Art. 1 al. 4, Art. 23 Federal Extradition Act of 22 January 1892; Art. 3 VII n. 32 same Act; extradition by reciprocity to Italy for calunnia/false denunciation is admissible only if the facts underlying the denunciation constitute an extraditable offense under the treaty or a special convention. The Federal Court independently examines whether the treaty ground is met. A merely analogous reference to abuse of authority is insufficient where the foreign offense, by its structure and protected legal interest, falls outside the treaty category; here Art. 299 Italian Penal Code does not correspond to a treaty extradition offense.
526 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traibns de la Suisse avec l'etranger. , Auslieferung. -Extradition. l. Vertrag mit Italien. -Traite aveo l'Italie. 75. Sentenza. deI 18 luglio 1906 nella causa Fasciani. Estradizione per denuncia dolosa: dichiarazione di reciprocita. Il delitto dell'art 299 CP itaI. non e delitto di estradizione.
Se il colpevole e persona preposta dalla Iegge 0 dal- l' Autoritä. agli incanti 0 aUe licitazioni suddette, Ia reclu- ., sione e da uno a cinque anni e Ia multa non e inferiore ., alle lire cinquecento. ... Iniziato procedimento penale contro il Bizzarri, questi ve- niva prosciolto dall'imputazione con ordinanza 28 Iuglio 1900, neUa quale il Giudice di istruzione di Avezzano dichiarava non farsi luogo a procedere per inesistenza deI reato. In se- guito di che veniva sottoposto a proeetlimento penale il F3- sciani per titolo di calunnia, a sensi dell'art 212, parag. 1
deI Cod. pen. ital., e, con sentenza 31 agosto 1900 deI Tribunale penale di Avezzano, confermata in appello il 3 agosto 1900; dichiarato il Fasciani colpevole deI delitto aserittogli e eon- dannato a due anni di reclusione ed all'interdizione dai pub- blici uffici per anni due. 2. -Rifugiatosi il Fasciani in Isvizzera, prima a Naters, poi a Vissoie, Cantone deI Vallese, e la di lui dimora essendo venuta a cognizione delle Autoritä. italiane, eon nota deI 25 maggio 1906 Ia Legazione d'Italia a Berna ne doman- dava l'arresto e l'estradizione, produeendo in appoggio nna copia Iegalizzata della sentenza penale piu sopra riassunta e una copia deI mandato di cattura spiceato, in eseeuzione di questa sentenza, dal Procuratore deI Re presso il Tribunane di Avezzano. Per ottenere l'estradizione Ia Legazione d'Italla invoea, nella sua nota, l'art. 3, VII, n° 32 deI trattato di estradizione italo-svizzero. 3. Nell'interrogatorio fatto subire al Fasciani in data deI
giugno, questi dichiarava di opporsi alla sua estradizione, pel motivo ehe il delitto, pel quale era avvenuta Ia sua con- danna, non e previsto come motivo di estradizione dal trat- tato coll'Italia. Questa sua opposizione veniva poi difiusamente motiva eon un atto scritto in data deI 9 luglio 1906, alquale veni- vano annessi dne eertificati delI' Autorita comunale di N aters e Vissoi , attestanti che il Fasciani aveva sempre tenuto, neHa sua dimora in quella localita, una condotta regolare. 4. -In data deI 21uglio 1906 i1 Consiglio federale rimet-
528 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. teva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio, accompagnandoli da un preavviso deI Procuratore generale della Confederazione e da un estratto deI protocollo deI ConsigIio federale 16 gennaio 1903, relativo all'estradizione Tangorra, iu oeeasione della quale il Consiglio federale comu- nicava di aver scambiata eol Governo italiano una dichiara- zione di reciprocita deI seguente tenore : Sulla proposta deI Dipartimento di Giustizia e Polizia, si decide:
