Art. 173 CC, Art. 248 CC; marital enforcement prohibition and opposability of unregistered matrimonial property judgments to third parties. The prohibition of enforcement between spouses during marriage is a rule of public law. A proceeding instituted in breach of it is void ex officio at any stage and must be annulled by the supervisory authority, not by the judge (consid. 1). A judgment on matrimonial property regime that has not been entered in and published from the matrimonial registers is not opposable to third parties and therefore cannot be relied on to circumvent Art. 173 CC (consid. 2).
Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- 32. Sentenza. 16 agOlto 1918 nella causa Feltrinelli. Un'esecuzione promossa tra conjugi ad onta deI divieto dell' art. 173 CC e annullabile d'ufficio dall' Autorita di Vigilanza. in qualsiasi Sua fase. -Questo divieto vale anche in caso di sentenza di separazione dei beni ove eSsa non sia stata iscritta e pubbIicata a sensi dell'art. 248 CC (vedi art. 176 CC). A. -Con sentenza 25 maggio 1917, il Pretore di Locamo pronunciava la separazione dei ben i tra i con- jugi Emilio e Frida Schlatterer in Porto di Ronco s. As- cona. Da una dichiarazione.20 giugno 1918 dell'ufficio dei registri di Locamo risulta ehe questa sentenza non , venne mai iscritta nei registri matrlmoniali. Nel luglio 1917 la moglie Frida SchIa tterer promosse esecuzione (nO 20666) contro i1 marito per i1 paga- mento di oltre 25000 fr. ; il pignoramento ebbe. luogo il 3/4 settembre 1917. Altro creditore, Feltrinelli Vincenzo in Caviano, aveva ottenuto il 16 gennaio 1916 un sequestro contro 0 stesso Schlatterer per un credito di irca 12000 fr. ; ne segui l'esecuzione n° 19222; nella quale il pignora- menno ebbe. luogo solo il 29-novembre 1917 e porto suglI oggettI che erano stati sequestrati. Nondimeno in virtil delI'art. 281 LEF il Feltrinelli era stato amme gia .in precedenza, a partecipare, a titolo provvisorio, al plgnoramento deI 3/4 seUembre 1917 in favore della moglie Schlatterer, participazione ehe divenne defuli- tiva col pignoramento 29 novembre 1917 in favore dell'esecuzione 19222. Realizzati i mobili pignorati ad istanza di Feltri- n li e quantunque rimanessero da realizzarsi gli immo- bIli, venne eretta la graduatoria, neUa quale il credito dnlla. moglie SchlaUerer di 25,684 fr. 50, per meta pri- ,:lenlato e collocato per questa parte in IV classe, fu dlChlarato coperto per l'ammontare di 6353 fr., mentre und Konkurskamm.er. N° 32.
jl credito Feltrinelli (circa 13,000 fr. cogli interessi) rimaneva integralmente scoperto. B. -Entro il termine utile per la eontestazione. deUa gmduatoria-riparto, Feltrinelli si aggravopresso l'Auto- rita eantonale di Vigilanza domandando Ia nullitä di tutti gli atti deU'esecuzione n° 20666 della moglie Schlatterer; subordlnatamente, la nullitä della gradua- toria sopraeeennata e ancor piil subordimitamente, ehe l'ufficio fosse invitato a diffidare la signora SchlaUerer a procedere giudizialmente a sensi delI'art. 111 LEF per far riconoseere il preteso suo eredito verso il marito. In appoggio di queste domande il ricorrente osservava in sostanza: L'Ufficio non avrebbe dovuto dar corso all'eseeuzione promossa dalla moglie contro il marito (art. 173 CC). Ma l'operato dell'ufficio e illegale anehe sotto altro aspetto. FeltrineUi ha nel corso dell'esecu- zione impugnato a piil riprese il eredito vantato della moglii: l'ufficio avrebbe dunque dovuto diffidare quest'ultima a far valere Ie sue pretese in giudizio e non ammetterla in graduatoria senza ehe essa avesse dimostrato ne il credito ne il privilegio. C .. -Con deeisione deI 23 maggio 1918 l' Autorit cantonale di Vigilanza, sentita la controparte, respinse il ricorso in base. ai seguenti considerandi : La domanda di nullita dell'esecuzione n° 20666 e basata sull'art.
CC; ma questo disposto non puo trovare appli- cazione avendo la Pretura di Locamo pronu,nciato il 25 maggio 1917 la separazione dei beni tra i coniugi SchlaUerer (art. 176 Ce). Non meno infondata e la domanda di annullazione della graduatoria. Contraria- mente a quanto avviene nella liquidazione per via di fallimento, nella procedura in via di pignoramento l'ufficio non ha il diritto di esaminare la consistenza deI credito 0 deI privilegio; esso non poteva quindi esaminarli d'ufficio. D'altro canto I'art. 111 LEF non e applicabile perche non si tratta della partecipazione della moglie ad un pignoramento ottenuto da un terzo ;
114 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- il ricorrente, come estraneo all'esecuzione n° 20666, non aveva alcun diritto a eontestare il credito della moglie ne all'ufficio correva l'obbligo di assegnarIe i1 termine di 10 giorni per farsi attrice. Se il ricorrente, ricevuta comunicazione della graduatoria .. )ntendeva contestare il credito della moglie Schlatterer, avrebbe dovuto fa rIo entro il 'termine e nelle vie di legge (art.
LEF). Non aveudolo fatto, quel eredito non puo piiI essere oggetto di contestazione. D. -Da questa decisione Feltriuelli ricorre al Tri- bunale federale. Considerando in diritto :