Art. 14 des Vertrags vom 22. Juli 1868; Art. 78 StGB/TI; Auslieferung und Verjährung: Die Auslieferung ist unzulässig, wenn nach dem Recht des Zufluchtsstaates die Strafverfolgung verjährt ist. Das Bundesgericht ist nicht befugt, die kantonale Strafverjährung gegen den klaren Wortlaut der anwendbaren Norm umzudeuten. Ist die Verjährung nach dem maßgebenden kantonalen Recht eingetreten, so fällt die Auslieferung dahin, auch wenn der Tatbestand grundsätzlich unter den Vertrag fällt.
546 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. 4-bschnitt. Staatsverträge. 3. :Ilaöu tommt, bau ttleDer Der Sjaftbefe'ftl nod) bag uglie fenmgggefud) ngaben iHm bie tÖne beg entftanbenen d)a beng unb über bie )"ßetfon beg nmigerg entftaHen, ttllif renb Md) bafelfd)en ffied)te ber Betrug nm in benjenigen g;ällen, in ttlel d)en eg fid) um einen eiammtfd)aben l)on min'oefteng 20 g;t. anbelt, a1g Dffi3ia1beHtt, fonft aber arg nttagg )etbted)en be anbe1t ttlitb unb bafter, fofem bie )on bem m:ngetragten )er urfad)te mermögengbefd)äbigung ttlentger arg 20 g;r. betragen foIHe, 6ur Begrünbung beg m:uMteferungggefud)eg, aud) ttlenn man bie ,QuaHfitation ber eingetIagten Sjanblungen alg Betrug für rid)tig anfenen ttlollte, ber ad)ttleig ge'ftört 'ftätte, bau bie '6efd)äbigten )"ßcrfonen fefbft ttafflage etno'6en 'ftabcn. :Ilemnad) 'ftat bag ?Bunbeggerid)t erfan nt: :Ilie ug ieferung beg maThemat m:de1 )on ber ffiet:rc.moll merftein an bag gtOnnerAo9nd) '6abifd)e m:mtggerid)t ?Bonnbotf toitb nid)t bettlilligt. 2. Vertrag mit Italien. -Traite avec l'Italie. 93. Sentenza del25 agosto 1877 nella causa Mattiotti. A. Con Nota 7 settembre '1876, I'Ambasciata Italiana co- munica al Consiglio federale che eerto Angelo fu Pietro Mat- tiotti, da Lecco, contro il quale il Giudice Istruttore presso il Tribunale eorrezionale di Brescia ha spiecato mandalo d'ar- resto sulla imputazione di falso in serittura pubblica da lui eommesso nella sua qualita di segretario e a danno deI Co- mune, della fabbrica Parrocchiale di Milzanello e dell'ospitale di Lecco, trovasi a Lugano, e che, siccome il crimine in que- stione e previsto agli articoli 343 deI Codice Penale Italiano e 2 N° 8 deI Trattato italo - svizzero deI 22 Iuglio 1868, cosi ehiede a nome deI suo Governo l'arresto e la eonsegna even- tuale deI delinquente alla forza pubblica italiana. B. Informatone il Governo deI Cantone Ticino, questi ri- sponde eon lettere 25 oLtobre '1876, 19 gennaio e 6 marzo, II.Auslieferung. N° 93.
essere riescite vane tutte le indagini fatte pralicare per con- seguire l'arresto deI nominato Mattiotti. C. Un officio 24 maggio scorso deI Consiglio di Stalo dei Cantone Ticino, partecipa finalmente al Consiglio federale essersi arrestato il prima delto mese Angelo Mattiotti eec., da varü anni dimorante nel Cantone sotto il falso nome di Mae- stri Angelo e munito di passaporto per l'interno, di data 17 gennajo 1873; ehe avendo il giorno successivo il Commis- sario di Lugano presentato all'arrestato il mandato di cattura spiccato in di lui odio dal Giudice Istruttore di Brescia, e interpellatolo se avesse motivi di opposizione aHa estradizione ehe sarebbe stata domandata, rispondeva: ( desiderare infor- marsi sulla portata delle eonvenzioni internazionali, eec.
