Art. 83 al. 2, Art. 88 al. 2, Art. 166 SchKG; effect of the debtor’s action for declaration of non-existence of debt on continuation deadlines. The action under Art. 83 al. 2 SchKG neither suspends nor interrupts the peremptory one-year period for requesting seizure under Art. 88 al. 2 SchKG; the creditor may nevertheless preserve the proceeding by requesting provisional seizure under Art. 83 al. 1 SchKG. By contrast, for bankruptcy proceedings, the time during which the debtor’s action is pending is not counted under Art. 166 SchKG, because the provision applies generically to opposition-based litigation aimed at judicial determination of the existence or non-existence of the claim. The creditor is not obliged, in order to avoid forfeiture, to request the inventory under Arts. 83 and 162 SchKG, as this measure is discretionary and not an essential enforcement step.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- il legislatore supponeva ehe, non' ostante la eessaziono delle ostilita, ehe potesse per avventura sopravvenire. Ia guerra non dovesse ritenersi ( finita agli effetti della . ordinanza in questione prima deI 31 dieembre 1919. Vero si e ehe l'art. 10 delI' ordinanza deI 5 gennaio 1917 non parIa ehe della proroga per a restituzione dei eapitali ; ma e fuori di dubbio ehe essa debba estendersi anehe agli interessi seaduti nell'intervallo, perehe le stesse ragioni ehe militano in favore della proroga dei pagamenti deI eapitale, militano in favore di una dilazione deI versa- mento degli interessi. E neanche puo essere di ostaeolo aHa rieevibilita della domanda la eireostanza, ehe essa fu interposta posterior- mente aH'epoea in eui, fra le potenze maggiori, le osti- lita erano ehiuse e la pace e intervenuta. E fuori di dubbk ehe le difficolta eeonomicIle eeeezionali, di eui l'industria degli alberghi ebbe a patire durante la guerra, perdurarono oltre la stagione estiva deI 1919. Ove poi si eonsideri ehe la proroga degli interessi scaduti a fine giugno 1919 avrebbe potuto esser ehiesta nel 1918 0 al prineipio deI 1919 (dunque prima della eonclusione della pace), non si rav- vede ragione aleuna per dichiarare irrieevibile una domanda per il solo motivo ehe il debitore aspetto, per introdurla, ehe gli interessi da prorogarsi fossero seaduti. Per quanto ha traUo alle altre eondizioni di anunis- sione della proroga giova osservare : ehe l'impossibilita, neUa quale il debitore si trova di adempiere i suoi impcgni sia dovuta agli avvenimenti di guerra, e gia 8ta1o cons1atato dal Tribunale federale nella sentenza precitata del 26 febbraio 1919 e non e, deI resto, eontestato. Il faUo, ehe Naeke non ebbe a pagare gli interessi seaduti uel 1918 entro i termini prorogati, non costituisce prova assoluta ehe esso sia definitivamente insolvente (art. 1° cif. 2 ordinanza 2 novembre 1915). Sta in faUo che il suo bilancio, a fine giugno 1918, era attivo per 7000 a 9000 fr., somma ehe puo riternersi ragguardevole data la poea importanza della sua azienda. D'altro canto, und Konkurskanmler. No 6. 15 a prescindere dagli interessi seaduti nel frattempo, non risulta dagli atti ehe la sua posizione siasi dal febbraio 1919 talmente peggiorata da renderlo definitivamente oberato. Giova inoltre rilevare ehe Nacke, malgrado le persistenti diffieoltä. dei tempi, ha potuto pagare, nell'in- tervallo, tutto il debito suo verso la Banea dello Stato per gli interessi seaduti a giugno 1918 e gran parte di quelli dovuti a Guglielmo Graf. 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gli interessi scaduti il 30 giugno 1919 a favore di Gu- glielmo Graf edella Banca dello Stato possono senz'alcun dllbbio essere prorogati al 30 giugno 1921 (art. 5 dell'or- dinanza 5 novembre 1915). Inveee gli interessi di 580 fr. 75 a favore della Banea Svizzera-Amerieana non possono essere prorogati a di la deI 31 dicembre 1920, poiche I'interesse scaduto il30 giugno 1918 e tuttora insoluto. Gli interessi sugli interessi prorogati saranno da pagarsi al 5% in conformitä. delI' art. 10 al. 1 c 2 ordinanza 2 no- vembre 1915. La Camera esecuzioni e /allimenli prolluncia : Il ricorso e ammesso eIn domanda di proroga deI 15 gen- naio 1920 aecolta nel senso ecc. 6. Sentenza. S ma.ggio 1920 nella causa Siebenma.nn. L'azione di constatazione dell'inesistenza deI debito prevista dall'art. 83 al. 2 LEF sospende il decorso deI termine per chiedere Ia dichiarazione deI fallimento,non quello dell'art. 88 al. 2 LEF per chiedere i1 pignoramento. Onde prevenire la perenzione della domanda di dichiarazione deI fallimento iI creditore non e tenuto a domandare l'allestimento dell'in- ventario secondo gli art.83 e 162 LEF. ..01. -113 novembre 1916 Marta Siebenmann promuo- veva esecuzione in via di pignorameu to 0 di concorso eontro
