l pOl, h. appezzamenti di cui fu espropriato, ed apparentl desnflttl neUa serittura 14 agosto 1864, aHo seopo ehe serVlssero aHa co,.;truzione delJa ferrovia CentraIe- )J Europea, eioe : . a). il tr.atto di. boschina in terreno roecioso, posto in ter- ntono d! Calprmo, CUl a coerenna 10 stesso proprietario daJlo sbocco el tunnel dl San Martmo si no al chiJom. 4,04 segnato. neI Plano parcellare al N° 1, della misura dl metri quadratI 2290 ; b). il tratto di boschina in terreno roecioso, posto e coe- renzlato come sopra, dal chilom. 4,04 al chilom. 4,12, segnato .nel Piano parcellare al N° 2, dena misura di metri quadratI 970 ; c) il tratto di bosehina a palina, posto e eoerenziato come sopra, dal chi10m. 4,12 al principio deI secondo ) tnnnel, .segnato nel Piano pareellare al N° 2, della misura dl metrl quadrati 2320. I . Le pnrzioni di terreno oecupate senza aleun eorris- ) pettIvo ed In. eontinuazione degli aecennati appezzamenti ad ambedue I capi, cioe all'imboccatura deI tunnel di San artino, ed aU:imboceatura deU'altro traforo (tunnel) di Cusarone che s'moltra nella proprieta dell'istante. II!. Che sia obbligata la detta Soeieta a ricevere eome e?r:I.spettivo della rivendicazione la somma di franehi i 000, elOe 11 p.renzo stabilito, per via di privati arbitri, neH'atto di espropnazlOne succitato 14 agosto 1864, salvo a compen- sare : a) il danno occasionato dai lavori di costruzione nel bosco a palina in prossimita e all'imboceatura deI tunnel di Cu- ) sarone, franehi 100 . t b) !l danno occasionato dalla frana avvenuta per i detti favo n nel detto bosco inferiormente aHa strada cantonale ranehi 200 . ' c) il dann dello scoscendimento 0 frana dipendente dai
J62 B. Civilrechtsp:llege. lavori superiormente aHo sboeeo Nord deI tunnel di San Martino, salvo per quest'ultimo la relativa azione eventuale eontro l'impresa I. P. Genazzini, franehi 200. Eventualmente, ed in easo d'impugnativa, la parte attriee ) riserva ogni eompetente istanza di prove, massime al mezzo ) di perizia. IV. Sia eondannata la Societa suddetta al pagamento delle spese proeessuali ed al risarcimento delle spese dell'attore. K. A eorroborare le sue pretese ed a dimostrazione della asserta applicabilita delI' art. 47, l' Attore adduee per sommi eapi le ragioni che seguono : Non essersi eseguita la ferro- via per cui era stata fatta l'espropriazione; -non poterla eseguire la Centrale-Europea in causa della eadueita iu- ) eorsa edel faHimento ; -non aver acquistato la ferrovia deI Gottardo i terreni ed i valori in diseorso ; non essersi ) punto aecreseiuto il valore deI fondo in conseguenza dei muri di sostegno ivi stabiliti per formare il piano deHa ) ferrovia, essendo questo terreno in situazione tale da non ammettere altra eoltura fuori ehe il bosco; -doversi eonsiderare all'incontro i detti muri piu di danno ehe d'al- )) tro, avendo es si tagliato a mezzo e rimosso, fatto seoseeso e franoso tutto quel pendio gia formato ed assodato a scarpa )) naturale ; -non potersi pretendere infine veruno rim: borso di spese per pretesi aumenti di valore a causa dm manufatti operati per la formazione dei tunnel, in prima luogo per non essersi dato nessun eompenso al padrone dei terreni e quindi percM la legge suppone evidentemente spese utili, dalle quali possa il proprietario ritrarre un profitto, e non taU ehe, cessato 10 scopo ferroviario, riman- gano affatto improduttive. L. Nel suo allegato di risposta, il sig. avvoeato 1.. d S:op- pani, assertosi proeuratore dei sig. Sam. Lovelock, II hqUlda- tore giudiziario del1a fallita Centrale-Buropea, osserva :. . Che il tunnel di Cusarone cade bens! sulla propneta Cirla, ma ehe quello di San Martino, inveee, trovasi gia- cere in tutta la sua lunghezza sul fondo gia appartenente andi Eredi Fe ; IV. Civilstreit. vor Bnndesget. als forum prorogatum. N° 28. 163 ) Che Cirla non venne giudizialmente espropriato "degli ap- )) pezzamenti di terreno da lui riclamati, ma ne ha fatto vendita amichevole al signor Holden pel prezzo di fr. 1000 senza nessuna riserva e rinllnciando anzi a qualunque ulte- riore domanda 0 pretesa per qualsiasi ragione; Che Cirla non ha notificato nessuna riserva e nessun ) diritto di questo genere ne nella sua contraddizione aHa Grida pubblicata dalliquidatore Lovelock il giorno 10 mar- zo 1869, ne quando vennero deposti i Piani pareellari della ) Societa deI Gottardo, ne quando fu pubblicata Ja Grida della ) stessa ferrovia dei Gottardo pel pagamento dei prezzo di espropriazione deI terreno e dei lavori appartenenti aHa Centrale-Europea in liquidazione ; ) Che i due tunnel in diseorso hanno costato circa 500,000 franchi e rappresentano ancora al giorno d'oggi in soli mattoni e pietre da taglio un valore" importante, e ehe - considerati come semplici magazzeni, eantine 0 depositi di merci -es si possono ancora avere un valore di parec- ) chie migJiaia di franehi; Che i due tunnel essendo stati costrutti senza espro- ) priazione nelle viscere della montagna, Ja legge li considera res nullius, quindi deI primo oeeupante; ) Che