Art. 644 al. 2, 805 al. 2 and 946 al. 2 CC; accessory status of movables and effect vis-à-vis prior mortgage creditors. The qualification of a movable as an accessory requires: economic destination to the principal thing, a spatial relationship, and either local usage or the owner's clearly manifested intent; the owner's intent does not replace the objective elements. The mention of accessories in the mortgage instrument and land register is not a constitutive requirement but serves evidentiary purposes and creates only a rebuttable presumption. Once validly constituted, accessory status affects the thing in rem and benefits all holders of mortgages on the principal property according to their rank; contractual appurtenances limited to a single creditor are excluded. The accessory character may also arise from later independent acts and operates retroactively in relation to rights entered in the land register (consid. 2-3).
III. SACHENRECHT DROft ntELs 79. Sentensa. 18 aettembre 1917 della. seconda sezlone civile nella causa B noa Popolue SviHGra in Zmigo, attrice eontr9 Kaua IDtitheR in Calprino. Modo di valutazione deI valote litigioso in eontestazione di gtaduatoria sul tango di un eredito. -Presupposti deUa quaIita di acces! orio : la volonta deI ptoprietario di costi- tuirl9 tale non sostituisee -ehe il concetto usuale deI luogo e. nei suoi effetti, e limitata, per legge, nel senso ehe, con- ferita ad un oggetto la qua.lita di accessorio, essa vale a vantagnio, non solo deI ereditate in cui confront9 lu dechiarata, ina anche degli altri ereditori, seeondo il rango pignoratizio ehe 101'0 spetta sullo sta.bile. -Effetti guiridici della circonstanza ehe gli aecessori non furono espllcitamente menzionati come tali ne neU' a.tto costitutivo dei pegno ne nel registro fondiario a sensi degli art. 805 a1. 2 ce e 78 regoIamento pel registro fondiario. Art. 644, 805, 946 capo- verso 2 ce. . A. -ton istromento 17 febbraio 1914 Ineichen Burkhard fu Antonio in Calprino costituiva a favote dell'attriee Banea popolare s' 1izzera in Zurigo due ipo- teche, l'una di 300,000 fr. di prima e I'altra di 100,000 fr. di secondo grado. Nei titoli eostitutivi e nelle susse- guenti annotazioni 4 marzo 1914 nel registro fOlldiario provvisorio veniva menzionato ehe la prima portaya solo sugli stabili deI debitore siti a Calprino ed adibiti ad uso albergo, la seeonda, oltre ehe su detti stabili su ) tutti i mobili esistenti negli stabili ipotecati ed iseritti ) nell'inventario annesso aHa copia legale deI titolo e , stati stimati 51,064 fr. 75. ) Altra ipoteca (quinta ed ultima) in data deI 29 lugJio
1915 vnniva actesa sugli sta.biIi l1 eichen a fa lore della Ditta Willmann A. in Lucerna a garanzia di un cre- dito di 50,000 fr. Nel titolo eostnutivo e nell'annota- zione a registro e rammentato be quelrt 'ipoteca si estende agli stabili deI debitore gill ipotecati in prece- denza ed irtoltre a tutto il mobilio esistente negli stabili ,. ipotecati. Questa menzione non contiene ne la stima ne la specificazione deI mobiJio ne il rinvio ad inventario speciale. . B. -Nella liquidazione fallimentare della sucees- sione deI debitore l'attrice notificava i crediti ipotecari di 3()(),OOO fr. e di 100,000 fr. ehiedento ehe per essi il diritto di pegllO si estcndesse a tutto il mobilio esistenle negIi alberghi Ineichen, anche a quello non eompreso nell'iserizione 4 marzo 1914 delle ipoteche di 300,000 fr. e di 100,000 fr. ma annotato in favore di Willmann Co. e sul quale l'ufflcio delle esecuzioni di Lugano aveva eretto apposito inventario sotto il titolo eleneo di beni mobili non ipotecati. ) L'amministrazione deI fallimento uvendo respinto questa prete8a, Ia Banca popolare svizzera in Zurigo Ja citava in giudizio davanti iI Pretore di Lugano per far dichiarare :
ehe tranne eetti numeri speciali dell'inventario generale (323-391, 392-407, 408, 409, 422, 426-433, 435, 779), il diritto di pegno spettante all'attrice in base alle ipoteehe di 300,000 Ir. e di 100,000 Ir. si estelldcvu anche ai mobili menzionati nell'inventario speciale (, eome non ipoteeati I).
