Art. 11 n. 1 and Art. 17 of the Federal Copyright Act; Berne Convention of 9 September 1886; foreign school textbooks and school collections: protection of foreign literary works in Switzerland, prescription, and limits of the school-collection exception. Foreign works protected under the Convention require no further Swiss formalities where the applicable treaty law governs. The one-year limitation runs only from knowledge of the infringement, not from mere awareness of reduced sales. The exception for extracts or entire passages in school collections is construed restrictively: it applies only to genuine collections or anthologies and only if the sources are specifically indicated. A work presented as an original integrated textbook, with only generic references to source materials and substantial uncredited copying, falls outside the exception and entails civil liability.
266 A. Oberste Zivilieriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidonaen. la revoea deI sequestro. Ora, l'immobilizzazione di un eapi- tale di ca. fr. 10 245 investito, a quanto si afferma, nella
a spedizione, per una durata di 25 giorni, rappresenta tu'to aI phI un interesse di fr. 42. E quanto alle spese di trasferta, esse sembrano sufficientemente indennizzate colla meta dell'importo preteso, ossia eon fr. 100. A questa sola eifra deve ridursi l'indennizzo da rifondere dallo Stato ; ü Tn'bu nale lederale PH)UUIICia :
L'appello adesivo e l'espinto per titolo di irrieevibilita.
L'appello principale dell'attore e ammesso e la sentenza dell'istanza cantonale modifieata nel senso ehe 10 Stato e tenuto ad indennizzare aU'attore una SOlllma di fr. 142, res- pinta ogni pretesa maggiore. 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. -Propriet8 litteraire et artistique. 42. Sentenza a5 maggio 191a delta I" sezione eivile nella causa Ditta. Giaeomo Agnelli, attrice, contro Ditta Elia. ed Emilio Colombi e Ci, convenuta. PI agio in materia di libri d.'insegnamento (Convenzione interna- ziollale di Bel'na 9 ottobl'e '1886 e Legge federale 23 aprile 1883). Iscl'izione in ItaUa non necessa1'ia per la protezione dei dil'itti di autore in Isvizzera. Pl'e:;c1'izione dell'azione in base aU'a1't. 17 l'elativa ad opere scolastiche: Quali libl'i d'insegnamento si t1evono ritene1'e come taU '! II Tribunale di Appello deI Cantoue Ticino eonfermava eon sentenza 20 marzoj23 dieembre 1911 il giudizio 29 aprile 1910 deI Tribunale eivile distrettuale di Bellinzona-Riviera ehe pronunciava : La petizione di causa e aecolta nel senso ehe la Ditta Elia ed Emilio Colombi e Ci e eondannata a pagare " aHa Ditta Agneili Ia somma lli fr. 9000 oltre gli interessi al 5
i ,) dal 23 g"iugno 1904 ;1 titolo di risareimento danni. ,. 9. Urheberrecht an Werken der literatur und KUllst. 1 0 t . :!ti'i Da questo giudizio appellavasi Ia Ditta eonvenuta al Tri- bunale federale eon atto 2 gennaio 1912, conehiudeudo aHa . . . riforma deI giudizio eantonale nel senso della non ammlSStOne della petizione Agnelli, subordinatamente a ehe Ia domanda di risareimento danni fosse ammessa nelIa somma limitata di fr. 1000. Queste eonelusioni venivano mantenute dal rappl'eseutante della eonvenuta agli odierni dibattimentL nel mentre il rap- presentante dell'attriee domandava la conferma puru !' sem- pIke deI giudizio appellato. Considemudo in l"atto : A. -La Ditta Agnelli ha rilevato l'azienda editoriale Ca- millo Speirani in Torino, dalla quale erano stati aequisiti di diritti d'autore sulle opere deI Prof. G. B. Cipani. ; ,,1 CeS- sione dell'azienda aU'istante avvenne mediante atto notarile 20 marzo 1897. Aneor prima di tale eessione, l'editore