la CentraJe-Europea puo parimenti eonservare la strada che eonduce al tunnel di Cusarone, percM questo ) ultimo le appartiene affatto eselllsivamente, e pereM la strada stessa fu da lei costrutta sul terreno di sua proprieta, e, eome quella che mena all'imboceo nord della galleria di ) San Martino, non puo essere staecata dall'opera prineipaJe senza togliere ogni valore agli stabili cui serve ; Non essere vero il fatto allegato da Cirla ehe in a1cuni ) 11l0ghi iI terreno espropriato abbia diminuito di valore per effetto degli scoscendimenti avvenuti in causa delle costru- zioni ferroviarie, e non essere il fatto stesso imputabile, in ogni caso, aHa Centrale-Europea, ma sibbene a terze per- Sone in genere ed aHa ferrovia deI Gottardo in particolare. In base a tali fatti e considerazioni si conchiude doman- dando ehe venga gilldicato :
164, B. CivilrechtspHege. In !inea principale : 10 E respinta co me infondata l'azione spiccata dal signor Cirla contro la Centrale-Enropea in liquidazione. 2° n signor Cirla e condannato neHe spese. ) Subordinatamente :
E respinta la domanda Cirla in quanta coneerne il tunnel di San Martino che si trova sopra l'antica proprieta Fe. 2° E aeeordato al medesimo di andare al possesso dei tunnel di Cusarone e relativa strada d'accesso dall'imbocco Sud fino aHa strada cantonaIe, a condizionedi rimborsare aHa ) Societa Centrale-Europeain liquidazione tutte le spese fatte, come risultera da apposita perizia 0 verifieazione da prati- carsi nei moni d'uso, ece.; 0, quando meno, a eondizione di rimborsare aHa CentraIe Europea il maggior valore ehe ) ponno avere i terreni per il fatto della esistenza della gal- leria di Cusarone e deHa strada d'accesso, ecc. 3° Il signor Cirla e condannato neHe spese. M. Con suaMemoria 3 novembre 1874, il signor Ingegnere Pietro Genazzini, domiciliato in Lugano presso il signor av- vocato Giovanni Airoldi, fa istanza, in nome proprio e come gerente e rappresentante la lmpresa I. P. Genazzini, perche venga ammesso ad intervenire nella presente Lite, e ciö per essere egli, come alle sue dichiarazioni e notificazioni alle Gride 28 febbraio 1873 e 20 aprile 1874 fatte pubblicare dalla Societa ferroviaria dei Gottardo nel foglio officiale deI Cantone Ti?ino,. in n.ome pnoprio nella sua qualita come sopra, pro- pnetarlO dl tuttI I lavofl, opere e terreni sulla Iinea del- l'a?tica fnrrovia Lugano-Chiasso, ecc., ecc., e quindi anche del terrem e delle opere che il sig. Cirla intende rivendicare. N. Comunicata l'istanza aHe parti, la Centrale-Europea, pur eontestando formalmente ehe Genazzini abbia alcun di- rilto di proprieta sugli appezzamenti di terreno reclamati dal signor Cirla, e senza riconoscer6 Jh'egli abbia sui mede- simi vernn diritto di privilegio 0 d'ipoteca, dichiara con Att?4 dlcembre 874: di ammettere, in quanta Ja possa nguardare, l'intervento in causa dei signor ingegnere Ge- IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. No 28. i65 ) nazz!ni, in eonfornita e seeondo le disposizioni di legge e spemalmente degh art. 7, 16, 17, 31 e relativ i deUa proce- dura eivile federale. ? NeUa sua repliea di merito, l'attore Cirla oppone all'Incontno: 1 o. Trattarsi di due dis tinte persone che vo- ghono mtervemre, e non essere stato detto neUa istanza quale differenza corra fra le due; 2
ehe l'asserto inte- resse Genazzini neUa presente lite e per Ia sua propria dichiarnz!one piu grnnd della causa stessa, pretendendo Genazzml d. appropnarsl tutto intiero il diritto dell'attore ) edel convenuto e di esclndere affatto e l'uno e l'aHro ) opporsi quindi all'ammissione dell'istanza rart. 1 7 dell ) proeedura federale ehe suona : Non puö immischiarsi nella causa il te.rzo che cred.e di avere un diritto maggiore esclu- dente per mtnro 0 parzlalmente le parti ; 3° escire, nel caso ) concreto, gl'mteressi e i diritti vantati da Genazzini dalla sfera della causa presente edella eompetenza deI Tribunale ) federa!e, spettnndo le questioni riflettenti la proprieta dei tnrrelll, a SUsslstenza e poziorita delle ipoteehe aHa cogni- ) ZlOne dei Tribunali ticinesi. P. NeUa stessa allegazione di replica, il signor Cirla, fa- eendo eapo aHa dichiarazione gia fatta nel suo petitorio deI 12 agonto, di ritenere, eioe, sufficientemente giustificata nel sIgnor Stoppani la qualita di rappresentante deUa Com- pagnia Centrale-Europea, per dar eorso aUa istanza, riser- ) vando ogni relativa eceezione aHa quaIita di Ini edel suo ) mandante quando saranno prodotti i relativi Atti domanda ) preliminarmente : ' 1 0 No potersi riconoscere nel signor avvocato Leone de Stoppam Ia va.nta:a qualitä. di procuratore deI signor Love- ) lock preteso hqUldatore della falIita Centrale-Europea . o n otere il detto Samuele Lovelock, neHa sua qua- IIta dl hqmdatore delegato dalla Magistratura inglese, rap- ) presentare la fallita Societa Centrale-Europea nella presente ) causa; 3
Dovnr essere delegato neHe forme di legge un Cura- ) tore speclale aHa fallita Centrale-Europea ed aperto uno