subordinatamente: ehe l'omnibus figurante otto il N° 785 dell'in.ventario generale ed aequistato in 80S- tituzione di oggetti di egual natura e di eguaI valore, doveva intcndersi soggetto all'ipoteva di secondo grado di 100,000 fr. L'azionc fa eapo, in diritto, ag li art. 64.a, 645, 805 e 946 ce e sostiene, in so stanza , ehe avendo il mobilio degli alberghi (anche quello non compreso neIl'elenco unito aHa menzione della ipoteca di 100,000 fr.), aeqnis-
tata qualita di aceessorio per la costituzione dell'ipoteca in favore di Willmann, qucsta qualita debba valere anche in favore delle ipoteche antecedenti di primo e secondo grado (300,000 Ir. e 100,000 fr.), Ie quali per- tanto sono da iseriversi in graduatoria eome fruenti deI diritto di pegno anche sul mobilio in. questione. La convenuta conchiude nella sua risposta domall.- dan.do il rigetto della petizione. Essa eontesta anzitutto aIla eostituzion.e di ipoteca in favore di Willmann ogni effieacia, adducendo ehe la menzione uel registro fon- diario non e eonforme all'art. 78 deI regolamento fede- l'ale per il registro fondiario deI 22 fcbbraio 1910 (man.- canza di iudicazione deI valore dei mobili per categorie o di enumerazione in separata eleuco) : asserisee illoltre ehe l'estensione dell'ipoteea Willmann Co. al mobilio cra stata impllgllata dalla massa fallimelltare, seaza che la creditrice 0Villmann Co.) promuovesse azione di contestazione della graduatoria. C. -Il giudice di prima grado respinse la petizione : il Tribunale di Appello l'accolse solo nella sua conelu- sione subordinata (coucernente l'omnibus) e con sen- tenza 8 febbraio 1917 giudieava : .
La domanda principale dnlla petizione di causa non e ammessa. . La domanda subordinata e ammessa nel senso che l'omnibus fIgurante llell'invelltario fallimentare al N° 785 per un vaIorc di 900 f1'. deve intende 'si soggetto all'ipoteca di secondo grado.
Le spese giudiziarie a earieo della parte nttrice, ('ompensate Ie ripetibili. I motivi di questo giudizio sono in sostanza i seguenti : La costituziolle deI pegno sui mobili in questione non e contenuta llei titoli di credito eretti in favore dell'aUrice. Questi mobili non sono aecessori a meute dell'art. 805 al. 2 ccs, poiche ne i titoli costitutivi deI pegno ne le relative annotazioni a registro li menzionano co me taH. DeI resto, il mohilio di un albergo in geam'e non e consi- Sachenrecht. N° 7 ). de.rato come accessorio dell'immobilc dall'uso loeale., ticinese, ne questa qualita risulta dall'intenzione chiara- mente manifestata dal proprietario, attesocche In.eichen ha inteso cautare il primo eredito ipotecario (3oo,OOO fr.) eoU'ipoteca sugli immobili e iI seeondo (100,000 fr.) eoi mobili individualmente specificati ed elencati in apposito invelltario; esso dimoströ pertanto chiara- mente di voler escludere dai pegni concessi all'attrice gli altri mobili dati in garanzia solo all 'ultimo creditore Willmann Co. D. -Da questa sentenza l'aUdce produce appello al Tribunale federale e conchiude domandalldo ehe anche la prima domanda della petizion.e venga ammessa, le spese tutte a earico della convenuta. E. -Nel frattempo i mobili sui quali verte il dissidio furol1o realizzati dall'ufficio dei fallimellti e produssero un ricavo di 2050 fr. L'ufficio dei fallimenti attesta ehe l'attrice, se iI diritto da essa vantato non vielle ammesso, dovrebbe essere collocata con un credito scoperto di 60,680 fr. iu va classe, per la quale presumibilmente sara da ripartirsi una percentuaIe dell'uno all' 1 % %. Considerando in diritto:
Sachenrecht. Ne 79'. catsi nella dasse ehe 18 massa 0 i creditori gti rictmo- SnI () : nel aso in esame dllnque, tra la somma di 2()50. Ir. e Ja pereentuale c spetterebbe a qnest'imp rW in va dasse. Questa pe1' entuak ess .nd ) premmibilmellte cOlhe risulta daUa dtata in'oFmazion Ekll'uffieio dei fallimenti t de:il'uno aU'uno e meU0 %. ssa sara di 37 fr. 75 al pia : la differenza (2050 fr. -30 Ir. 75 2019 fr. 25) e dunqne superiore di 19 Ir. 25 a1 valore minmro di appello per via di ricorso. -'1Q. -Onde decidere la questione di memo, oeoorre a tutto determinare, se i mobili in questione siano diventati aeeesso-ri degti immobili Ineichen giusta l'art. 644 al. 2 CC. cio.oon fosse. ogm oltra indagine sarebbe vana, poiehe l'estensione deI diritto di pegno vantata da) 'attrice :mi mobili suddetti si basa e non puo basarsi "Cbe sull'art. 805 a1. 2: essa supnoo quindi necessaria- nte ehe siano diventati accessori degli stabili. Inte.r- pretando l'art. 644 al. 2 il Tribunale federa e (v. sen- tenza 12 aprile 1916 nena rausa Lattmann e. Massa Bommer. RU 42 H t p. 112) ebbe a dkl1iarare, ehe perehe un mobile acqnisti qualitä di aceeßS'Orio, oecorre si veri- fichino due estremi oggettivi : la sua destinazione eeono- 'roiea (nel senso ehe sia durevolinente destinato all'uso, al godimento od a11a conservazione de11a oosa principaJe), e Ub relazione di luogo tra l'acceswrio e l'oggetto prin- cipale : occörre inoltre ehe quello sia eonsiderat.o eorne acces50rio dan 'uso Ioeale oppure (elennto soggettivo) dichiarato tale dall'intenzione ehiaramente manifestata dal proprietario. Di questi elementi costitutivi della qualita di aceessorio i primi duc indieano un rapporto di fatto tra un oggetto e l'altro, ed il terzo (uso loeale o volonta deI proprietario), esprime eome questo rap- porto sia da interpretarsi, vuoi in virtu dei eoneetto imperante nel luogo dove gli oggetti si trovano, vuoi in virtit dena manifesta intenzione deI proprietario. L'in- tenzione deI proprietario diretta a dare ad un oggetto 1a qualita di accessorio non basta quindi a1l0 scopo. Essa Sachenr.echt. N° 79. 597 non sostituisce ehe H ooncetto usuale dei luogo, ma BOn ,gli ati:ri elementi c06titutivi estremi. oggettivi) delI'eIe- mento anestlOrio. Nel caso in esame Ia qüer.elabl. seruf.eua eonstata ehe nel Ticino il mebilio di Ull alberge ll n vien c01lSiderato comeaocessorio : constatazione di faHo, cl1e. come tale, vincola il Tribunale federalc. Ne segne, ehe per stabilire se i moblli siano diventatinceS od degli alberghi I ehen, e mestieri indagal'c se la volontil del pl'Oprietario, .ehe deve sostituire l'uso lne siasi manif.estata in confonnita ed a sufficienzadi Iegge. a) A ragione l'attrioe s(i)Stiene, ehe dando in pegno i mobili alla Ditta WiHmann Co , Ineiehen ha mani- festato implicitamente machiaramente la sua voloata di renderli aecessori degli stabili, poiehe l'estensiolle del diritto di pegno ai mobili era subordinata aHa Ioro qualitil di accessori. Dichiarandoli sottoposti all'ipoteca insieme cogli stabili, Ineichen intendeva ehe i mobili seguissero, eome pegno e in questa Ioro qualita, le sorti della eosa principale : in altri termini, ehe essi fossero trattati eome