pei rani autorizzava Ia Ditta Eredi Colombi in Bellinzona (il 50ttobre 1894) a pubblicare, plasmandola per i bisogni delle seuole nel Cantone Ticino, un'edizione esclusiva deil'opel'll. deI Cipani Il Sandrino ", lihro di Iettura per Ie seuole ele- lllentari deI Regllo, suddiviso in 5 volumi. L'autorizzazione avveniva per il periodo di 8 anni, mediante un compellso (leI 9°10 sul prezzo di vendita per i primi 5000 esenplal'i e d.el 100/0 oltre le prime cinquelllila copie. Nel relatIvo acconto veniva stabilito ehe il frontispizio, portante Ia firma deI eOll- eessionante, dovesse venire stampato e fornito dallo Speirani a titolo di controllo. Sulle basi di questo aceordo velliva pub- blicata dalla Ditta Colombi, coUa eollaborazione dell'avvocato Bertoni uua edizione in 4: volumi deI Sandrino adnttata ai bisoO"ni 'delle seuole ticinesi. Alcuni anni dopo, nel 1900 e nel 1901 Ia Ditta Colombi stampava un nuovo libro di lettura per ie scuole tkinesi , eompilato dal Prof. France:;co Gia- nini di eui veniva anllotata suI frontispizio la proprieti lette- rari . Il nuovo libro di Iettura di dimensioni e il secondo vo- lume anche di formato essenzialmellte maggiori deI Salldriuo veniva diviso in due soli volumi, nei quali venivallo illscritti e riprodotti testuahnente a pagine differenti diversi brilni deI
268 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -J. Materiellrechtliche Entscheidungen. Sandrino Cipani, in tutto righe 1291, 0 37 pagine a 35 righe eiaseuna, senza altra indieazione di fonte (tranne a pag. 151 deI
volume) di quella che appare nelle prefazioni ehe dichiarano, pel
volume: Ho trovato eeeellenti materiali nelle prime parti deI Sandrino ; ho consultato e spigo-
lato nei migliori libri di lettura recentemente approvati in Italia da una speciale Commissione di periti, radunata a ,) Roma; ho esaminati i manuali adottati nelle scuole della Svizzera romanda e nei eantoni di Zurigo e Basilea, e, per quanto mi fu possibile, ne ho seguito i metodi (pag. X). -Dei Sandrino Cipani edel Sandrino ticine.se (Cipani- Bertoni) viene inoltre fatta menzione alla pag. IV delI 'intro- duzione, di cui vengono segnalati i buoni servigi resi, indi- cando pero la neeessitä. di una riforma sotto diversi punti di vista. -E nel 2° volume: Le pregiate opere di -Cipani Bertoni, gia favorevolmente conosciute ed usate nelle scuole ticinesi, deI Pelissier, delI 'Alge, deI Gobat edel De-Ami-
cis mi fornirono eceellenti materiali e mi additarono la via da tenere nella compilazione deI nuovo testo ..... E in- somma un libro tutto ticinese, nel quale Ia varieta, l'at- tualita, l'interesse degH argomenti non escludono quella unita necessaria per rendere facile e profieua la lettura a tutti, ma speeialmente ai giovani . 11 nuovo libro di let- tura otteneva 1'Ilpprovazione deI Dipartimento eantonale della Pubblica Edueazione e veniva introdotto nelle seuole come li- libro di testo. Di buon numero degH esereizi 0 degli articoli scientifiei 0 letterari ivi contenuti viene indieato specificamente il nome dell' utore; solo di alcuni no, fra i quali di quelli tolti dal libro di proprieta dell'attrice il Sandrino . Solo a pag. 151 deI volume 2
e detto, in testa di aleuni articoli sui Tre regni della natura l , fra paren- tesi : Letture riportate in parte dal Sandrino di Cipani e Bertoni e dalle opere dei Figuier . La compilazione, Ia stampa e la vendita avvenivano senza preventiva eonvenzione eolla Ditta Agnelli. Accortasi questa della riproduzione, seri- veva in data 30 giugno 1903 aHa Ditta Colombi: Da parecchio tempo abbiamo avuto oceasione di notare, 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 4!.
