Art. 49 Federal Constitution; exemption from church levies for persons not belonging to a religious association; the constitutional guarantee requires a clear and timely declaration of non-membership. A declaration made only after the relevant assessment period cannot retroactively invalidate already levied church burdens. Moreover, an imprecise statement that merely professes free-thinking does not suffice if it does not expressly indicate withdrawal from the religious community concerned (consid. 1-2). Where the challenged burden is imposed under cantonal communal taxation rules, the complaint is not upheld on the basis of the constitutional provision alone.
5B A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 15. Sentenza del 15 Febbraio 1878 nella causa Pelli e consorti. A. Con istanza 9 marzo 1877 i ricorrenti feeero aHa mu- nieipalita di Aranno la dichiarazione di essere liberi pensa- tori e quindi di non voler piu pagare alcun aggravio od imposta per l'esercizio deI eulto eattolico-romano. Tale istanza appoggiavano essi all'ultimo eapoverso dell'art. 49 della Co- stituzione federale riformata, il quale stabilisee ehe nessuno e tenuto a pagare aggravii imposti a causa propria e par- )1 tieolare dell' esereizio deI eulto di una assoeiazione reiigiosa aHa quale non apparLiene. B. In risposta a tale dichiarazione la municipalita di Aranno si Iimitava a dar eomunicazione di una risoluzione deI Consiglio di Stato, al quale si era rivolta per avere istruzioni in proposito. Con delta risoluzione diceva il Consiglio di Stato ehe non avendo la Confederazione emanato nessuna Legge in proposito, co me si era riservato di fare nella seconda parte dei eitato capoverso dell'art. 49, e in mancanza di una disposizione speciale, le spese di culto di un Comune rientrano nel compendio delle spese eomunali, a far fronte alle quali sono tenuti gli abitanti deI Comune stesso, quando non bastino le rendite dei di lui beni ed altri introiti even- tuali; -non voler egli, dei resto, pregiudieare eon anti ei- pate dichiarazioni la sua liberal di giudizio. ) C. Insistendo i riclamanti -con memoria 11 aprile - perehe la municipalita avesse a pronunciarsi eategoricamente sulla loro domanda, essa rispondeva ehe se il Consiglio di Stato non aveva potuto dare una diehiarazione esplicita, )) tanto meno poteva darla eS8a. D. Pelli e Consorti le significarono a110ra -eon atto 23 maggio - ritenere essi, in maneanza di opposizione, la ) 10ro istanza come ammessa, aggiungendo ehe, siecome il eomune di Aranno paga ogni anno al eurato, oltre ai red- diti della ehiesa, la somma di 600 fr. in eontanti, la quale viene poi caricata indistintamente su tutti i cittadini in ra- gione di sostanza, anima e fuoco, cosi essi ehiedevano ehe
fosse diffa1cato dal bollettino delle loro eontribuzioni quel tanto ehe serviva al pagamento dei suddetti 600 fr. E. Avendo la municipalita di Aranno respinto questa diehia- razione e protestato di volersi attenere aHa Legge eantonale 7 dieembre 1861, la quale stabilisce ehe tutte le gravezze deI Comune (quindi anche quelle deI culto) devono colpire in eguale proporzione tutti i eittadini deI Comune, 1) -i petenti si rivolsero al Consiglio federale domandando ehe a norma di quanta stabiFseono il 2 dell'art. 102 e il 3 dell'art. 113 della Costituzione federale, si facesse rispettare in essi l' esercizio deI diritto garantito dat eitato art. 49 della Costituzione medesima. F. Dichiaratosi il Consiglio federale incompetente. e ripu- tandosi inutile ricorrere direttamente al Governo tieinese, per avere 10 stesso gia ehiaramente espressa la sua opinione, i ricla- manti adirono finalmente il Tribunale fedel'ale ehiedendo - fosse eondannato il munieipio di Aranno a conformarsi alle D disposizioni dei ripetuto art. 49 della Costituzione e ad e80- l nerare essi aLtori da qualunque contributo alle spese di culto cattolieo. G. Nella sua risposta, il munieipio di Aranno oppone : ( Non potersi applieare questo art. 49 senza una legge rego- lamentare, alla quale l'ultimo alinea dell'artieolo stesso ha anzi espressamente riservato l'esecuzione piu speeiale della Jl massima invocata dai ricorrenti; non formare d'altronde quei liberi pensatori una associazione religiosa propriamente esistente, nel senso di quelle di eui paria l'articolo in que- stione, non trattarsi in concreto di violazione di diritti co- ) stituzionali, ma solo di una sospensione, e non potersi aecordare, di eonseg'uenza, la domandata esenzione dalla tassa senza ehe siavi una legge ehe determini il modo d'ap- plicazione; non autorizzare, infine, le leggi ticinesi la munieipalita a stare in causa senza il permesso delle As- semblee comunali. -Pel caso di una soluzione favorevole ai riclamanti, il munieipio desirerebbe conoscere poi se i membri della famiglia, moglie, figliuoli, eec., siano essi pure da comprendersi nella esenzione. ))
60 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Premessi i seguenti considerandi : '1
La diehiarazione dei signori Pelli e Lite-eonsorti di
essere liberi pensatori e quindi di non voler pagare nessun
dall'esereizio
deI 1876, perehe fatta e notificata soltanto nel
mese di marzo
dei 1877 , quindi in epoca aHa quale non poteva
piu essere soHevata nessuna legittima contestazione in merito
alle medesime.