parte degli immobili e cioe come aeeessori destinati essi pure a garantire il eredito ipotecariü. D'altro cant1l, non e dubbio ehe i mobili da Ineiehell costituiti in pegno a favore di Willmanu .Co. nOll com- prendessero anebeqq.elli ehe sono oggetto dell'attuale eou- troversia, poiche l'identita tra gli oggetti dati in pegno, a Willmann e quelli sui quali l'attriee rivendiea il diritto di pegno non fu neanehe contestata: devesi quindi ritenere ehe l'iutenzione di Ineichen di eostituirli acees- sori si sia manifestata e sia operativa di efIetti in COIl- Ironto deI mobilio in litigio. b) Obbietta l'istanza ealltonale ehe, eontrariamente a quanta dispone I'art. 805 al. 2, i mobili non fw'ou.o esplicitamente menzionati come aceessori ne nell'aHo costitutivo deI pegno ne neHa relativa annotazione nel registro fon,diario : e ehe non sono stati osservati ueppure i precetti deU'art. 78 deI regolamento lederale 22 feb-
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braio 1910, secondo il quale gli accessori sono da mell- zionarsi ( singolarmente ovvero per eategorie coll'indi- cazione dei 101'0 valore od 'allora enumerati in elel ,ehi speeiali (inventari) ehe devono essere trattati cone doeumenti giustificathi. Quest'obbiezione e fonda4t in fatto, ma errata in diritto. Essa parte dal eoncett(l.' ehe per costituire un accessorio siä indispensabile la sua menzione cometale nell'atto costitutivü deI pegno e nel registrü fondiario nel müdü prescrittü dalla legge e indicato nei suoi particüIari dal regolamento. Ma questa tesi e inconeiliabile cül tenüre della Ie , 1e e non e aecet- tata dalla giurisprudenza e dalla dottrina. A mente deB'art. 805 al. 2 sono ritenuti (testo fran- cese: sont presumes tels ; testo tedeseo : (( gelten ) accessori gli üggetti ehe nell'utto eostitutivo deI pegno e nel registro fondiario sono menzionati eome tall .... ' flnche non sia dimostratü ehe per disposizione di legge non puö essere 101'0 attribuita questa qualita. Dal tenore stesso della legge si evince ehe essa non intende fare di detta menzione neU'atto eostitutivo deI pegno e nel registro fondiario un elemento essenziale e costi- tutivü della qualita di aeeessoriü. In questo senso ha statuito questa Cürte nella sentenza precitata Lattmallll c. Massa Bommer: diehiararrdo ehe, perehe un mobile aequisti qualita di aeeessorio sia richiesto il cüncorso dei tre elementi summenziollati, il Tribunale federale escluse implicitarnente ehe altro estremo (menzione ne l' atto eostitutivo e nel registro fondiario ) fosse da conSI- derarsi eorne presupposto essenziale 0 corne formalita cüstitutiva della ql.lalita di accessorio. Questa tesi e confortata dai lavori preparatori della legge (v. mes- saggio deI Consiglio federale stil secondo avanprog to ed. it. p. 86 : esposizione dei rnotivi, testo francese, dlrntt reaH p. 50 e seg.) e daU'opinione dei commentatorI, I quali dichiarano ehe Ia designazione dell'oggetto come accessorio nel titolo e nel registro crea solo una presun- zione in favore di questa qualita, presunzione deI resto Sachenrecht. N° 7 J. non invineibile, ma ehe puö essere distrutta dalla prova cüntraria (vedi Wieland, comrnento 6 lett. a all 'art. 80 p. 313; LEEMANN oss. 61 all'art. 805 p.; 735 e nel suo articolo (l sul1a significazione della menzione dell'acces- sorio nel registro fondiario , RiVista svizzera di giuris- prudenza