Art. 250, 219 and 262 LEF; ranking action and claim of a moratorium commissioner: the court hearing a collocation dispute cannot determine whether the claim constitutes liquidation expenses of the bankruptcy estate, since that question falls outside the scope of the action and belongs to the supervisory authorities. The remuneration of a commissioner appointed in moratorium proceedings stems from a public-law mandate conferred in the exclusive interest of the debtor; it is therefore a debt of the bankrupt, not an expense occasioned by the subsequent bankruptcy. Nor is the commissioner an employee or clerk of the bankrupt within the meaning of Art. 219 LEF, because the protective rationale of that privilege presupposes a dependency relationship that does not exist in this office.
Entscheidungen Sinne zugesprochen, dass die am 20. Juni 1911 an die Beklagte erfolgte Abtretung der Forderung von 9000 Fr., faustpfandgesichert durch Bijouteriewaren im Werte von ca. 9900 Fr., gegenüber der Klägerin ungültig erklärt wird. 51. Sentenza. 27 giugno 1917 della. II lemone civile nella causa Borrini, attore, contro Kassa Angelo Oriv.lli figlio. convenuta. In causa di contestazione della graduatoria a sens! del- l'art. 250 LEF, U giudice non pud decidere di una pre- tesa tendente a far qualiflcare un credito verso il fallito come spesa di liquidazione giusta l'art. 262 aI. 1 LEF. Il credito di un commissario di proroga per le sue presta- zioni non e da considerarsi come spesa di liquidazione deI susseguente. allimento, ne come credito priviIegiato giusta l'art. 219 prima classe b. L. E. F. A. -II 13 marzo 19151'attore Prof. Francesco Borrini in Lugano fu nominato commissario della proroga delle esecuzioni ehe Ia Pretura di Lugano, come autorita di concordato, aveva concessa aHa ditta Angelo Crivelli figlio in Lugano in base al decreto federale 28 settembre 1914. La proroga non essendo stata rinnovata per una seconda volta (eioe oltre un semestre) la ditta Crivelli cadde nel 1916 in fallimentQ, nel quale Francesco Borrini notifico un credito di 3700 fr. per le sue prestazioni come commissario (vigilanza delI'azienda, controllo dei libri, riordinamento deHa registrazione eec.) per il periodo dal 13 marzo al 31 dicembre 1915, domandando che fosse collocato in sede privilegiata. Avendo l'amministrazione deI fal1imento communicato il 1
luglio 1916 al creditore ehe non riconosceva iI credito da lui vantato, questi promosse entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 250 LEF causa a procedura accelerata contro la massa Crivelli, colla quale domandava : der Zivilkammern. N° 51.
Che H credito di 3700 fr. fosse iscritto in sede privi- Iegiata quale spesa di liquidazione della massa Crivelli. . 2
Subordinatamente : Che fosse iscritto per un semestre (1800 fr.) in sede priviIegiata e per iI resto in va cIasse.o nella sua totaIitä. nella classe competente ) . A sufTraglO di queste domande I'attore faceva capo all'art. 361 CO e sosteneva che iI credito dovesse venir iscritto in anticIasse perche concernente operazioni inerenti aHa liquidazion deI falIimento 0 per 10 me no in classe privilegiata per Il semestre precedente alla dichiarazione deI fallimento (art. 219 prima cIasse lett. b). Nel corso . delIa causa. l.e parti convennero che, riservata Ia questione deI prlvl- legio, il credito fosse tassato dal giudicie di primo grad (Pretore di Lugano, iu pari tempo autorita .di proroga c. dl concordato), il quale, statuendo in scgmto sul me:'lno della causa, 10 fissö a 1500 fr. e l'ammise per Ia meta m sede priviIegiiüa (prima cIasse), eonsiderando l'attore comc impiegato deHa ditta a sel1si delI'art. 219 1 a cIasse lett. b LEF. B. -Colla denunziata sentenza deI 17 marzo 1917 il Tribunale di Appello, al quale le parti hanno deferito il giudizio di primo grado, ebbe a giudicare: All'attore e ric.onosciuto un compenso di 1500 fr. quale commissario della proroga generale delle esecuzioni accordata aHa ditta debitriee. detto compenso deve prelevarsi sulle attivita fallimentari giusta l'art. 262 lemma primo LEF. C. -Da questa sentenza Ia convenuta si appella al Tribunale federale nei termini e modi di legge chiedendo che il credito, riconosciuto per l'importo fissato da Pretore (1500 fr.), sia iscritto solo in Va cIasse. D. -L'attore conchiude domandando la eonferma dclla sentenza querelata; Considerulldo in diritto: 10 -L'attuaIe azione, diretta contro iI rifiuto dell'am- ministrazione deI fallimento Crivelli di iscrivere in gra-
