Art. 46 aBV; double taxation of an employee’s earned income; income from dependent employment is taxable at the taxpayer’s fiscal domicile, irrespective of the canton where the work was performed. If the taxpayer’s civil and fiscal center remains at the domicile, a temporary assignment in another canton does not create a concurrent taxing right, and no temporal apportionment of the income between cantons is made. A communal levy at the place of temporary work is excluded where the domicile canton already asserts taxation for the same period (consid. 3).
. Staatsrecht. dIt aux enfants t . t' A ' andlS que ceuX ' IOn etre conduits par leu -Cl peuvent sans restrie- de plaisir, tels que mena rs, parents dans d'autres lieux tacles de foire thAAt genes, baraques foraines s d . , , ,ca re et concert L ' pec- H eJ fait justice de ce grief (RO;;' e Tribunal federaI a , va en effet sans rure u ,I p. 17 consid. 2) et n, exernant pas sur 1a je!:;s; S dInerents etablissements clIlematographes et ne les a meme attraction que les gers, des conditions de fai:xnos.ant pas aux memes dan- gJementation differente. dIfferentes justifient une re- Par ces motifs , 1e Tribunal federal pronOllce Le recOurs est ecarte. 111. 'ERBOT DER DOPPELBESTEUERUNG INTERD ICTION DE LA POUBLE IMPOSITION 37 S . , entenza. a4 settembre 1915 11 He a causa tloth c. ZttrlgD e Ticino. "lI Doppia imposta, -eh' 1 'b'l 1 avora' d' fil I e per i1 reddito deI suo I In lpendeuza altrui e illlP e non al Iuogo deI gUadagnonvoro al suo domicHio ordinarf; A. -11 ricorrente; domiciliat ' dnl1a metä di marzo fino . 0 ,a, Zungo, soggiornö Blasca, dove era impie ato a prlIlcnplO giugno 1915 in F. S. 11 Comune di B' g rOvvlSoriamente daUe F r'J lasea 101mpose' . 1 e e maggio eon 5 fr. 40 ct er' er I mesi di ap- Roth non pagö ed 11 " P I eddlto professionale 'I a ora 11 comune r f . .suo salario e procedett . . g,I ece sequestrare e POl per VIa dl esecuzione contro I , i Verbot der Doppelbesteuerung. N° 37. 271 il debitore in Zurigo. Roth aventht fatto opposizione, il comune ne domando ed ottenne dal Giudice di Pace di Riviera il rigetto definitivo(sentenza 16 luglio 1915). B. -Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre al Tribunale federale per doppia imposta, asserendo ehe il suo domieilio tributario e Zurigo e producendo bol- lette d'imposta deI Comune di Z':!rigo per tutto il 1915. C. -Il eapo dell'ufficio tribunario di Zurigo osserva: Il ricorrente ha deposto il 5 febbraio 1915 il suo eerti- ficato di orjgine ed abito dappoi senza interruzione presso i suoi genitori neUa Körnerstrasse 12, Zurigo 4. Roth, ehe era impiegato presso le F. F. S., direzione deI cir- condario di Zurigo, fu traslocato in prineipio deI mese di marzo per qual ehe tempo a Biasca in occasione di tras- porti di truppe nel Tieino. D. -Il Comune di Biasea domanda ehe il ricorso ven- ga respinto. Esso asserisce: La sentenza di rigetto di opposizione avrebbe potuto aneora venir impugnata col mezzo d,i cassazione davanti alle Autoritä deI cantone: il rieorrente non ha dunque esaurite le istanie canton.ali. Nel merito il ricorso non e fondato: il ricorrente non ha provato di aver dovuto pagare imposte a Zurigo per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato il Comune di Biasea e non ha impugnato la sua imposi- zione davanti le autoritä eantonali eompetenti. E. -Dietro richiesta deI, giudice istruttore il ricor- rente ha prodotto una dichiarazione deUa direzione deI cireondario I Il delle F. F. S., 12 quale certifica ehe esso fu al servizio delle F. F. S. in Biasca dal 16 marzo al 5 giugno 1915 in qualiUl di apprendista conduttore; - Considerando in diritto :
cnrso poi si dirige non solo contro Ia sentenza deI giu- dlce dl pace, ma aItres! contro l'imposizione d'imposta da parte deI Comune di Biasca. Ne si poträ sostenere Ia tardivita deI ricorso: l'imposta non fu evidentemente fatta vaiere prima deI principio di giugno 1915 (dala deI sequestro 4 giugno). 2. -E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricor- rente ha provato che Ia Citta di Zurigo l'ha imposto per tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca domanda il pagamento dell'imposta comunale per due mesi deHo stesso anno. 3. - A mente della giurisprudenza di questo Tribu- nale il reddito professionale di un impiegato 0 di un operaio che lavora in dipendenza altrui e imponibile al suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impie- gato 0 quell'operaio ha-acquistato li guadagno per cui e impasto. Questa massima fu applicata regolarmente nei casi in cui Ia persona-imposta passava una parte dell'anno in calltone diverso da quello dove aveva il cen- tro dei suoi affari 0 delle sue relazionc personali e com- merciali (domicilio). In questi casi non si procede ud una divisione dei contributi Hella misura deI tempo passato da debitore !lei diversi canloni.: il diritto a percepirc le Imposle venne costalltemente ricollosciuto solamenle a quel cantonc dove iI debiLore ha il suo domicilio. Ora Rot h a,:eva il suo domicilio, anuhe per i mesi di aprile e magglO, nel eantone di Zllrigo, poiche in quel can- tone vivono i suoi parenti e poiehe vi ha abitato prima di reearsi a Biasca e dopo per assumere un servizio mera- mente provvisorio. Il Comune di Biasca non aveva dun- q.ue il diritto di imporre il ricorrente per reddito profes- sIOnale ehe ha guadagnato lavorando in dipendenza altrui nei mesi suddelt i. Jl Tribunale Federale pron uncia: Il ricorso e ammesso. Gerichtsstand. N° 38. IV. GERICHTSSTAND FOR