B. Civilrechtspfiege. ) speciale concorso per tutto quanta la medesima possiede nel Cantone Ticino. Q. Anche Genazzini dichiara neHa sua istanza d'intervento in causa di non riconoscere Ie qualita di asserto liquida- ) tore della Centrale-Europea nel sig. Lovelock, ecc., ecc., ) di non riconoscere giurisdizione nel Ticino e nella Svizzera di autorita estere ed effetto dei loro atti, e cosi pure di non riconoscere Ia qualita di procuratore Lovelock nel ) signor avvocato Leone de Stoppani, ne la validita, ne la le- ) gitLimita di queste procure in questi, ecc., ecc. R. Nella sua replica, 10 marzo 1875, sulla opposizione Cirla aHa sua domanda d'intervento in causa, ripete 10 stesso GBfiazzini in linea eventuale le eccezioni gia da Iui sollevate contra Ia qualitadel signor de Stoppani eIe facolta nel signor Lovelock di rappresentare 0 no la Centrale-Europea; propugna nelI'essenziale le osservazioni e concIusioni d'or- ?in.e e d mnrito fonmulate in risposta dalla Centrale-Europea; mSlste, In lmea prmcipale, perche piaccia al Tribunale fede- rale di ammetterlo a prendere conoscenza delle allegazioni deI processo e dei documenti di causa, e domanda, infine, che. tutto quanta verra pagato e versato dal signor Cirla ab?la ad. ensnre ?eposto, onde venga poi, per giudizio dei Trlbunah tlcmesl, devoluto a chi di diritto. ) S. Tanto la Centrale -Europea, quanta Genazzini hanno fanto appelIo,. elle rispettiveallegazioni di duplica e di re- phca, aHa deClslOne 51uglio 1873 della Commissione di stirna, che, sopra loro richiesta, fece obbligo aHa Sodeta ferroviaria dei Gottardo di costrurre una strada dal lago all' entrata ) settentrionale del tunnel di San Martino della misura di 3 etri di larghezza, col 1.0 % od al massimo col 12 % di sahta, ecc., e domandato ehe, a guarentigia deHa detta strada e dell'accesso al tunnel, intendendo il signor Cirla di contestare aHa Societa stessa il diritto di costrurre questa strada sulla sua proprieta., la presente lite venisse a ter- mini delI'art. 9 e seguenti della Pruvedura civile fnderale denunciata alla Direzione delta ferrovia del Gottardo. Contem poraneamente, ed a giustificazione e comprova delle sue qua- IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 167 lila e facolta. deI sig. Lovelock di rappresentare la Centrale- Europea, produceva il signor avvocato Stoppani, gli originali : a) Dell'editto 12 e 18 ottobre 1869 con cui Samuele Lo- velock, liquidatore officiale della ferrovia Centrale-Europea, fa pubblica grida e diffidazione a chiunque si spetta di pre- sentare al piu tardi pel giorno 10 dicembre dichiarazione officiale di tutti i reclami ehe s'intendessero far valere contro detta oberata Societa; b) DeI decreto 21 aprile 1868 con cui la Corte di Cancelle- ria d'Inghilterra conferisce a Samuele Lovelock la nomina di liquidatore officiale della Centrale -Europea ; c) Dei mandati di procura 23 febbraio 1869 e 12 giugno 1873 coi quali il liquidatore Lovelock elegge e designa in suoi mandatari e procuratori nel Cantone Ticino, i signori avvocato Leone de Stoppani ed ingegnere Giorgio Edoardo Gavey, di Lugano. T. In punto al merito della causa, attore e convenuto con- fermano ne' lorD allegati di replica e duplica le rispettive eonclusioni giä. prodotte nella domanda e nella risposta, pro- ponendo a giudicare. Il signor Cirla:
B. CivilrechtspHege. La Centrale-Europea: Che, respinte le avversarie eeeezioni sui mandati e salve ) le altre prove ammesse, piaeeia al Iagistrato giudieante ) far procedere preliminarmente aHa perizia sui fatti phi so- pra indieati ; E ehe si eonfermino, quanta al merito, le eonelusioni gia fatte in risposta, tanto in via prineipale quanta in via subordinata. U. Con suo decreto 20 marzo 1873, passato in eosa giudi- eata, il Giudiee delegato aU'istruzione della causa deeideva : ) 1
Di ammettere Genazzini ad intervenire accessoria- ) mente nella causa, in qualita di parte aggiunta ed alleata aHa massa in liquidazione della ferrovia Centrale-Europea ; ) 2° Di rieonoseere Leone de Stoppani, quale rappresen- ) tante di Lovelock, liquidatore della Soeieta Centrale-Eu- ropea; ) 3° Di denunziare la lite aHa Direzione della ferrovia dei Gottardo, invitandola a prender parte al processo; 4° Di ammettere Cirla e Ia Centrale-Europea a provare ) i fatti da loro allegati e costituenti Ia base delle loro rispet- tive eonclusioni, eon facolta a Genazzini di assistervi, se 10 ) eredesse; ) 3° Di autorizzare la ehiesta perizia sotto ogni riserva per quanta riguarda i diritti di T. Cirla e astrazion fatta della strada d'aceesso al lago, di eui aHa mentovata deeisione 22 settembre 1873 della Commissione federale di stima. ) V. In seguito a varie sospensioni aceordate dal Giudice istruttore sopra eoneorde istanza delle parti, l'ispezione Ioeale eon perizia ebbe finalmente luogo il giorno 4 ottobre 1875 e diede per risuItato, fra le altre, le constatazioni seguenti : 1 0 II tunnel di Cusarone e tutto compreso fra i limiti della proprieta Cirla, presenta perö una sola apertura, al ) sud, egli mancano aneora da 40 aMmetri per essere