non senza nostra grave sorpresa, Ia diminuzione sempre , crescente nella vendita delle operette dei Cipani, San- , drinG ece. Messiei sulle traccie per renderci ragione di tale in- aspettata diminuzione, abbiamo potuto osservare e control- lare che nei due volumi Libro di lettura di Franeeso Gia- nini -eorso obbligatorio per tutte Ie scuoli ticinesi -da voi editi, e stato fatto larghissimo uso, proprio a piene mani, dei suddetti libretti deI Cipani, senza avere ehiesto prima la nostra autorizzazione, ehe eventualmente pote- vamo anehe rifiutare. In ogni modo, voi non avete cer- l tamente bisogno che vi rammentiamo quali sono i diritti ehe aeeompagnano la proprietä. Ietteraria ..... :t ecc. AffineM quindi noi possiamo fare un COln- puto esatto delle percentuali ehe ei pervengono per le numerose pagine riprodotte da opere di nostra edizione e proprieta, vi preghiamo di saperci dire, con la massima e piu scrupolosa esattezza e con Ia maggiore solleeitudine, il numero delle copie tanto deI primo eome deI secondo vo- .. lume deI Libro di lettura dei Gianini da voi tirate e messe in commereio, dal giorno della sua pubblieazione a tut- t'oggi .... A questa richiesta non sembra aver aderito la Ditta Co- lombi. E percio che con petizione 23 giugno 1904 Ia Ditta istante azionava Ia convenuta in pagamento di fr. 30 000, quale indennizzo per diritti di autore violati daIIa stessa colla illeeita riproduzione di moiti brani tolti dalle opere deI Cipani, oltre agli interessi dalla data della petizione di causa. Dentin- eiata Ia causa al Prof. Gianini, Ia Ditta convenuta rispondeva obbiettando : Doversi in prima linea negare aHa Ditta attrice il diritto di azionare la convenuta, non emergendo in causa che i diritti di autore sulle opere deI Prof. Cipani, passati a CamiIlo Speirani, siano stati da essa acquisiti. 11 eontratto 20 marzo 1897 essere stato prodotto tardivamente. Subordi- natamente, non avere Ia Ditta AgnelIi adempiuto alle preseri- zioni di legge necessarie per Ia protezione dei diritti d'au- tore. La registrazione deI contratto 20 marzo 1897 non
270 A. Oberste ZivilgericbtslDstanz. -I.l fateriellrechtliche Entscheidungen. essere stata domandata ehe nel 1900 e 1901, in epoea po- steriore all'edizione dei libri Gianini. L'azione non essere stata intentata ehe il 25 giugno 1904 e quindi evidentemente p.iiI di un , nno dopo ehe Ia eontraffazione era giunta a eogni- ZlOne delllstante. Non esistere deI resto nessuna Iesione di dinitni d'autore. La Ditta eonvenuta essere semplieemente edltnee dellibro Gianini; non avere avuto nessuna ingerenza nella eompilazione; non sapere quali pratiehe abbia fatto il Gianini; non aver fafto ehe stampare il libro e non aver ri- prodotto intenzionalmente opere letterarie altrui; illoltre l'indieazione delle fonti avvenuta in prefazione ed a pag. -151 deI. second.o volume essere sufficiente per gli effetti di legge; la nproduzlOne essere inoltre. avvenuta dal Sandrino Cipani- Bertoni, per il quale la Ditta Colombi ha acquisito per 8 anni il diritto di edizione, non di1'ettamente dal Sandrino deI Cipani; una violazione dei diritti di auto1'e essere fillal- mente esclusa anche dalla natu1'a deI lib1'o pubblieato; trat.,. tarsi di un'antologia ad uso insegnamento per Ia quale Ia Iegge 23 aprile 1883 permette Ia riproduzione di estratti; eheeehe ne sia, non esistere nessun elemento di danllo; i li- bri deI Cipani non essere mai stati autorizzati nelle scuole ticinesi ; la tariffa di riproduzione sulla qnale si basa la Ditta istante non aver valore in ogni easo ehe per gli autori italiani e non essere confermata ne da legge, ne da consuetudine. B. -Statuendo neIla causa, l'istanza superiore cantonale giudicava come ai dispositivi piu sopra riprodotti, osser- vamlo : In base alla legge 23 apriie 1883, la proprieta Ietteniria consistere nel diritto esclusivo di riproduzione delle opere di letteratura. Viola il diritto di autore ed incorre nelIa respon- sabilita civile epenale chiunque scientemente 0 per negli- genza grave riproduce illecitamente un'opera letteraria
mette in vendita un'opera eontraffatta. Nonsoltanto adunque l'autore ehe raccoglie illeeitamente brani per eomporre un libro, ma anche l'editore ehe 10 st8mpa, il libraio che 10 vende e 10 diflonde nel pubblico. L'editore ehe non voglia ineorrere in questa responsabilitä. deve assieurarsi ehe sull'opera che 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 42.