vol. 5 p. 421 e 242; OSTERTAG cornrnento 2 all'art. 946 p. 146). L'osservanza deI disposto dell'art. 805 al. 2 torna indubbiarnente di vantaggio di tutti gli interessati, poiche contribuisce ad aceertare in modo autentico l'intenzione deI proprietario e quilldi i rap- porti giuridici tra la eosa principale e l'aecessorio (vcdi sentenza LATTMANN precitata, cous. 3 in ftne), ma non e indio pendabile per attribuire ai mobili questa qunlila. Ne diverse possono essere le cünseguenze dell'inosser- vanza 0 de la non esatta üsservanza delI 'art. 78 del regolarnento per il registro fondiario : in rnancanza di indizi decisivi ed ineontestabili, non e ledto arnmettere ehe il legislatore, in disposto destinato solo ad attuan nei suoi partieolari un provvedirnento di legge, abbia inteso derogare ad essa od aggiungervi 0 sancire 1.11la soluzione non voluta dalla legge stessa. Devesi pertanto ritenere ehe l'art. 78 deI regolarnento non sancisea ehe una regola d'ordine, la sui inosservanza non esc1ude ne annulla gli effetti ehe la legge fa dipendere daHa dkhia- razione di volontä manifestata eonformemente all 'art. 644 al. 2. Si potrebbe invero chiedere sc, in queste condi- zioni, spetti all'attrice il diritto di preyalersi deHa pre- sunzione ehe starebbe in suo favore ove le prescrizioni den'art. 805 al. 2 CC e 78 deI regolamento fosscro statc esattamente osservate. Ma di questa questione non occorre eonoseere nel caso in esame poiche, comunque, la prova ehe neHa fattispeeie si sianü vtrifieati gli ele- menti legali deI carattere accessorio degli oggetti in litigio deve ritenerni corne raggiunta. Per quanto ha tratto all'elemento soggettivo (intenzione deI proprie- tario) basta rinviare agli argomcnti sopraespüsti (ycdi ('ons. 2 lett. a) : ehe poi i rnobili fossero durevolmentc
tiOO acbenrecbt. N° 79. destinati all'uso degli aloorghi Ineichen cd al loro godi- mento, emerge dall'inventario er6ttO dall'uffnio e dalla cirnostanzache vi furoUQ posti allo scopo di servile al Ioro esereizio e ehe ivi si trovavauo aHa dichiarazioIW deI fallimento : e con ciö vien pure dimostrata Ja rela- zione di luogo ehe deve esister tra la eosa principale e l'aeeessorio a sensi dell'art. 644 a1. 2 CCS. Non OcfßrfC deI rnsto in.sistere su questo punto perehe non ven.ne llean.che preteoo in, causa ehe gli elementi oggettivi non si fOSSffO avverati nella fattispeeie. c) Obbietta inoltre il giudice eantonalee la qualita. di aeces orio non puo essere opel'ativ di dmpetto all'attrice anche per il motivo ehe gli ()ggetti non furono eostituiti in pegno u.ei eonironti speciali dell'attrke : e COll da l'istanza eantonale intellde sjgni- ftcare, ehe poiche negli aUi costitutivi deI pegno tra l'attrice eIneichen Ia garanzia immobiliar non fll estesa ai beni in litigio, l'attrice non possa in niun modo lnllO .. eare Ia circostanza ehe in seguito essi acquistarono qualita di aecessori e furono menzionati nel registro fondiario, in base a stipulazione eon terza persona (Willmann Co.). Ma anche questo argomento D.OD. regge di fronte al disposto delI 'art. 946 al. 2 CCS. A meu.te di questo articolo gli aecessori possono .essere menzio- ;) Hati (ne1 registro fondiario ) a richiesta deI propriewio e quando sono men.zionaU! non possono essere caD.