tra- forato fino aHa progettata sua imboceatura settentrionale ; ) 2° La maggior parte di detto tl.uiDel non consiste ehe ) neUa eosi detta galleria di direzione, senza allargamento, ) eioe, e senza rivestimento ; IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 169 30 La strada destinata a congiungere il tunnel di Cusa- rone eon quello di San Martino si trova essere tuttavia ) ingombra e guasta dagli seoseendimenti in causa dei lavori ) praticati superiormenne danla ferro.via el Gottnrdo, e il ) muraglione ehe Ia sostIene e ora pnvo dl copertme; 40 Che il tunnel di san Martino e traforato e rivestito in lutta la sua lunghezza senza ehe ne all'una ne all'altra ) pero delle sue aperture la muratura sia peranen eondotta ) a compimento ; 5° Il suo imboeeo settentrionale si trova posto entro i ) confini deHa proprieta Cirla, senza ehe si possa precisare, ) deI resto, fin dove giungano i eonfini stessi. ) Dal dibattimento delle parti risulto poi eoncordemente am- messa la eirconstanza ehe i lavori di eostruzione dei due tunnels in discorso furono abbandonati dalla Centrale-Eu- ropea fin dal 1869. W. In data 23 ottobre 1875 i Periti, signori eonsigliere nazionale ingegnere S. Bavier, a Coira, e tenente colonello federale Fenner, di Winterthur, deponevano in atti illoro rapporto. Esso conclude determinando : 1° In franchi 171,200 l'ammontare presuntivo delle spese oceorse per la costruzione dei tunnels di San Martino e Cu- sarone con relativa strada d'accesso, tai quali essi sussistono presentemente, su quella parte di proprieta Cirla ehe fu espropriata in forza deI contratto 14 agosto 1864 ;
In franehi 4000 il valore attuale dei tunnel di Cusarone. 3° In franchi 600 il valore attuale dei tunnel di San Mar- lino e
In franchi 400 il valore attuale della strada intermedia. X. Chiusa la proeedura preparatoria, furono citale le parti a breve termine per i dibattimenti innanzi l'intiera Corte; ma reiterate e sempre eoneordi istanze delle parti, in continue trattative per un amichevole componimento, tradussero la trattazione finale deHa vertenza fino aHa odierna seduta. Y. In questo frattempo i signori avvoeati Giovanni Airoldi e Leone de Stoppani notificavano al Tribunale federale ed
B. Civilrechtspflege. alle parti in lite, mediante atto 22 gennaio ultimo scorso, ( avere un contratto, stipulato addi 6 settembre 1876 tra la ) fallita compagnia della strada ferrata Centrale-Europea, il signor ingegnere Pietro Genazzini e lte altre persone, trasferito in piena ed assoluta proprIeta deHo stesso Ge- ) nazzini, oltre alle indennita per espropriazione ecc., tutti ) i terreni, lavori, opere, diritti ecc., sulla vecchia linea fer- roviaria Bellinzona-Lugano-Chiasso, -e stabilito che il detto signor Genazzini potra - a suo beneplacito -insi- ) stere e conti nu are nella presente Causa promossa dal si- gnor Teodoro Cirla, venendo investito esso signor Genaz- zini di tutti i diritti e di tutte le ragioni spettanti 0 che potessero spettare a detta fallita Centrale-Europea, potendo egli far valere tutte le ragioni, azioni, diritti ecc. in pro- prio pro ed anche in nome e come procuratore della Cen- trale-Europea in cosa propria. Z. Comunicato I'atto di cessione all'altre parti in causa, non fu sollevata da nessuna di esse opposizione 0 riserva di sorta alcuna, e nella udienza d'oggi il rappresentante l'attore da una parte e dall'altra il procuratore dei cessionario Genaz- zini hanno mutuamente riconosciuto Ia validita dei rispettivi mandati e confermato le conclusioni gift prese nella procedura preparatoria, salve, naturalmente, le modificazioni imposte dalla nuova posizione delle parti, ereata in virtu della men- tovata cessione. DaUa parte convenuta fu solo chiamata l'at- tenzione della Corte sopra una peeuliare circostanza di fatto finora non aeeennata ne diseussa. Essa fece osservare, eioe, che una parte delle parcelle di terreno rivendicate dal si- gnor Cirla non ha solo servito aHa eostruzione dei lavori ferroviarii per conto della Centrale-Europea, ma eziandio aHa necessaria correzione del1a strada eantonale, e doversi quindi - a scanso d'ulteriori proeessi -inserire analoga riserva nella Sentenza sulla presente Jite. II Rappresentante Ia direzione della ferrovia deI Gottardo, -contestando ogni risponsabilita di quest'ultima nella causa mossa dal signor Cirla, e declinando o'gni obbligo aHa eo- struzione della richiesta strada di comunicazione fra l'im- IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. N° 28. 171 b cco nord deI tunnel di San Martino ed illago, pereM im- sta da persona (Commissione di st.ima) ch DO? n.e. aveva fa voluta veste e ompenenza, -fa flserva d Oglll dnrItto, e domanda pieno mdenmzzo per tutte Ie spese oecaslOnatele dalla denuncia della lite. Premessi in faUo ed in diritto i seguenti Ragionamenti: L'invocato art. 47 della legge federale 1