egli riproduce non esiste aleun diritto di terzi. L'omissione di questo esame costituisce una negligenza grave per l'edi- tore; tanto piu grave se co me nel fattispecie risulta dalla stessa prefazione deI Iibro che l'inearieo della eompilazione fu dato dall'editore medesimo. La legge svizzera protegge l'auto1'e ed i suoi suecessori in diritto, ma contiene una restrizione in quanto non eonsidera come una violazione dei diritto d'autore Ia riproduzione di estratti 0 di brani intieri di lavori letterari 0 scientifici in raecolte per le seuole, pureM ne siano indieate le fonti. lUa per tale indicazione non basta una menzione generica di aver tenuto ealcolo dei migliori l11etodi ed in particolare degli au- tori specialmente indieati. La raceolta, per essere Iecita, non deve apparire COl11e un lavoro d'insieme; non deve essere presentata COl11e un tutto, COl11e un lavoro indipendcllte, come un Iibro ticinese 1 , come un ampio rimaneggiamento di quanto esiste per il l11omento per le scuole. In questo easo, flnche se l'autore ha indicato nella prefazione le fonti alle quali egli ha attinto eeeellenti materiali , il lib1'o porta l'impronta di un lavoro originale e non puo essere conside- rato come uua semplice raccolta nel senso della leO"ge. Kel lib1'o Gianini fu1'ono riprodotte nientemeno ehe 75 p:gine dal Sandrino deI Cipani. Nessuna autorizzazione di rinroduzione fu data agli editori Colombi. ne al compilatore Gianini; Ia rip1'otluzione fu arbitraria ed illecita. La Ditta Colombi non si e eu1'ata di esal11inare se essa era in regola eoi disposti di Iegge ehe, siceome dedita all'arte tipografiea e libraria, essa aVl'ebbe dovuto eonoseere. El'Isa era in relazioni d'affari colla Ditta Agnelli; sapeva per Ia precedeute ristampa ehe aUa Ditta Agnelli emno passati i diritti di auto 1'e sulle opere deI Prof. Cipani; essa deve aserivere a propria negligenza e colpa grave se diede aHa stampa e mise in eommercio un'o- pera eontraffatta. Inmassima l'azione basata sull'art. 12 delIs legge sulla proprieta letteraria e 'quindi fondata. L'eeeezione di mancanza di legittimazione attiva neHa Ditta Agnelli doveva essere proposta in via incidentale innanzi a qualsiasi altra azione (art. 54 PCT). Essa e quindi perenta,
m A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. perche non proposta in tempo utile (art. 56). DeI resto sarebbe anche infondata, risultando dagli atti di causa che il trapasso dei diritti d'autore dalla Ditta Speirani alla Ditta Agnelli era noto ed ammesso dalla Ditta Colombi gia col pre- cedente contratto edel resto menzionato nello stesso San- drinG stampato dagli Eredi Colombi e sugli altri libri deI Ci- pani, stampati in Italia. Anche I'altra eccezione e priva di fondamento 'che Ia Ditta Agnelli non abbia adempito alle formalita. di legge per l'esercizio dei diritti d'autore. Dai cer- tificati prodotti risulta ehe le opere deI Prof. Cipani furono iscritte nelluglio 1900 per gli effetti della legge sulla prote- zione della proprieta. letteraria. I volumi Gianini furono stam- pati neI1900 e 1901 e Ia pubblicazione deI secondo volume e quindi in ogni easo posteriore all'iserizione della proprietä. letteraria in Italia. DeI resto i nomi di Cipani e delle ditte editriei Speirani ed Agnelli figurano sul frontispizio e fino a prova deI eontrario doveva quindi presumersi l' esistenza deI diritto di autore. Che la riproduzione sia stata fatta dal San- drino-Bertoni, anziehe dal Sandrino Cipani, non muta la situazione della