20 I termini nei quali e redatta la dichiarazione in discorso
non sono cosi precisi e completi come
li vorrebbe nel suo
spirito l'invoeato art. 49
deLla Costiluzione federale non ri-
sultando infatti dagli stessi ehe
i riclamanti non appartengano
piu all'assoeiazione religiosa nella quale erano inseritti e
figurano tuttavia. A rendere l'atto sufficiente oeeorrerebbe
dunque ehe gl'istanti avessero' a notifieare esplieitamente di
voler uscire dal grembo della chiesa eattolieo-romana.
Il ricorso Pelli e Consorti essendo, d'altronde, diretto contro imposte prelevate in virtu di una legge cantonale, avrebbe dovuto essere sottoposto anehe al giudizio delle com- petenti autoritfl cantonali, e eib tanto piiI ehe queste ultime, come appare dal fattispecie (lettera B), ne avevano fatto a tempo e luogo esplicita riserva. Il Tribunale federale pronuncia: Il gravame delli signori Vittore Pell i e Lite-consorti di Aranno e reietto in via d'ordine. 2. Bundesgerichtliche Kompetenz in Civilsachen. Competence du Tribunal federal en maUere civile. 16. Arret du 29 Mars 1878 dans la cause Bonvin. Par exploit notifie le 18 Octobre 1877, l'Etat du Valais a invite Charles-Marie Bonvin fils , a Sion, a lui payer dans le I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 16. 6i terme legal la somme de 4158 fr., avec interet des le 1 er Juin 1871 et tous accessoires de droit, somme qu'il pretend lui etre due par le predit Bonvin comme caution solidaire des epoux Fumey-Hoffmann, en vertu d'acte du 2 Aotit 1871, re !tU Ducrey notaire. Par 1e meme exploit l'Etat du Val ais a impose saisie sur les biens de Bonvin. Par exploit notifie le 14 Novembre suivant, Bonvin oppose acette reclamation : attendu qu'il ne doit rien a l'Etat du Valais, l'acte invoque par lui etant entache de faux. Bonvin )) signifie, en outre, qu'il ne reconnait pas la eompetence des Tribunaux valaisans po ur connaitre de l'objet du dif- '/ ferend. II L'Etat persistant par citation devant le Juge de la Ville de Sion notifiee le 22 e Novembre a vouloir soumettre la cause aux Tribunaux cantonaux, Bonvin recourt le 22 Decembre au Tribunal federal, eoncluant a ce qu'il soit prononce que la cause pendante entre l'Etat du Valais et le recourant doit etre portee devant le Tribunal federal, les Tribunaux va- l) laisans tHant incompetents. Bonvin estime qu'en presence de rart. 27 4 de la loi fe- derale sur l' organisation judiciaire, 1'Etat du Valais doit se sournettre a ceÜe requisition. Dans sa reponse du 28 Janvier 1878 l'Etat du Valais, abor- dant 1e fond de la cause, maintient la demande qu'il a for- mulee devant les Tribunaux du Valais contre Bonvin. Par office du2 Fevrier suivant, le Juge federal deIegue a l'instruction de la cause fait observer ä l'Etat que la demande de Bonvin apparait comme un recours de droit public et ne constitue des lors point une action civile ; que l'Etat doit donc se determiner sur la question de competence du Tribunal fe- deral. Dans sa determination du 2 Mars 1878, l'Etat conteste que l'action portee par Bonvin devant le Tribunal federal revete le caractere d'un reeours de droit public. Il ajoute que des 1e moment ou Bonvin lui a fait sigllifier qu'il avait saisi ce Tribunal de la cause, toute procedure a ete suspendue devant les Tribunaux du Valais. L'Etat conclut au rejet du recours.