maggio 1850 sulla espropriazione per causa d'utilita pubblica e e.osi eODeepito.: ) Se un diritto espropriato volesse tradursl ad una destI- nazione altra da quella per cui ebbe Iuogo l' espropriazione, 0 se sono passati due anni dopo il fatto dell'e r?prla zione, senza essersene fatto uso e senza che per CIO SI pos- sanD addurre motivi sufficienti: oppure, se I'opera pub- blica per ragion della quale fu atta I'esnroprnazione, ?on si eseguisce punto: il proprietarlO puö rlvendleare a se la la proprieta restituendo l'indennnta pagatagli. . , Se I'impresario intanto avesse mtrodotto n.eIl p.ropl'let dei cangiamenti ehe ne aumentasnero 0 n dlmmmssero Il valore, la retroeessione succedera, nel prlmo caso, contro il rimborso delle fatte spese, e nel seeondo, coHa dedu- zione deI tanto in meno. Se l'impresario volesse alienare il dnritto enpropri o per una somma inferiore aHa pagata a tItolo d m.denmta, l' espropriato potra esigere la restituzione pagando Il prezzo dell'alienazione progettata. ., . ) NeUe eontenzioni ehe riguardano questo artIcolo gmdlca il Tribunale federale. Sul primo punto di questione, se eioe l'attore Cirla sia stato espropriato, 0 no, dalla Cen- trale-Europea. Esaminata Ia scrittura 14 agosto 864; Visto che nella parte stampata della medesima il compra-
B. CivilrechtspHege. tore degli appezzamenti in diseorso, signor Carlo Ceeovi, si qualifiea procuratore deI signor Howard Asthon Holden, intraprenditore generale dei concessionarii dei privilegio delle vie ferrate, emergente dal capitolato 12 giugno 1863, ) ecc.; Visto ehe ai N. 2° e 4° deIIa stessa trovasi detto : 2° 11 prezzo 0 corrispettivo ed indennita, tutto eompreso ) e nulla eccettuato, di quanto per qualsivoglia causa, di- ) ritto, 0 ragione ha spettato, spetta 0 puo spettare al signor Teodoro Cirla per la espropriazione a favore deI signor ) Asthon Holden, a cessione e vendita allo stesso di quanto sopra, viene fissato a nO'l'ma della stima 16 1l1glio 1864 ) eseguitasi dai signori ingegneri Giuseppe Stabile e Carlo Fraschina : ) in centesimi 08 per ogni metro quadr. della boschina al N° 1, ) 1o 2, 25 2", di maniera che il totale e complessivo prezzo e eorrispet- tivo delJ'indennita completa dell'espropriazione del1i sud- detli stabili e di franchi 908 e 70 centesimi, ritenuto perö ehe per indennizzo accordato colla preeitata stima 16 luglio ) 1864 di franchi 91, 30 centeRimi, la somma complessiva dovuta ascende ora a franchi 1000. 4° Jl pagamento della suaecennata somma di franchi 1000 sara fatto, a norma della legge federale 1
maggio 1850 intorno fespropriazione forzata, a mezzo deI lodevole Go- ) verno deI Ticino ecc. ecc.; Considerando che l' espropriazione era gia avviata di pieno diritto da! momente che, essendo stata ralificata dall' Assem- bIea federale la concessione ed approvato il racciato della ferrovia, la societa concessionaria, 0 il suo impresario, aveva presentato aHa Municipalita di Calprino il piano parcellare su cui era indicata da occuparsi la proprieta Cirla ivi descritta ed erano seguite le relative pubblicazioni giusta il prescritto dell'articolo 10 e successivi di detta legge; Considerando ehe la scrittura di cui sopra, indipendente- mente anche dalle aIl usioni non dubbie ch' essa contiene, va IV. Civilstreit. vor Bundesger. als forum prorogatum. No 28. 173 .. . rdata siceome Ia conseguenza diretta e natur ale della flg ua . d 11' '1 ropriazione e fornisee Ia pro va presuntIva e avere 1 :f;Dor Cirla adempito al .rlisposto dei 2
dell'articolo 12 della citata legge - 0 magglO 1.850; . . . RitAnuto essere in facolta deI propnetano dl provocnre. meno una perizia sull'ente espropriando, e che quand an- he egii preferisse un ancondo aminhev?le sul renzo, sta- rebbe sempre il fatto ch eglI ha sublto I espropnazlOne dei SilO; . h 1 Ritenuto, di conseguenza, non potersl ammettere. c e a Iegge abbia voluto creare a chi si. presnnta vnlontanlament nna posizione inferiore a qunlla .m .CUl. t .ovasl colm che VI si fa eostringere, inveee, per VIa dr gmdlzll ; la Corte diehiara priva di fondamento questa prima eccezio?e della Convenuta all'applicabilita dell'articolo 47, e la respmge. Sul secondo punto di questione, rispettivamente, sulle eccezioni di perenzione accampate dalla Centrale- Europea: Letta la grida 10 marzo 1869, emnnata dall'unficio presi- denziale deI Tribunale di Lugano ad lstanza dei SIgnor Love- lock, liquidatore officiale della oberata ferrovia Centrale-Eu- ropea; . Letti gli artieoli 6, 7, .B, 1.2 e 7 ena mvocata legge fede- rale sulle espropriaziolll e gh artICoh 1210,121.6,1227-1.233 deI Codice civile deI Cantone Ticino ; Visto che l'art. 47 della legge - O maggio 1.850, nnn .fissa alcun termine entro cui doversi introdurre l'istanza dl nven- dieazione ; . '1' Ritenuto che, quand' anehe si dovess supphre al SI. e?ZlO della legge speeiale coi principi generah dei com lne. dmtto, o coi disposti della legislazione canton::Ie, a. prescnznone de- cennale sanzionatain conereto dal Codlce tlcmese ed mvo ta dalla CentraJe-Europea e da Genazzini, non potrebbe farsl lll-