eonvenllta, ne la sua responsabilitä.. La eon- venuta non e diventata proprietaria deI Sandrino; Ia eonven- zione 5 ottobre 18941e eoncede soltanto di fare un'edizione adatta per le seuole ticinesi e Ia eoncessione dura soltanto 8 anni, riservato il eontl'ollo aHa Ditta Speirani e eoUa riserva della proprietä. letteraria in favore della ditta cedente. La Ditta Colombi non poteva ritenersi autorizzata a eopiare ed a riprodurre da quellibro, Ia ui pubblieazione rappresentava giä. una speciale autorizzazione. Anehe l'eecezione di prescri- zione non ha fondamento. NeUa lettera 30 giugno 1903 la Ditta Agnelli dice di non aver avuto cognizione da pareeehio tempo dell'!l.vvenuta eontraffazione; ma solo che da paree- ehio tempo si era aeeorta ehe diminuiva la vendita dei libri Cipani e ehe, messasi sulle traeene per scoprirne le cause, era venuta a cognizione della pubblicazione deI libro Gianini. La conoscenza di questa pubblicazione non pub quindi essere presunta anteriore aUa lettera 30 giugno 1903 e l'azione in- irodotta il 25 giugno 1904 venne quindi promossa entro 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 4 . l'ann fissa.to rlall' rt. 1 y denIa Iegge federale. Anche la pre- scrlZlOne dl 5 anm prevista III detto articolo non puo ritenersi ranunta .. Il prima volurue e datato dal t900 (ved. fronti SpIZlO); ntenendo quindi anehe che Ia. pubblicazione sia avvenuta il 1
gennaio 1900, l'azione sarebbe stata promossa entro 4 anni, 5 mesi e 25 giorni dopo la pubblicazione. La data figurante sulla prefaziolle (aprile 1899) non pub far stato per Ia pubblicazione deI libro, la cui data e indicata sul fron- ti:;pizio. Quanto al danno 8ubito dal1 Ditta Agnelli, esso deve de- terminarsi in base alle eonsuetudini esistenti pel computo deI eompenso dovuto fra editore ed editore in materia di riprodu- zione di opere eonsimiIi, ne regge l' eccezione della Ditta Colombi che eon eio venga mutata la natura dell'azione. Se si caicola. questo compenso nella cifra minima indicata di fr. 5 (visto il mercll.to ristretto al solo Canto ne Ticino) e ritenuto un nu- mero di copie stampate di fr. 24000 (numero non ecces- sivo, se si considera ehe dal1900 al 1904 vi fu unafrequenza di 58 600 allievi alle seuole elementariJ e dato il numero di pagine 75 illeeitamente riprodotte, il danno da risarcire aHa Ditta Agnelli (fr. 5 per ogni pagina e per ogni mille copie) va fissato in fr. 9000. Col pagamento di questa somma dov- ranno pero ritenersi risarciti anche i danni morali (inden- nitä. di plagiol. C. -E contro questo giudizio ehe la Ditta Colombi si appella attualmente al Tribunale federale . , Considemndo in dirillo : L -N ei dibattimenti davanti il Tribunale federale il rap- p 'eselltante della convenuta non ha piiI contestato, ed a ra- gIOne, Ja quaIita dell'attrice di successore nell'azienda Ca- millo Speirani, ne una simile contestazione avrebbe avuto alenna prospettiva di successo, il subingresso della Ditta AgnelJi e il di Ini riconoseimento da parte della Ditta conve- nnta essendo stato accertato dall'istanza cantonale in proce- dura ed in fatto in modo vincolante per questa Corte. Cosi deI pari non venne piiI affennata Ia maneanza di legittima- zione passiva della convenuta pel motivo di avere essa Iimi- AS 38 Il -1911 18