D. Dal Processo verbale erettosi il 23 dello stesso maggio sopra nuove interpellanze dirette all'arrestato, rileva avere quest'ultimo dichiarato eh' egli vuol fare opposizione aHa estradizione, perehe non eonosee i punti di accusa ehe stanno eontro di lui, perehe quelli enuneiati nel mandato di cattura sono destituiti d' ogni fondamento e in ogni modo ) troppo vaghi, perehe infine la proeedura contro di Iui iniziata era gia stata, se non offieialmente, almeno di faUo abbandonata, e si riserva quindi di aggiungere alle altre eventuali eceezioni anche quella della perenzione, eee. E. Viste l'opposizione dei detenuto e le istanze 3 maggio e 7 Iuglio deI Dre Antonio Battaglini tendenti ad oltenere 4: ehe II non venisse concessa l'estradizione, se non dopo essersi II eonstatato ehe il delitto imputato al Mattiotti e fra quelli ) compresi nel Trattato di estradizione deI 22 luglio 1868, e ) se non dopo verifieato se l'azione penale non fosse per av- ) ventura prescritta; ) il Consiglio federale trasmette al Tri- bunale federale, eon suo offieio in data 11 luglio, tutti gli Atti relativi aHa ehiesta estradizione, domandandone al tempo stesso all'Ambaseiata Italiana il eompletamento. F. Da questo completamento, ehe eonsiste precipuamente in una Nota 21 lug"lio deli'Inearieato d'affari, signor Cav. Mar- tuscelli, e nella sentenza d'aceusa 5 maggio ultimo scorso della Corte d' Appello di Brescia, e venne insinuato in Atti
548 A. StaatsrechtJ. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. sotto la data deI 23 luglio, risuIta, ehe il llattiotti e aeeusato di sette falsi in atti pubbliei, de' quali Ia piiI gran parte sa- rebbe stata eommessa negli anni '1866, 1867, 1868 e 1869; ehe tal uni fra i medesimi vestirebbero, al dire deHa Legazione Italiana, il caraUere deHa conlinttila, ineomineiati eioe negli anni 1860, '186'1 e 1862 non avrebhero eessato ehe nell868 o '1869; ehe tutti questi falsi, essendo stati commessi da un pubblico funzionario, so no passibili di reclusione temporanea, a termini dell'art. 216 dei Codiee Penale Tieinese, eosieehe l'azione penale non sarebbe estinta ehe nel termine d'anni quindiei di cui al1'ar1. 76 deI medesimo Codice; ehe, final- mente, l'imputato Mattiotti non potrebbe invoeare a suo fa- vore i disposti deH'art. 78 ibidem, non tendendo esso artieolo ad abbreviare il tempo necessario aHa preserizione, ma piut- tosto asospenderne il eorsü durante l'istruzione deI processo, purehe 1'istruzione stessa non sorpassi i einque anni. Premessi in linea di fatio e di diritto i seguenti conside- randi:
Dal eontesto, come dai dispositivi, della sentenza 5 ul- timo seorso maggio della Sezione d'aeeusa presso la Cürte d'Appello di Breseia risulta a non dubitarne, ehe i delitti impu- tati al Mattiotti sono in massima parte, per 101'0 natura, pas- sibili dell'appIieazione delI'art. Il, N° 8 deI Trattato 22 luglio '1868 fra la Svizzera e l'Italia per la reeiproea estradizione dei delinquenti, e ehe questi delitti furono perpetrati, pari- menti per Ia massima parte, negli anni '1865, 1867, '1868 e 1869. 2° Resta dunque unicamente a vedere, se, eome pretende il detenuto Mattiotti, l'azione penale non sia per avventura prescritta. L'art. 14 deI Trattato 22 luglio 1868, dispone a questo pro- posito non potere l' estradizione aver luogo se dal fatto impu- talo, dall'inehiesta 0 dalla condanna in poi, secondo le leggi dello Stato nel quale il preventtto od il condannato si e rifu- )1 giato, 13 matura ta la p1'escrizione della azione 0 della pena. Ora, preserive l'art. 78 (2° alinea) dei Codice Penale deI Cantone Tieino in modo esplieito e tassativo ehe se entro 11. Auslieferung. N° 93.
cinque anni, da comptttarsi dal giorno deU'apertura del processo, 0 da quello della data del decreto dell'ubbandono non sia stala proferita sentenza di condanna, l' azione pe nale 13 prescritla. E l'interpretazione data dall' Ambaseiata Italiana, comeehe tratta dalla comune dottrina e eonforme aHo spirito ed aHa lettera deI piiI gran numero delle legislazioni eriminali d'altri aes!, eontrasta oi termini assoluti e preeisi in eui e redatLo I artIeolo ll1 questlOne, diehiarando esso positivamente L' azione penale dopo i cinque anni prescritta; d' altra parte il Tribu- naleJede:a.le, .non ha, ne veste ne eompetenza per apprezzare le dlSPOSIZlOlll penali dai Cantoni adottate. 3° Quanto a sapere poi se questi cinque anni siano in con- creto realmente trascorsi, basti ossel'vare ehe l'Ambaseiata medesima, . nnlla sua Nota dei 27 giugno p. p. al Consiglio fede.rale, dlChlara: ehe la proeedum ond'i; questione fu ini- zzata con la denttncia 11 (ebbraio 1870, prodotta dai BeaU J) Carabinieri di Leeco al Pretore di qtlella Citla, e (tl com- pletamente ist 'utta, senza alcuna interruzione, fino alla sen- tenza 5 maggw della Sezione d'accusa, ecc. ece. Ne risult , dagli. Atti ?he una siffatta diehiarazione da parte delle Autoflta Itahane sm stata piiI tal'di eomeehessia varia ta o disdetta. Verifieandosi cosi gli estremi della preserizione sanzionata dall'invocato art. 78 deI Codiee Penale Ticinese , il Tribunale federale pronuneia: L'estradizione deI nominato Angelo fu Pietro Mattiotti, di Leeco, prevenuto di falsi in Atti pubbliei, non e aecordata. :: :