Arts. 506-507 CC; oral testament; mandatory formalities. The extraordinary form of the oral testament is admissible only in the cases exhaustively provided by law and only if each statutory formality is strictly complied with. The testator must clearly entrust the witnesses with the documentation of the disposition; mere confirmation of a pre-written text does not suffice unless the intention to charge the witnesses emerges unequivocally. The witnesses must also appear before the competent judicial authority without delay and declare that the testator expressed his last wishes to them in the specified exceptional circumstances. These requirements are solemn and cumulative; breach of any one renders the testament void (consid. 2).
fosse oonforme aHa sua volonta. rispose una prima volta si ed una seeonda ja l). La suora postillo 10 scritto con queste parole: (I Confirmo il contenuto deI biglietto eoHa firma deI sig. SchuItze Iasciata spontaneamente dopo aver fatto chiamare il sig. Pizzorno . Questa di- chiarazione fu firmata immediatamente per la cli- nica luganese ; CamiRa Marzorati, idern Dr.Oswald Walter fu Giuseppe, Franceseo Sartori . Sul margine d.estro deI foglietto si trovano le parole Lugano 24 . giugno 1916 , probabilmente di pugno deI dott. Oswald. SehuItze mori qualehe ora dopo, alla una pom. Il prof. Pizzorno presento il lunedi seguente, 26 giu- gno, il foglietto al Pretore di Lugano-Citta. Dal ver- bale deI 26 giugno emerge, ehe il giorno stesso, ad ora non preeisata, eomparvero davanti al Pretore, insieme eon Pizzorno, i testi dott. Oswald, suora Camilla Mar- zorati e Franeeseo Sartori e ehe i primi due eonfer- marono Ia Ioro firma aggiungendo ehe seeondo loro il testatore. si trovava in istato di eapaeita di testare . 11 Pretore proeede quindi aHa pubbIicazione deI testa- mento, in presenza di due testi, ehe firmarono il verbale unitamente al sig. Oswald ed alla suora Marzorati. B. -Con petinione 26 giugno 1917 gli eredi fu Carlo SchuItze impugnarono davanti al Pretore di Lugano il testamento sueeitato, eonehiudendo, in pari tempo, ehe fosse pronunciata l'inesistenza deI eredito di 4000 fr. dipendente da esso, ehe in sede sommaria era stato rieonoseiuto alle eonvenute. C. -La petizione fu respinta in ampe Ie sedi,in appello eon sentenza 16 giugno 1918, Ie spese a earieo degli attori. D. -Da questa sentenza Ia parte attrice appella al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge; Considerando in diritio :
La questione da deeidersi e quella di sapere se il testamento s:: ddisfi alle eondizioni preseritte dagli art. 506 e 507 CC per la validita. deI testamento orale.
20 A proposito dell'art. 506 giova osservare : . a) 11 testamento orale eostituisce una forma speelale e straordinaria di disposizione di ultima volonta. ehe non e ammissibile se non nei easi tessativamente eon- templati dalla legge. Chi intende prevalersi. d u te- stamento fatto in questa forma, deve qUlndl dlIDO- strare, anzitutto, ehe essa era Ieeita, vale a dire, ehe il testatore era impedito di rieorrere alle altre forme ordinarie di disposizione. Vero si e ehe il perieolo di morte imminente e uno dei easi eitati, in modo esem.; pli fieativo , dalla legge: ehiedesi, se questo peIieolo fos di ostacolo a ehe il testatore rieorresse aHa forma pubblica od a quella olografa. Nel easo in esame puossi ammettere senz'altro ehe 10 stato in eui versava il testatore, Ia mattina deI sabato 24 giugno 1916, gli vietava di aver rieorso a quest'u tima, poiche esso pote a mala pena, sorrntno. da aItn, traeeiare iI suo norne in modo poeo mtelliglbile sul fo- glietto presentatogli dal sig. Pizzorno. Ma da!l conv nute non fu tentata ne raggiunta la prova delI unpossl- bilita nel de eujus di testare in forma pubblica. Il rinuto deI notaio Riva di recarsi subito (alle 8 deI matt mo ) dall'ammalato, non escludeva, in: se,. Ia possibilita di ricorrere ad aUro funzionario idoneo, in una eitta ehe, eome constata il Pretore, di notai non difetta . b) A mente dell'art. 506 eap. 2 CC il testatore d.eve inearieare i due testi, eui ha dichiarato la sua ultIma volonta, di proeurarne la debita doeumentazionlC. . E pacifieo in atti ehe, espressamente, tale meaneo non venne dato alle persone assunte in seguito eome testi. Rimane ad indagare se esso possa ravvisarsi eome inteso nella diehiarazione fatta da SehuItze al dottor Oswald, ehe 10 seritto, lettogli in italiano e quindi in tedeseo, rispeeehiava la sua volonta. La risposta on pue. essere ehe negativa. Invero la legge non preserIve ehe l'incarieo sia dato ai testi esplicitamente : esso puo risultare anehe da atti eoneludenti, ove essi esprimano ., I'
