Art. 92 LEF; bankrupt debtor's right to exempt assets; representation and unknown domicile; duties under Arts. 222, 228 and 229 LEF have only penal consequences. Non-compliance with the bankrupt's duties of cooperation does not entail forfeiture of the exemption under Art. 92 LEF. A debtor may validly assert this benefit through a representative; no special form is required for the mandate. For the applicability of Art. 92 LEF, the decisive domicile is that existing at the time of attachment or bankruptcy declaration; a later departure abroad or unknown domicile does not extinguish the benefit (consid. 1-3).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 78. Sentenza. a novembre 1915 ueHa causa Forrar. L'inanempimento degli obblighi denallito di cui agli Art. 222, 228e 229 LEF pu6 solo avere effetti pcnali. -Anche il de- bitore di ignota dimora:puoprevalersi deI beneficio den'art. 92 LEF. -11 debitor( ehe: era domiciUato in Isvizzera nel momento deI pignoramento 0 della dichiarazione di falli- mento godra di quel benedicio anche se in seguito dimora alJ' estero. .4. -. Con .decrnto 16 aprile 1915 il Pretore di Lugano pronunclava 11 fallimento di Augusto Forrer in Lugano, proprietario dell'Hötel de la Paix in Lugano. L'ufficio di Lugano, prendende atto che il debitore, partendo da Lugano, vi aveva costituito suo rappresentante Enrico Bernasconi, communicava il17 maggio 1915 a quest'ultimo ehe non poteva mettere a sua disposizione gIi oggetti im- pigllorabili a sensi deli'art. 92 LEF, perehe il debitore, assente a1l'estero e di ignota dimora, !lOH aveva il diritto di invocare quel disposto. Contro questo provvedimento Ellrico Bernasconi rieorse in nome deI fallito all' Autorita di Vigilanza. Al ricorso esso allegava una procura generale ill suo favore, colla finna deI mandante vidimata sotto la data: St-Geours- de-Martnmne (Landes) 12 maggio 1915.) B. -Con sentenza 13 settembre 1915 l' Autoritä can- tonale di Vigilanza respinse il ricorso sulla scorta dci seguenti monivi: ris1.tlta dagli atti e dalle informazioni assunte ehe appena dichiarato il fallimento il debitore si rese latitante ed e d'ignota dimora, eli modo eile tutte le operazioni fallimentari dovettero venir eseguite dall' Ufficio senza la cooperazione deI fallito. Ora, anche a prescindere daU'irregolaritä della proeura conferila a E. Bernasconi, la quale non contiene ne la data, ne il luogo dell'emis- sione, i1 fallito non puö farsi rappresentare da terzi nei rapporti coU'Amministrazione fallimentare, specie per gli effetti degli art.222, 228 e 229 LEF'. Dei resto, il falIito di cui e ignota Ia dimora nnn pud invocare )a und Konkurskammer. N° 78.
protezione degli art. 92e 224 LEF (RU ed. sep. 14 pag. 177 ). C. -Si e contro questo giudizio ehe Bernasconi, agendo in norne di Forrer, ricorre al Tribunale federale. Esso domanda ehe, annullata la querelata sentenza, sia fatto obbligo all'Ufficio di mettere a disposizione deI rieorrente quale rappresentante deI fallito i beni impignorabili a meute delI'art. 92 LEF. Consider ando in diritto:
3G8 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sep. 14 pag. 177 ): ma questo principio non puo tl'O- vare applicazione nella specie, poiche a decidere deI- l'applicabilita delI'art. 92 e determinante il domicilio deI debitOl'e nel momento deI pignoramento 0 della dichia- razione di fallimento. Nel caso in esame il debitore di- morava rertamente ancora a Lugano quando fu dichia- rato il fallimento, perehe, se ei6 non fosse, il fallimen to llon avrebbe potuto venir aperto in quel luogo. DeI resto J'istanza eantonale accerta ehe i1 fallito abbandonö iJ paese dopo il decreto di fallimento. 3. --Dubbio sara invece se il beneticio di cui all' art . 92 LEF nOn debba venir rifiutato a chi 10 domanda per mezzo di un mandatario, ove risulti dalle cinnostanze in eui il debitore si trova che ue lui ne 1a sua famiglia HUll potranno servirsi perso-nalmeute dei heni asserti impi- gnorabili. Ma nella fattispecie nOll l' stabilito ehe 1:011- corrano queste eircostanze, poicht quantunque il debitol'e abbia abbandonato il suo domieilio e ehe il llUOVO non sia noto alle Autoritä, non e escluso ehe abbia affidato al suo rappresentante in Lugano iI compito di trasmettere al suo llUOVO indirizzo i mobili impignorabili. Comunque, non fu neanche asserito che nelle condizioni in cui il debitore si trova questi beni gli' siano i llutili 0 che esso non possa servirsene. Se l'ufficio non ha ancora designato gli oggetti im- pignorabili, esso dovra far!O' a mente dell' art. 32 deI regolamento concernente l'amministrazione degli Uffici dei fallimenti 13 Iuglio 1911. Questo provvedimento, im- pugnabile dal debitore e dai creditori, dovra venir loro comunicato nel modo prescritto dagli art. 31 e 32 di detto Jegolamento. Pronuncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei consideralldi. Ed. gen. 37 N° 71. und Konkurskammer. N° 79.