274 A. Obente Zivilnricht instanz. -I. Materiellreehtliehe Entseheiduncen. tato la sua opera alla. stampa. dellibro di lettura Gianini e di non avere avuto nessuna ingerenza 'nella eompilazione deI li- bro sopradetto. Anehe su questo punto devesi quindi rite- nere aeeettato il giudizio dell'istanza cantonale, il quale non avrebbe deI resto, in fatto ed in diritto, potuto ehe eonfer- marsi da questa Corte. La eonvenuta ha inveee mantenuto le proprie obbiezioni eoneernenti il difetto di azione nell'attrice per inadempi- mento delle formaIitä. volute di legge; eoneernenti la preseri- zione dell'azione in virtu dell'art. 17 deUa Legge federale 23 aprile 1883, e l'inesistenza di un plagio in relaznone all'aeeordo 5 ottobre 1894 e in relazione alla natura deI hbro pubblieato, libro d'insegnamento, e quelle eoncernenti il quan- titativo dell'indennizzo. 2. -11 fatto materiale dena riproduzione nel ibro di let- tura Gianini di numerosi brani to1ti da1 libl'o deI Cipani Il Sandrino:t, 0 eome pretende la convenuta, dal libro da essa edito Cipani-Bertoni, non e eontestato dana convenuta, la quale sembra eon cio di ammettere, dal lato materiale, l'esi- stenza delle eondizioni neeessarie pel plagio preteso dall'at- trice. E difatti evidente, ne oeeorre 801 riguardo di aggiungere altre osservazioni a quelle giä. sviluppate nella sentenza appellata, ehe la riproduzione testuale di non meno di 75 pagine di brani tolti da uu'opera altrui, senztt autorizza- zione di chi ne ha e ne esercita la proprietä. letteraria, eo- stituisce una riproduzione illecita a sensi della legge svizzera e dei trattati internazionali, a meno ehe non ricorra una delle obbiezioni sollevate dalla Ditta convenuta. Ma di queste obbiezioni non pub questo giudice, d'accordo coH'istanza ean- tonale, ammettere ne l'una ne l'altra. a) Non la prima, inerente 801 preteso difetto di azione dell'attrice per inadempimento delle formalitadi legge. Consta difatti dalle dichiarazioni dell'istanza cantonale ehe l'iseri- zione in ltaUa delle opere deI Cipani per I'esereizio deI di- ritto di autore e avvenuta' Un'iscrizione in Isvizzera non e richiesta daIla le (Te federale. Quantunque trattisi di una "'0 . 11' Ditta estera e dena protezione di un'opera pubbheata a e- 9. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N0 4 . stero J non era quindi riehiesta nessun'altra formalitä., in virtu dei disposti delI'art. 2 della Convenzione internazionale di Berna 9 settembre 1886, alla quale hanno aderito tanto la Svizzera ehe Pltalia, edel resto, come e da ammettersi, anche in virtu deI disposto dell'art. 10, alinea 20, della legge svizzera. Ne vi e aleun dubbio ehe, in base all'art. 2 della suddetta eonvenzione internazionale, e Ia legge svizzera ehe deve far stato per Ia soluzione della presente controvversia. II trattato speciale coll'Italia 22 luglio 1868, ehe prevede un'iscrizione in Isvizzera 0 aHa Legazione svizzera a Firenze (ved. art. 14), potrebbe difficilmente trovare applieazione gia in vista dell'articolo addizionale aHa Convenzione di Berna. Detto trattato venne deI resto disdetto e dichiarato fuori di vigore con decreto dei Consiglio federale 17 novembre 1899. L'iscrizione fatta in luglio 1900 deve poi ritenersi eome util- mente avvenuta anche riguardo alla data. Vero e bensl che il
volume dei libro Gianini venne esso pure aHa luee nel- l'anno 1900. Ma Ia data precisa della sua pubblicazione non risulta, eome dichiara in linea di proeedura I'istanza canto- nale, anteriore alla iserizione fatta in Italia dalla Dit ta Agnelli, di cui gli Eredi Colombi conoscevano ed avevano ri- conosciuto i diritti di proprietA ; e in ogni easo il 2