rul'art. 3 formarono oggetto di una dichiarazione di re- iprocitä. collo Stato requirente. Secondo l'art. 23 di detta legge, 10 statuire sull'amInissibilita, 0 meno, dell'estradizione appartiene, anche in questi casi, al Tribunale federale. 2. La qnestione e quindi di vedere, non se il titolo di ca- lunnia dolosa (come aHa terminologia deI Cod. penale italiano) o di denuncia calunniosa (come alla terminologia della Legge federale), delitto per il quale e intervenuta la condanna deI Fasciani, sia 0 meno previsto nel trattato, cio che evidente- mente non e, e ehe non viene preteso neppnre dal Procuratore pubblico, ma di esaIninare se la dichiarazione di reciprocitä., quale fu scambiata nel easo Tangorra e nei termini in cui fn riprodotta piu sopra, possa ° meno applicarsi al caso oncreto. Secondo Ia detta dichiarazione, percbe la denuncia calun- niosa possa fornire argomento ad estradizione, e neeessario, oltre alle condizioni generali contenute all'art, 1, al. 4, e 3 di detta Legge, che il reato al quale Ia stessa ebbe a rife- rirsi, ° meglio i fatti che a suo tempo formarono oggetto deIla denuncia, eostituiscano un titolo di estradizione, a ter- Inini dei trattato 0 delle convenzioni speciali. E a questa condizione che il Consiglio federale dichiaro di ammettere l'estradizione Tangorra e di volersi vineolare anche in avve- nire colla sua dichiarazione di reciprocitä.. Resta quindi a vedere se il delitto dell'art. 299 deI Cod. pen. ital., pel quale il Fasciani ebbe a suo tempo a denunciare iI sindaco deI Comune di Capistrello, raggiunga 0 me no gli estremi voluti dalle convenzioni esistenti coll'Italia per un delitto di estra- dizione. Il Procuratore pubblico della Confederazione arriva ad una risposta afl'ermativa, partendo dalla tesi che il reato delI' art. 299 debba considerarsi come una figura speciale dei reato di abuso di autorita (Amtsmissbrauch) previsto nella convenzione addizionale deI 4 luglio 1873. : Ia aparte la questione di sapere di quale natura sia in reaItä. il delitto summenzionato, l'argomentazione deI Procuratore pubblico e erronea, gia pel fatto che il delitto di abuso di autorita non e per nulla previsto, ne al trattato deI 1868, ne nella con-
530 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. venzione addizionale deI 1873, Ja quale estende l'obbliao dell'estradizione solo alla sottrazione commessa da pUbblioci :. funzionari 0 depositari, alla concussione ed aHa corruzione di pubblici funzionari . NeUa traduzione tedesca di questa convenzione trovasi e . I ' , vero, In uogo delIa parola concussione, Ia parola Amtsmiss- brauch zu. betrügerischen Zwecken lab uso di autorita a scopi fraudolenti), ma va da se che per l'interpretazione di detta convenzione devesi far capo al testo originale e non alla tra- duzione tedesca. Ora i testi francese e italiano sono affatto espliciti al riguardo, come e fuori di dubbio che Ia nozione di concussione, tanto nelIa terminologia comune, quanta nella terminologia deI codice penale italiano (articolo 169) h /, non a nulla a che fare col delitto previsto e definito all'art. 299 di questo Codice, il quale rappresenta una figura speciale di reato, non dipendente dalla qualita di pubblico funzionario, come e iI caso nel delitto di con- cllssione, ma riferibile ad ogni persona e rivestente solo un carattere piu grave neUe condizioni dell'al. 2, qualora commesso cioe da persona preposta all'incanto. Dato anche ehe un simile deIitto possa in eerti casi rivestire i caratteri della nozione dell'abuso di autorita, esso non rientra in ogni caso DelIa figura speeiale della cODcussione, Ia cui essenza ed il cui scopo e di procurare a se e ad altri UD utile diretto COD abuso d'uffieio, da parte appunto di un pubblieo uffi- ciale. Per questi motivi, TI Tribunale federale pronuncia: L'estradizione di Fasciani Antonio non e eoncessa. Auslieferung. -2. Vertrag mit Russland. N° 76.