ehiaramente r intenzione deI testatore: ma non ap- pare dimostrato in modo indlibbio se il testatore, come nel easo in esame, si limita a eonfermare una diehiarazione redatta in preeedenza da altri. Da questa eonferma puo solo dedursi ehe il testatore ha eonsi- derato la diehiarazione eonfermata eome eonforme alla sua volonta. Diversa sarebbe forse Ia soluzione, ova fosse dimostrato, ehe il testatore sapeva, ehe l'atto da lui eonfermato non co stit uiva , da solo, testamento valido, e ehe alla sua validita o.eeorresse l'inearico ai testi di procedere agli ineombenti loro preseritti dalla legge. Ma questa eventualita non trova riseontro nel fattispeeie. Dalle asserzioni delle convenute risulta solo (risposta pag. 5), ehe il giorno 23 il sig. Pizzorno aveva diehiarato al de euius, ehe un suo atto di ultimä vo- lonta, per essere valido, doveva venire serttto di suo pugno (testamento olografo): oIide e Ieeito dedurre. ehe SchuItze ignorasse . deI tutto Ia possibilitä di tes- tare in forma orale e ehe, eonfernmndo il 24 giugno, 10 seritto redatto da Pizzorno fosse ben Iungi dal volere, impJicitamente, dare ai testi l'inearico previsto dall'art. 506 eap. 2 CC (confr. TUOR, diritto delle sueeessioni nel eommentario GMÜR, osserv. 18 agli art. 506-508). 20 II testamento Schulze si appalesa irrito anche per moItepliei violazioni delI' art. 507 CC. a) A stregua di questo disposto uno dei testi deve redigere per iseritto Ia disposizione orale diehiaratagli dal testatore: l'atto deve venir datato da chi 10 ha steso e poi firmato da ambedue i testi. Nel easo attuale la dispOsizione orale di SchuItze deI 23 giugno fu messa in iseritto dal padre delle convenute, il quale non ha funzionato e, eome tale, non poteva fungere da teste (art. 503 CC applicato per analogia). II 24 i testi confer- marono la di lui redazione. Ma aItro e la redazione di un atto, aItro solo la sua eonferma, ovvio essendo, che' chi si limita a confermare una altrui diehiarazione, piu faeilmente di chi Ia redige di propria mano si las- AS 4 .. 11 -1918 U
Erbrecht. NolW. cera trarre ad inesattezze e Iacune, e meno scruopol- samente avra cura di aceertarsi, ehe Ja dichiarazione confermata sia conforme al vero. Comunque, nella fat- tispeeie, la eonferma non si riferisce, neanche, diretta- mente, alla dichiarazione verbale deI de cujus deI 23 giugno, ma solo all'atto redatto da Pizzorno e ehe fu poi letto al testatore il 24, in presenza dei testi. La di- ehiarazione orale deI 23, ehe niuno dei testi intese, non fu e non poteva venir eonfermata da nessuno di loro. b) Ma il testamento si appelesa irrito per altri motivi ancora, e eioe in forza delle formalita da .adempiersi davanti all' Autorita giudiziaria. Seeondo l'art. 507 CC, i testi debbono diehiarare al- l' autorita giudiziaria eompetente (nel Cantone Ticino il Pl'etore), ehe il testatore ha manifestata loro la sua ultima volonta nelle particolari cireostanze da bro indieate ), e dö ( senza ritardo . Questa condi- zione di tempo e, essa pure, essenziale (confr. TUOR, loe. eil. osserv. 26) ; eonaltri disposti di legge essa mira a salvaguardare, per quanto ciö sia conciliabile col testamento orale, il principio dell'unita delI'atto. Nel caso in esame i testi attesero dal 24 giugno alle 10 od 11 pom. fino al 26 (l'ora non e precisata nel verbale deI Pretore, il 25 era giorno -festivo), per adernpiere questo precetto di legge: e poiehe le convenute non hanno neanche tentato di giustifieare l'indugio, la depo- sizione fatta dai testi davanti al Pretore e da ritenersi tardiva. Ma anche il eontenuto della deposizione e incompleto. I testi non hanno deposto, che il testatore avesse 101'0 manifestata la sua ultima volontä: dal verbale risulta solo che (d primi due testi presenti (dott. Oswald e suora Marzorati) eonfermarono la 101'0 firma . Queste inosservanze della legge in o1'dine al tempo e al contenuto deHa deposizionedei testimoni davanti l'autorita giudiziaria basterebbero, da sole, a rendere i1 testamento irrito e nuHo. Coi pn:cetti suesposti la legge mira a fissare in modo autentico e preciso la vo-
lonta deI testatore ( nelle particolari cireostanze indi- cate ai testi (art. 507 cap. 1 in fine). Il che deve esser at:o senza. indugio : poiche, col trascorrere deI tempo, l rlno o dl faUi e eircontanze, che pure debbone essere rIferltI In modo preciso, si vela ed affievolisce e Ia atten- dibnlita dei testimoni scema di pari passo. NeI fattis- p.eCle, dalla deposizione dei testi davanti al Pretore non rIsulta neanche che il de cuius avesse mai fatto dichia- rnzione orale di ultima volonta. Questo, e le particolari Ircostanze ne.He quali ciö venne fatto, emersero solo, m progresso dl causa, dal costituto testimoniale assunto parecch.i mesi dopo (nel febbraio 1917). E ci pure e contrano aHa volonta della legge.
A to1'to l'istanza cantonale, argomentando dal secondo cap. delI'art. 507 -che lascia ai testi la fa- eolta di p:ocedere a .mente delle norme previste al 1
cap., oppure dl comumcare la disposizione ad un'autoritä giudiziaria co le menzionate dichiarazioni -opina, che la formahta di cui all'art. 507 non siano che dis- posti d'ordine. L'argomento non vale. I testi hanno bens! Ia facolta di scegliere l'una via e l'altra: ma seel- tane una, la validita deI testamento dipende della seru- polosa osservan delle forme per essa prescritte. Non v'ha motivo per distinguere, quanto al lorD carattere giuridieo, tra le formalita dell'art. 506 e quelle eontem- plate dalI'art. 507 CC. Tutte coneorrono a costituire un sol atto: il testamento orale, ehe e atto solenne : cia- scuna di esse e dunque egualmente indispensibile aHa sua validita; - 11 Tribunale federale pronuncia : L'appello e aceolto.