B. Civilrechtspflege. coni?ciare in ogni caso dal giorno in cui ebbe Iuogo l'espro- pnlazlOne deHo stnbile in dincorso, ma solo da queIJo in eui dlvenne eerto sleuro h 1 opera pubbIica per ragion della qunle f fatta I espropflazlOne non si eseguira punto ; Co.nslderand ehe,. nel fattispeei.e, l' altore Cir a non pote aeqmstare la plena SlCurezza ehe I lavori incomineiati dall Centrnle,-Europea sul terrnno di sua proprieta non si sarebber: compmtl, ° sarebnero tatl abbandonati, se non apartire dal momento (1873) In eUlla ferrovia dei Gottardo diede a eono- senre ehe no Ii avrenbe rilevati, 0 dal momento, almeno, in CUl fu reso dl pubbhea ragione ehe la Societa del1a ferrovia Central -Europea era stata diehiarata in fallimento (1869) ; . Conslde:ando. eh nell'uno e nell'altro easo il diritto nel sig. Clrla aHa rlvendleazlOne delle summenzionate parcelle di ter- ren non sarnbbe tuttora ineorso in preserizione veruna; VInta la grlna 20 gennajo 1874 emanata dall'uffieio presi- den,zla.le deI tflbunale di Lugano, ad istanza della Soeieta fer- rOnInrna deI .San-Gottardo, sni beni da quest'ultima espro- prIatll? terrItorio di Calprino; C.onslderando avervi l'attore Cirla eontraddetto per j diritti SU?1 su deUt beni espropriati ed essersi egli gia notificato prmna? qna?d eioe la Soeieta deI Gottardo aveva deposto aHa : U?lnlpahta ,dl Calnr,ino il uo piano parcellare, per i proprii d,mtt! suHe mdenmta degh appezzamenti ehe il nuovo trae- Clat dei Gottardo veniva ad occupare sulla di lui proprieta; , Rltenuto ehe nessun dovere ineombeva ad esso Cirla di flelamare eontro quel piano in causa dei tunnels e dei lavori della ,Centrale-Europea, e eio per la sempliee ragione che questl non erano compresi neUa grida e non eadflrano punto neUa espropriazione deI Gottardo ; Il Tribunale federale diehiara: Inattendibili anehe le eeeezioni di perenzione e le rifiuta. Sul terzo punto di questione, . a vedere se il diritto aHa rivendieazione della superfieie deI terreno IV. Civilstreit. vor Bundesger, als forum prorogatum. N° 28. 17 espropriato si estenda eziandio al eorrispondente sottosuolo ed alle opere in esso eostrutte : Esaminati: Il piano parcellare deposto a suo tempo dalla Compagnia Centrale-Europea aHa Municipalita di Calprino, il prQcesso verbale della ispezione in luogo per parte della Delegazione di questo Tribunale federale ed il rapporto fatto dai signori Periti piu sopra mentovati ; Visto risultarne in modo affatto incontestabile, ehe la galle- ria di Cusarone e tutta eompresa entro i limiti della proprieta Cirla, e ehe quella di San Martino viene altresi a eadervi, ma in piecola parte soltanto e precisamente al suo imboeeo set- tentrionale ; Considerando non contenere ne la Iegge federale in dis- corso, ne quella deI Cantone Tieino aleun disposto in merito aHa proprieta delle viscere della terra ed ai rapporti giuridiei fra quest'ultime e la superfieie deI suolo; Considerando ehe tanto la Iegislazione della maggior parte dei Cantoni eonfederati, quanta la pratica giurisprudenza fe- derale e piu aneora il diritto eomune, consaerano apertamente la massima: Involgere il dominio sul suolo anehe la pro- prieta di quanta vi sta sopra e sotto; ) Considerando non potersi distruggere questa massima col fatto delI' avere la giurisprudenza federale negato in alcuni casi qualsivoglia indennita per il passaggio di un tunnel, av- vegnaehe dal fatto istesso non isgorghi aneora la neeessaria conseguenza che il Tribunale federale abbia ritenuto per tal guisa il sottosuolo come res nullius e quindi deI primo oceu- pante, ma sibbene applicato la Iegge nel suo vero spirito, potendo questa infatti, a facilitazione di opere di publica uti- lita sottoporre la proprieta privata a speciali disposizioni, senza arreearle un reale pregiudizio (Ullmer, 455); , Considerando ehe la cireostanza deI non ave re l'attore Cirla rieevuto dalla Centrale-Europea alcuno indennizzo per il tra- foro dei due tunnels entro i confini dei suo dominio, non puo infirmare per nulla affatLo il suo diritto aHa rivendicazione di lutta quanta la sua proprieta, e quindi anche di quella parte
f.76 B. Civilrechtspflege. della medesima ehe venne ad essere oeeupata per la eostru- zione di detti tunnels, non faeendo deI resto il querelato art. 47 della legge federale distinzione veruna fra i diritti espropriati contro 0 senza indennita ; Considerando ehe i tratti di veeehia ferrovia dalla boeea nord deI tnnnel di San Martino aHa strada eantonale e da questa aHa boeea deI tunnel di Cusarone non sono, -per eoneorde avviso deHe parti e eome risnlta ad evidenza dal piano pareellare, dalla ispezione de' luoghi e dal rapporto pe- ritale, -ehe un neeessario e naturale annesso e eonnesso uno inneindibile aeeessorio delle due gallerie, alle quali ser vono d. aeeesso, e ehe non possono quindi sottrarsi aHa sorte deHa eosa prineipale ; Ritenuto potere di eonseguenza il signor Cirla riyendieare in proprio anehe il terreno oeeupalo a suo tempo dalla Cen- trale-Europea per 10 stabilimento di delte strade d'aeeesso . Considerando non essere, per 10 eonverso, in faeoltil. deI proprietario di limitare il suo diritto di rivendieazione ad una parte soltanto delle pareelle da Iui