- ;) eellati senza il consenso di tutti gli aventi diritti risul- tanti dal registro i : il ehe esclude ehe Ia qualitil di aceessori possa solo risultare dal contratto eostitutivo di pegno ed unitamente ad esso, e dimos tra ehe, ovi si verifichino gIi e1ementi oggettivi, quella qualita pub risultare anche da aUi indipendenti, e posteriori e, tra altro, dalla menzione a registro fondiario, Ia quale. in questo easo, ha effetto retroattivo ed opera per Iegge in confronto di tutti gli aventi diritti risultanti dal re- gistro. 3. -Dimostrato pertanto ehe i mobili sono valida- Sachenrecht. :'1;0 'H. ilJl mente diventati aceessori, ehiedesi quali sia11.o gli effetti della cireostanza ehe Ineichen, dichiarandoli tali, inte11.- deva limitare gli effetti di questa dichiarazione ai suoi rapporti colla Ditta WilImann : in altri termini, inten- deva ehe questa sola acquistasse un diritto di pegno su i essi. La parte eOllvenuta e COll essa l'istanza cantonale osservano a questo riguardo, ehe se 'elemento creativo della quaiita di aecessorio rü.iede, come nel ca so in esame, nella volonta deI pro prietario, questa volonta dev'essere rispettata n.ei limiti e llella misura da essa manifesLali, oltre i quali cesserebbe di esscr operativa di eITeUi giuridiei. Il pro prietario , asserisee la co nvenuta , uvcva in sua faeolta di vincolare i mobili agli immobili in qualita di acceswri : gli deve quindi esserc. ricolloseiula audw quella di limitarne gli eITetti nel seIlSO ehe la qualiUl di aeeessori non possa avvantaggiare sc non chi in nü favorc ha i11teso crearla. Ma questa tesi non e eoneiliabile coHa legge. L'art. 805 a1. 1
CCS diehiara ehe il pegllo imrno- biliare grava sul fonc1.o eon tutLe le SUE parti costiliLiw ed aecessorie. ) Con cia la legge ha aceettato Ia mHS- sima di diritto comune : aecessorium sequitur principale : l'accessorio e eolpito dall'ipoteca nello stesso modo in ('ui e colpito 10 stabile stesso, in favorc qUilldi dei crediLi ehe gravallo sullo stabile e nel loro rango, indipenden.Le- meute da 11' epoea e dal modo in cui e sorto il rapporto dell'aceessorio col prilleipale. Agli effetti deI diritto di pegno l'aecessorio eostituisce quindi una eosa soJa coll'oggetto principale e l'ipoteea si estende su di esso nella sua iotalita. Ogni mobile 11e e colpito dal momento stesso ehe si sono verificati a suo riguardo gli dementi costitutivi della sua qualita di aecessorio. La quale essendo di natura reale espliea i suoi eITetti indi- pcndentemente dalle limitazioni e eondizioni ehe intende apportarvi il eostituente. Ne potrebbesi a ragione rim- proverare a questa soluzione di essere intrinseeamenl:c iIlogiea od irraziollule : altra eosa e Ia yolonta diretta AS 43 II -1917
a eostituire 1'accessorio e altra, quella a determillarne gli efTetti. n CCS non conosce l'istituto delle pertinenze contrattuali, ehe era proprio a talune delle legislazioni eantonali imperanti prima di esso: quelle pertinenze eioe ehe non 10 erano in virtil della legge ma in forza di stipulazione di parte e ehe potevano essere ereate in favore solo deI creditore stipulallte ud esclusione dei neditori pignoratizi pl'eeedenti. Come risulta dai Iavori preparatori della legge (ved. esposizione dei motivj dell'avanprogetto, testo fmneesc, pag. 51 e 52) e come ammettono unanimamente gli autori (WIELAND, eom- menta 7 agli art. 644 e 645, commento ;) all'art. 805 ; LEEMANN, commento 5 all 'art. 645), questo sistema fu escluso deliberatamellte dal