volume, ehe completa il primo e costituisee eon esso una sola opera, non fu pubblicato ehe I'anno suecessivo, quindi posterior- mente alla osservanza da parte della Ditta Agnelli delle for- malitä di legge. b) Infondata e deI pari l'eceezione di preserizione. La pre- scrizione ehe la Ditta eonvenuta vuole desumere dalla lettera dell'attriee 30 giugno 1903 per far ritenere ehe essa avesse cognizione giä. parecehio tempo prima di tal data deUa pub- blieazione deI libro Gianini, non ha in se i caratteri di una prova eivile e non pub sopratutto a riguardo di una ecce- zione formale, come quella della perenzione, fornire al giu- diee dati sufficienti per pronuneiare la deeadenza delI'azione. Come rileva a ragione l'istanza cantonale, l'attriee dichiara. nella lettera suaecennata solo di essersi accorta da paree- ehiG tempo di una diminuzione di vendita dei libri deI Cipani
276 A. Oberste Zivilrerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidun,.n. e di aver fatto delle indagini in proposito. Ma da quando datasse Ia scoperta deI plagio 0 riproduzione nei libri deI Gianini, non e punto indicato nelIa lettera dell'attrice. L'a- zionepromossa il 25 giugno 1904 deve quindi ritenersi ini- ziata entro il termine utile di un anno. E siccome il libro di lettura deI Gianini venne pubblicato, a seconda delle eonsta- tazioni delPistanza cantonale, nel 1900 e il 1
va da se che la questione deve essere risolta in base aHa Iegge federale. Ora, e per 10 meno dubbio se i due libri di Iettura deI Gia- nini possano qualificarsi come uua raccolta per Ie scuole ", a sensi delI' art. 11, n° 1 di sopra citato. Di earattere indub- biamente didattico, essi non hanno, -(ad eccezione deI secondo volume pel quale Ia questione avrebbe tutto al piu potuto porsi) -, neppnre esteriormente l'impronta di nna eollezione scolastica 0 di una antologia, -alla quale Ia giu- risprudenza svizzera ed este ra sembra applicare restrittiva- mente Ie riserve analoghe a quelle contenute aIl'art. 11 della Iegge federale -, ma costituiscono, secondo gli intendi- menti stessi deH!autore, quali vengono esposti nella prefa- zione al 1
voIume,' un'opera d'assieme, originale, se non in tntte e singole le materie riunite, -per le quali l'aut.ore confessa di aver messo a eontributo opere didattiehe giä. note -, almeno nella disposizione, fusione e utilizzazione dei singoli elementi 0 materiali didattici, tale da rivestire i1 carat- tere di un'operetta nuova, sia per la quantita e qualitä dei ,. brani e delle illustrazioni, come e piu per gli esercizi ehe :t preeedono e seguono ciaseun brano di Iettura:t. (Ved. pre- fazione al 1
volume.) Gia pel suo contenuto non puo quindi l'opera, almeno nel SUG assinme, essere elassificata nel novero delle raccolte previ8te all'art. 11. Checehe ne sia, al disposto dell'articolo suddetto non sarebbe 8tato ottemperato neppure per eio ehe
278 A. Oberste ZiviJceriehtsinstanz. -I. Materienrechtliche Entscheidunpn. coneerne l'indicazione delle fonti. Nel1° volume, eontenente non meno di una ventina di artieoli riprodotti dal Sa.ndrino deI Cipani, fra. i quali aleuni di pareechie pagine, non vi e altra indieazione ehe quella inserita nella prefazione di aver c trovato eeeellenti materiali nelle prime parti deI Sandrino . Quanto al 2° volume, iI eui earattere alquanto piu antologieo indusse l'autore ad indicare, almeno per un grandissimo nu- mero di articoli (in calee, 0 a11ato deI titolo), iI nome dell'au- tore, cio fu sistematieamente omesso per i dodici e piu brani, di un eomplesso di righe 