Entscheidungen duatoria il credito notificato dall'attore, riveste indubbia- mente il"earattere di azione di graduazione giusta l'art. 250 LEF. Essa ne ha Ie origini, perche e sorta in seguito aHa comunicazione delI'amministrazione di non riconoscere il credito vantato dall'attore: e ne riveste le forme, perehe fu inti'odotta entro i 10 giorni dalIa pubblicazione deI deposito deUa graduatoria di cui all'art. 250 LEF e fu trattata coHa procedura accelerata ivi prevista, dietro indicazione dell'attore stesso ehe chiama l'atto introdut- tivo dell'istanza petizione a proeedura accelerata . A questo concetto, ehe I'attore rettamente si faceva sulla natura dell'azione, corrisponde iI modo in cui esso diede opera a dimostrarne il fondamento, ovvio infatti essen- do ehe se l'azione fosse stata concepita come procedimento rivolto a far riconoscere al conto dell'attore il carattere di spese occasionate daHa liquidazione deI falIimento) giusta l'art. 262 LEF, i fatti invocati nella petizione (e consistenti, insomma, nel dire ehe aveva prestato Ia sua opera aHa ditta CrivelIi, non nena fase deI fallimento, ma in quella deHa proroga, opera ehe era quindi compiuta all'apertura deI fallimento), sarebbero stati senz' aItro inconcludenti. Tale azi.one sarebbe stata inoltre intempestiva, perehe i 'provvedimenti inteniti a determinare Ie spese e i debiti deHa massa cadono nella fase deHa ripartizione (capo 6 deI titolo 70 LEF) e sono di competenza, non deI giqdice, ma delle Autorita di vigilanza (RU 37 pag.153 e seg. ; ed. sep. 14 N° 10; 40 III pag. 32 e seg. ; sentenza 10 dicembre 1915, non pubblicata, nelIa causa Zürcher Koch- und Heizungsapparate). Il giudiee cantonale ha quindi errato ed ha anche sorpassate le proprie attribuzioni statuendo sulla questione, se il credito deIl'attore potesse venir considerato come spesa di liquidazione e decidendo ehe esso, come tale, dovesse venir preIevato dalle attivita fallimentari giusta l'art. 262 LEF. Questa questione e affatto estranea ad una contesa di coIIocazione e ne eccede i Iimiti : ond'e ehe il giudice, . ineompetente ratione materiae, avrebbe dovuto decli- der Zivilkammern. No 5i. narne d'ufficio l'esame di merito. Cio detto -e fatte eosi le debite riserve sulle eompetenze dell' Autorita di Vigi- lauza -non torna superfluo. onde evitare ogni ulteriore eontesa, l'osservare gia fin d'ora ehe, conformemente ai principi adottati daHa suprema Autorita di Vigilanza nella sentenza suecitata deI 10 dicembre 1915 neUa causa Zürcher Koeh-und Heizungsapparate, Ia querelata decisione e indubbiamente infondata anche nel medto. n eredito di eui si tratta trae le sue origini, non da un contratto di lavoro a sensi degli art. 319 e seg., 361 CO, ma da un mandato di diritto pubblico conferito all'attore daHa eompetente autorita (Autorita dei concordati) neH'interesse esc1usivo di chi ha chiesto Ia proroga, eioe deHa debitrice. O1'a Ia mereede dovuta ad un mandatario di diritto pubblico quale e il eommissario di proroga, non ha nulla di comune con una spesa occasionata da! susse- guente fallimento : essa deve piuttosto equipararsi al risarcimento dovuto ad un ufficio di esecuzioni per prov- vedimenti presi prima deI fallimento e ehe con esso non stiano hl rapporto diretto (per es. : erezione di inventario secondo l'art. 830 l'art. 283 LEF). In questi casi la legge da al mandatario di diritto pubblico la possibilita di farsi garantire il pagamellto dellefutureprestazioniesigendoper esse adeguato anticipo daHa persona per Ia quale si deb- bono prelldere. E ehe, nell'eventualita di una proroga delle esecuzioni, questa persona sia il debitore ehe I'ha ottelluta non e seriamente discutibile. Trattandosi quindi di un debito deI fallito e non deHa massa, l'applieazione dell'art. 262 e esc1usa. Indarno l'attore invoca in contrario l'art. 85 deI regolamento 13 luglio 1911 per l'ammini- strazione degli uffici di fallimento, secondo il quale l spese dell'inventario pubblico successorale a mente degh art. 582 CCS e 234 LEF sono da eomputarsi tra le spese dena susseguente liquidazione della successione ripudiata: Aeeettando il disposto den'art. 85 si illtese dnr fo;za dl legge ad un precetto da lungo tempo adottato dall Auto- rita suprema di vigilanza (vedi Archivio 3 N° 138 ; RU
Entscheidungen ed. sep. 1 N0 30 ; 13 N° 43 ) ,in casi s p e e i a 1 i: esso e di diritto singolare ed eccezionale, onde quell'Autoritä. si e eostantemente rifiutata ad interpretario in senso lato e quindi ad applicarl0 ad altri casi all'infuori di quello tassativamente previsto. DeI resto, le ragioni ehe
OFDAG Offset-, formular-und Fotodruck AG 3000 Bem