eedute, ostandovi indub- bia.mente il. snnso Iogieo e la portata dell'art. 47 e piu aneora Ja lnpreterlbde e neeessaria eonnessione di lutte e singole Ie partl deI terreno espropriato; Considerando, infine, ehe una porzione di questi medesimi appezzamenti di terreno in litigio, sieeome sembra risultare dal piano in atti e sieeome fu pure tacitamente ammesso dal rappresentante deI sig. Cirla, venne oeeupata dallo Stato deI Cantone Tieino per affettarla alla eorrezione den ... strada ean- tonale, e eh' egli importa quindi di eireoserivera in casu l' eser- eizio deI diritto di rivendieazione a quella sola misura di su- perfieie espropriata ehe non serve oggidi ad opera pubbliea ; Sul quarto ed ultimo punto di questione, se e quale prezzo d.ebba pa gare l'attore Cirla aHa eonvenuta Centrale-Europea, fIspettlvamente a Genazzini, per tale rivendieazione : Vista ' offerta fatta dal signor Cirla neUe sue eonclusioni: IV. Civilstreit. vor Bnndesger. als forum prorogatum. N° 2"1. 177 di voler restituire, eioe, alla Centrale-Europea, eome eorfis- pettivo della rivendieazione, la somma di franehi j 000, ossia il prezz o stabilito nell'atto d'espropriazione deI :1.4 agosto 1864; Visto, -in merito aHa eompensazione da Iui aeeampata per i pretesi danni subiti in conseguenza delle frane eausate dai lavori di eostruzione nel boseo a palina e superiormente allo sboeeo nord deI tunnel di San Martino, -non essersi pro- dotta aleuna prova ehe valesse ad infirmare la negativa opposta dalla controparte ; Considerando doversi dunque tenere vineolato l'attore aHa offerta restituzione a sensi deI :1. 0 alinea dell'art. 47, e eiö senza fargli faeolta di portare in diffaleo veruna somma per asserti danni patiti ; Ritenuto ehe l'azione rivendieatoria non puö esereitarsi - per le ragioni piu sopra gia sviluppate --ehe sull'insieme deI terreno espropriato, e eh'essa deve quindi essere -0 intieramente abbandonata, 0 fatta valere per intiero, -tanto, eioe, sugli appezzamenti intermedii, quanto su terreno 0 sot- tosuolo oeeupato dalJe due gallerie fino agli estremi limitanti la zona espropriata all'attore rivendieante ; Letto il secondo Lemma dell'art. 47 ; Ritenuto ehe la sua interpretazione a stregua di buon senso e d'equita, induee neeessariamente il giusdicente neUa convinzione: doversi intendere per rimborso delle spese ratte non giil. il pagamento di tutte quelle oecasionate dalla eostruzione den'opera pubbliea in diseorso, e nemmeno di quelle ehe l'impresario avesse per avventura sostenuto per la parte di detta opera pubbliea ehe viene a eadere nella pro- prieta di chi intende esereitare l'azione rivendieatoria, ma sibbene ed unicamente la restituzione deI va lore effettivo delle parcelle di te'treno espropriato, ovverosia del prezzo d'espro- priazione accrescittto della somma corrispondente al maggior va lore risultatone al proprietario in seguito ai cangiamenti intt'odottivi dall'impresario; Visto, d'altra parte, ehe l'attore Cirla non ha punto pro- vato: -avere sofferto la sua proprietä alcun dan.no mate- riale, 0 diminuzione di valore, in eonseguenza dei eangia- '12
B. Civilrechtspfiege. menti stessi, e speeialmente a causa della eostruzione delle due gallerie in litigio ; Visto ehe iI medesimo signor Cirla non ha deI pari pro- vato ehe eodesti eangiamenti non abbiano reeato verun van- taggio aHa proprieta eh'egli ambisce rivendicare; Esaminato il rapporto peritale 22 ottobre 1875 ; Visto l'art. 127 della Legge federale di proeedura eivile, a termini deI quale il Tribunale federale apprezza nella sua prudenza il preavviso dei perlti ; Visto risultare e da questo preavviso e dalla ispezione dei luoghi ehe gli appezzamenti di terreno in querela rivestono oggidi pel proprietario Cirla un valore ineontestabilmente su- periore a quello eh'essi avrebbero qualora la Centrale-Eu- ropea, 0 chi per essa, non avesse eostrutto entro i loro eon- fini Ie due gallerie eoi relativi aeeessi, di eui sopra e parola ; Ritenuto, cio non di meno, ehe iI valore di franehi quat- tromila attribuito dai periti al tunnel di Cusarone appare di molto esagerato .. innanzi tutto pereM quel traforo ahbisogne- rnbbe aneora dl molte e eostose riparazioni prima di poter dlventare eomodamente aeeessibile, abbastanza ventilato e chi uso al pubblieo ; poseia, percM risulta dalle informazioni assu.nte, eh'e.sso on potrebbe servire, in ogni caso, ehe per cantma da blrrarla, 0 per deposito di petroIio, ece. Sulle spese : Vista Ja specifica prodotta dal rappresentante la denun- ciata Soeiela ferroviaria dei San Gottardo . Snntito il preavviso deI giudiee delegato ; RlslIltando daI fin qui detto, essersi data eausa vinta all'at- tore signor Cirla in quanta riguarda i1 merito essenziale della questione, ei oe l'invocato diritto aHa rivendieazione in se stessa; Considerando aver egli perö soeeombuto relativamente aHa pretesa di essere autorizzato a rivendieare la sua pro- priena. sepz obbligo di eorrispondere qualsivoglia indennizzo per I lavofl sulla e nella medesima costrutti . , IV. Civilstreit. vor