1322, eopiate testualmente dal Saudrino, ad eecezione della menzione generica trovantesi a pag. 151 Letture riportate in parte dal Sandrino di Cipani .. e Bertoni e delle opere deI Figuier .. e delIa diehiarazione figurante anche qui nella prefazione che c le pregiate opere di Cipani-Bertoni, gia favorevolmente conosciute ed usate " nelle Scuole ticinesi., avevano fornito a11'autore eccel- 71 lenti materiali 71. Una simile indicazione generica non puo ritenersi eome corrispondente al disposto delI'art. 11, n° 1 della legge federale. 11 tenore indeterminato delIa medesima e la conoscenza anteriore dei diritti di proprietä. spettanti alla Ditta Agnelli, lascerebbe anzi campo a diseutere, se nel procedere deUa Ditta convenuta non si potrebbero ravvisare anehe certi elementi di dolo. Checcbe ne -sia, non vi ha dub- bio ehe da parte deUa Ditta editriee, inearicante il Prof. Gia- nini di pubblieare un nuovo libro di lettura ved. prefazione al
volume), vi fu nella pubblieazione ed edizione di tal H- bro una vera e propria eolpa grave implieante la sua re- sponsabilitä. a termini delIa legge federale. 3. -Riguardo alla determinazione deI danno, non pub il computo dell'istanza cantonale riguardarsi come contrario a principi di diritto federale. Detto computo presenta certa analogia con quanto il Tribunale federale ebbe gia egli stesso ad adottare in materia analoga, in casi di c.ontraffazione 0 violazione di diritti di invenzione. L'analogia regge fino ad un certo punto anche per i easi di lesione di proprietä. lette- raria, e Ia tariffa applicata dall'istanza cantonale per stabilire il compenso ehe sarebbe stato dovuto alla Ditta attrice in 10. Erftndonppatente. N° 43. caso di accordo preventivo, compenso che costituisce appunto il benefieio di eui fu defraudata la Ditta Agnelli 0 il danno a lei derivato, non sembra anche a questo giudice eceessivo, date le risultanze di causa e dato il numero delle eopie pub- blicate e smerciate, ehe viene aceertato dalPistanza eanto- nale in 24000 esemplari. Questo gindice non ha in ogni caso un motivo impellente per scostarsi dall'apprezzazione deI danno aHa quale e arrivata l'istanza cantonale; - il Tribunale (ederule pronullcia: L'appellazione e respinta e quindi confermata Ia sentenza 20 marzo 1911 deI Tribunale di Appel10 deI Cantone 1'icino. 10. Erflndungspatente. -Brevets d'invention. 43. ;trleit vom 27. attU4f 1912 in Sad)en f;e6fÜbtr i tr, stL u. i8er. j'tL, gegen idtrt !Ben. u. i8er. ?SetL ErfIndungspatente. Kombination alts lJe/wnnlen Elementen. Neu- heit diesel' ji.ombination. Teohnisoher Fortsohritt, auch loenn die Ertindui1l1 Sachteile f/egeniil;el' lJisherigem 4eigt. . .. -:vurd) Urteil om 21. niir 1911 91lt b-Il j)cmbeI6 geridlt bci5 j'tllnhm ,3ürid) in orliegel1ber Streitjild)e erfannt: SDie .itlllge ltlirb iloge 1.lieien. B. - egcl1 biefe Urteil f)iloen bie . tläger gültig bie et1t. fung illt l',lS iSultbe6gerid)t ergriffen mit ben IlCnttiigcn: 1. 6 fei bie qsiltemuid)tigfeit flage 9ut3ul)eificn unb bemnad) bil beflilgtijd)e patent !ler. 33947 )om 3. Dfto6er 1905 al nid)tig au erUaren. 2. oUteu bie ften nid)t aI jprud)reif erfd)eineu, fo möd)ten fie an bie lBorinjtiln3 3urüdgcltliejen werben mit bem ruftrilge, bie fd)on l)or S)aubeIngerid)t gejteUten ftenl)erl)oUftaubi9ung 6egel)ren, namentIid) foweit iie iid) nuf bie nfed)tung beß utlld)ten ber s;,emn l). 3l)ering un'o S)irt 6eatel)eu, au 6erücrlid)tigen. C. -,3n 'oer f)entigen merl)nnblung 1)at bel' mertreter bel' j'tl.iger