legislatore, a) Contro questa soluzione si aceampa anche l'argo- mento seguente: Permettendo al proprietario ehe per sua volonta attribuisea Ia qualila di aecessori anche a degli oggetti, eui il concetto usuale deI Iuogo questa qualita non riconosce, Ia le,gge mim evidelltemente ad aumentare il eredito deI proprietario deHo stabile ed n agevolargli il prestito di nuovi capitali, poiche gli l'cnde possibile di estendere la garanzia, ehe esso puo oiIrire ai mutuanti, a dei valori (mobilio, maechine, utensili cec.) ehe altrimenti non potrebbero essere daO in pegno. Ora, si assevera, questo fiIne non puo essen; pienamente raggiunto, se al l!roprietario non si ricollosee Ia faeolta di dare in pegno quei valori a garanzia esdu- siva di eolui ehe si presta a fargli eredito quantullque gli stabili siano gia completamente oberati, pet'ehe, se J'ipoteca si estende di pieno diritto anehe in favore dei t'reditori precedenti, quest i sm'anno i primi a trar vall- taggio dallanuova costituzione di pegllo. Non si puo l'ontestare a quest'argomentazione qualehe apparenza di fondamento : ma essa vale piuttosto a dimostrare le ragioni di opportunita 0 di convenienza ehe avrebbero potuto indurre il Iegislatore ad adottare soIuzione divel'sa e piil radicale, anzi ehe ad infrrmare la soluzione accolta
G03 da questa Corte. La legge ha inteso raggiungere 10 scopo prefissosi di aecrescere il eredito deI proprietario dello stabile allargando Ia eerchia degli oggetti cui eSSQ, dati gli elementi oggettivi, pUe attribuire Ia qualita di acees- sori e, quindi assoggettare all'ipoteca : e non e dubbio ehe aumentando Ia garanzia reale di uno stabile eo1 ren- dere possibile di sottomettere all'ipoteca dei beni, sovente di ingente valore, ehe altrimenti non avrebbero potuto esserlo senza ehe fossero distratti dalIa 101'0 destinazione (eon grave danno tanto dello stabile ehe dell'aecessorio). la legge non abbia cresciuto di tanto iI credito e Ia potenza economica deI proprietario. Essa inveee non ofTre nessun indizio ehe abbia inteso andare oltre su questa via e ehe riconosca Ia possibilita di costitnire in pegno, in modo per eosi dire indipendente dal pegno immobiliare, il mobilio (0 altro aecessorio), pur pei'- mettendo ehe rimanga nello stabile cui serve, e ereando eosi una speeie di ipoteea sui mobili. Ma l'inammissibi- lita delIa tesi avversa risulta aneora daHa eonsidera- zione ehe, anehe aceogliendoIa, non ne seenderebbero neeessariamente le eonsequenze eeonomiche ehe i suoi fautori da essa si ripromettono. Nulla osta infatti a ehe il proprietario, il quale abbia aecordato all'ultimo mu- tuante il privilegio sugli accessori, non possa pol, per favorire un ereditore preeedente 0 da esso inealzato, fare annotare a registro il pegno sugli aecessori allehe in di lui favore. In questo easo non nasee un diritto di pegno nuovo, ehe prenderebbe data daHa menzione a registro : ma quello esistente in favore deI ereditore precedente si estende, in virtil di quella menzione, anehe agli aeeessori iscritti posteriormente, sui quali quindi il credito anteriore aequista grado di poziorita di rim- petto all'ultimo mutuante. Tale risultato potrebbe essere escluso solo ove si volesse ammeUere ehe l'aullo- tazione a registro dia origine ad un diritto di pegno speciale, cllverso dal diritto di pegno sullo stabile e non formante eon esso una unita : di modo ehe i erediti da