Bnndesger. als forum prorogatum. N° 28. f79 Ritenuto, per 10 eonverso, ehe le eonelusioni principaIi e Je subordinate d'ordine e di merito, formtIlate dalla parte convenuta furono tutte respinte. salvo, in parte, quella sola per Ja quale essa ehiedeva : le fosse almeno aggiudicato ( il rimborso deI maggior vaIore ehe possono avere i terreni per il falto della esistenza della galleria di Cusarone e ) della strada d' aeeesso ; Considerando, finalmente, ehe laddove il signor Cirla pre- ferisse rinuneiare all'aeeordatogli diritto di rivendieazione, anziehe farIo valere aHa eondizione di eui sopra, egli sarebbe da considerarsi eome intieramente soeeombente, dovendosi respingere, in quel easo, tutte e singole le sue donande Considerando ehe ei sarebbe allora luogo a fargh obbhgo di reintegrare l'avversario in tutte le spese , giudiziarie ed extra, ehe la presente lite gli ha eausato, eceetLuate perö sem- pre quelle da rimborsarsi, eome sopra, aHa ferrovia deI Got- tardo, non eoneernendo Ie medesime ehe doounciante e de- nnci ; . Letti gli articoli 15, 24 e relativideHa proeedura eivile fe- derale, 11 Tribunale federale diehiara e pronuneia:
E fatto obbligo aHa Societa della ferro via Centrale-Eu- ropea in liquidazione, e per essa al cessionario signor inge- gnere Pietro Genazzini, di riconoseere nel signor 'eod?r Sperindio Cirla il diritto di rivendieare neHo stato m eUl SI trovavano, e senza apportarvi la minima alterazione dall data deHa domanda (12 agosto 1874) in poi, gli appezzamentl di eui fu espropriato, aHo seopo ehe servissero aHa eostru- zione della ferro via Centrale-Europea, e ehe appaiono de- scritti neHa serittura 14 agosto 1864, eioe : . a) 11 traUo di bosehina in terreno roceioso posto n te:-
ritorio di Calprino cui fa coerenza 10 stesso propnetarIO dallo sboceo deI tunnel di San Martino, si no al chi10m. 4,04 segnato nel piano pareellare aI N° 1, deHa misura di metri quadrati2290. b) II tratto di bosehina in terreno roceioso, posto e
B. Civilreehtsp:flege. ) roerenziato eome sopra, fra il ehilom. 4,04 ed il ehilom. ) 4,12 segnato nel piano pareellare al N° 12, della misura di mq. 970. c) Il traUo di bosehirra a palina, posto e eoerenziato come sopra, dal ehilom: 4,12 al principio deI seeondotun- ) neI, segnato nel piano pareellare al o 2a, della misura di mq. 2320. d) ) Le porzioni di terreno oeeupate senza aleuna inden- ni1a ed in eontinuazione degli aeeennati appezzamenti ad ambedue i eapi, eioe all'imboeeatura dei tunnel di San Martino ed a quella della galleria di Cllsarone ehe s'inoltra nella proprieta dell'istante. ) 2° Da qnesta zona di rivendieazione l'attore, signor Cirla, laseiera perö dedurre e diffalcare la snperficie di terreno stata oeeupata per la eorrezione della strada eantonale. 3° A eorrispettivo di dette pareelle e dell'aumento di valore apportatovi dai eangiamenti introdotti dalla Centrale-Ellropea, versera il signor Teodoro Sperindio Cirla nelle man i dell'in- gegnere Pietro Genazzini : a) Il prezzo d'espropriazione dei suenuneiati appezzamenti nella somma risultante dalla serittura 14 agosto 1864, os- siano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fr. 1000 b) Per la galleria di Cusarone . . . . . . . . . . . . . . ) 2000 c) ) di San Martino. . . . . . . . . . . . ) 600 d) Per il tratto di ferrovia intermedio . . . . . . .. ) 400 (Franehi quattro mila) .... ......... In lutto Fr. 4000 4° E rejetta l'istanza di eompensazione formulata da esso signor Cirla per i pretesi danni patiti in eonseguenza delle costruzioni nel boseo a palina in prossimita deI tunnel di Cusarone, inferiormente aHa strada eantonale e superiormente aHo sboeeo nord dei tunnel di San Marlino. Lausanne -Jmp. Georses Bridel A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC : : : Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -ConstituHon federale. I. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 29. Urtneil bom 2. Suni 1877 in aef cn metnli. A. sam 6. mObcmber 1876 l1Jurbe b. meinH, aftl1Jirt um %artcn in 'lfatbutg, bum cmeinbammann ber genannten e::: meinbe gel1Jä 1t. eftünt auf 2!tt. 44 beg aatgauifef en emeinbe::: !'Iefene bom 26. mObember 1841, l1Jonaef ein cmeinbammann nief t 5lliittl) fein unb nief t in einer 5lliittnief aYt l1Jol)nen batf, wurbe bemfelben bal)cr bom aargauifef en megiernng tatne am 15. ; lcnember 1876 eröffnet, baÜ er im affe ber 5llial)lannal)me tlO 1. Sanuar 1877 inl1Jcg ben eigenen ottbettieb feiner 5lliutl)fef aft aufnugeben l)abe. ;Ilaraur cd1ätte metunent ben Mtritt.bon ber 'lfmmann fteffe; er l1Jurbe aber balb barauf mit tmer ttmme über ba abfolute IDlel)r ton ber emeinbe l1Jieber in bie gIeief e teffung gel1Jäf)ft unb erUätte bie 'lfnnal)me biefer ?lliaf)L ;Ilie ;Ilitettion beg Snnern berfügte bie mief tgenel)migung ber af)l, info fern b. einH fief nief t binnen 8 agen augl1Jeifen tonne, baÜ er l1Jeber 5lliittl) noef in einem 5lliirtl)gl)aufe l1Jof)nl)aft let. .egen biefe Beryügung retunirtc meinH alt ben megierungg" tatf), mbem er bef)auvtete, baÜ bag 5lliirtl)fef aftggcl1Jerbe gemäü