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esso garantiti non prenderebbero rango secondo il grado dei crediti garantiti dal pegno immobiliare, ma daHa data della eostituzione deI pegno sul mobilio 0 dalla sua annotazione a registro : il ehe signifieherebbe ehe ad un ereditore garantito, ad esempio, da pegno immo- biliare in quarto rango potrebbe spettare un diritto di pegno sugli aecessori di prima rango, ad un ereditore ipoteeario di terzo grado, un diritto di pegno di seeondo sugli aceessori eee. : risultato questo eertamente ineon- eiliabile col sistema della Iegge e in ispecie coll'assioma fondamentale dell'art. 805, ehe il pegno immobiliare grava sul fondo eon tutte le sue parti eostitutive e gli . aeeessori. b) Osserva aneora in eontrario Ia eonvenuta ehe giusta l'art. 644 eapov . .1
CCS nulla osta ehe il proprie- tario escluda, eon patto speciale, gli accessori 0 alcuni di IOTa dal pegno consentito ad un ereditore e possa, in questo modo, riservarsi Ia faeolta di eoncederlo uniea.;. mente ad un ereditore ipotecario susseguente. L'am- missibilita di quest'operazione non puo essere eontestata (vedi WIELAND eommento 5 all'art. 805, LEEMANN, commento 2 all'art. 805 e all'art. 645 : memoriale 56), eome non e eontestabile ehe simile risultato possa essere ottenuto eolla rinunzia deI creditore precedente in favone di creditori pignoratizi susseguenti aHa garanzia del- l'accessorio. Ma, contrariamente a quanta pretende Ia convenuta, le ipotesi summenzionate non trovano ris- contro neUa fattispecie: Ineichen non ha pattuito eoll'attrice ehe il diritto di pegno eonferitole sugli sta- bili e su eerti mobili non dovesse estendersi ad altri ehe erano aeeessori 0 ehe potessero in seguito divenirlo. D'altro canto, non si pretende nemmeno che l'attrice abbia rinunciato a questo diritto. L'argomento sues- posto e dunque inconcludente nel caso in esame. 4. -Indarno obbietta in fine Ia convenuta ehe il diritto di pegno eostituito in favore di Willmann Co. fu eontestato dall'amministrazione deI fallimento Inei-
HOJ ehen senza ehe Willmann portasse la eontestazione davanti il giudiee a sensi di legge, riconoseendo eos! l'invalidita delI'ipoteea aceesa in suo favore sul mobilio in litigio : essere quindi inammissibile ehe l'attriee possa fruire degli effetti di un atto inefficace nei confronti stessi della parte in cui favore fu eretto. Ma anehe quest'argomento non vale. L'attrice non basa le sue pretese sulla validitä. deI pegno eostituito in favore di Willmann Co., ma sulla volonta deI proprietario Ineichen di attribuire agli oggetti in litigio Ia qualita di aeeessori, volonta ehe si e manifestata in. occasione dei rapporti tra Ineiehen e Willamnn Co. Ora, questa volonta e indipendente daJIa validita ed efficacia della costituzione deI pegno in favore della Ditta Willmann Co. Per questi motivi, iI Tribunale federale pronuncia: L'appello e ammesso e, annul1ata Ia querelata se11- tenza in tutti i suoi dispositi fuorche nel deI primo dispositivo, vien giudicato, ehe il diritto di pegno spet- tante all'attrice in virtil delle sue ipoteche di 300,000 e 100,000 fr., si estende ai mobili menzionati nell'inven-. tario Ineiehen come non ipotecati (0, adesso, all'im- porto della loro realizzazione), tranne i seguenti Ni di detto inventario : 323 fino a 391, 392 fino a 407, 408, 409, 422, 426-433, 435, 779.