16 Entscheidungen der SchuldbetreIbungs- Gottlieb e Una Siebenmann. Hotel-Pension Siebenmann in Orselina, con due precetti esecutivi separati, il prima diretto contro Gottlieb Siebenmann per un credito di . 4500 fr., il secondo contro Una Siebenmann per 27,500 fr. (precetti esecutivi Ni 19,457 e 19,458). L'opposizione interposta essendo stata rimossa provvisoriamente con sentenza deI 23 febbraio 1917, i debitori promosSero il 20 marzo 1917 l'azione di constatazione dell'inesistenza deI debito a stregua dell'art. 83 a1. 2 LEF. Il 21 ottobre 1919 l'azione veniva ritirata e la causa cancellata dal ruolo con decreto dei 24 ottobre 1919: in seguito di che, nel febbraio 1920 (la data esatta non risulta dagli atH), la creditrice chiedeva Ia prosecuzione dell eseeuzioni Ni 19,457 e 19,458. B. . L'ufficio di Locarno, pur ritenendo ehe i due debitori fossero soggetti alla proeedura di fallimento, vi si rifiuto pretendendo ehe le esecuzioni fossero perenti. In questo modo di vedere convenne anche l' Autorita cantonale di Vigilanza coHa querelata deeisione sulla base dei motivi seguenti: Per i1 disposto delI'art. 86 a1. 2 LEF il diritto di clriedere il pignoramento si estingue decorso un anno dalla notifica dei precetto. Questo termine non e sospeso dalla procedura di rigetto delI'opposizione, Ia quale era dei resto gia definita colla sentenza deI 23 feb- braio 1917. La domanda di prüSeguimento in data dei febbraio 1920 era quindi tardiva. Per mantenere in vita i due precetti eseeutivi, la creditrice avrebbe dovuto chiedere la formazione dell'inventario asensi degli art. 83 al. 1
e 162 LEF. C. -Da questa decisione, intimatale il 23 aprile 1920. la creditrice ricorre al Tribunale federale nei modi e nei termini di legge. Considerando in diritto: 1° -Una prosecuzione delle esecuzioni Ni 19,45 e 19,458 sarebbe infatti tardiva ne potrebbe piiJ essere chiesta se le dette esecuzioni doyessero essere proseguite in und Konkurskammer. N0 6.
via di pignoramento. Il termine perentorio di un anno previsto dall'art. 88 al. 2 non viene ne sospeso ne inter- rotto dall'azione che tende alla dichiarazione di inesis- tenza deI debito secondo rart. 83 al. 2 LEF. Ottenuto il rigetto provvisorio, il creditore puo, mal- grado Ia pendenza dell'azione precitata, chiedere il pignoramento provvisorio (art. 83 al. 1 LEF) : se non 10 fa, il termine di eui all' art. 88 al. 2 eontinua a decorrere. Nel caso in esame. Ia domanda di proseeuzione tu inter- posta Iungo tempo dopo ehe il termine di un anno era trascorso dal giorno della notifica dei precetH in ques- tione (3 novembre 1916 a febbraio 1920) e anche da quello in cui fu pronunciato il rigetto provvisorio (23 febbraio 1917 : v. art. 88 al. 2 LEF). 2° -Diversa e Ia situazione se le esecuzioni devono essere proseguite per via di fallimento. A mente dell'art.
LEF, il diritto di chiedere il fallimento si estingue bensi col decorso di un anno meno venti giorni (cfr. art. 159 e 166 LEF : termine per chiedere il falJimento daUa notifica della comminatoria). ma il secondo alinea dell'art. 166 soggiunge, ehe ove sia stata fatta opposi- zione. (i non si computa il tempo trascorso dal giorno . in cui l'azione fu promossa a' quello della sua giudiziale definizione I) . Questo disposto e, secondo Ie ragioni che 10 aettarono, da eomprendersi in modo generieo, vale a dire da applicarsi tauto all'azione di eonstatazione deI credito coneessa al creditore cui fosse stato negato il rigetto dell'opposizione, qnanto a quella di dichiarazione d'inesis- tenza deI debito spettante al debitore a mente dell'art.
aL 2 LEF, poiehe ambedue sono provvedimenti pro- vocati dal debitore in seguito all'opposizione da esso interposta e tendono a far constatare giudizialmente l'esistenza od inesistenza deI credito per cui si domanda il faUimento. Una soluzione diversa eondurrebbe alIa eonseguenza intollerabile ehe il creditore potrebbe essere escluso dal diritto di ,.proseguire l'esecuzione in base al precetto ehe l'ha introdotta -il che significherebbe in AS 46 lH -111::/1)
18 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- realta l'annullamento dell'esecuzione -ove la causa di disconoscimento deI debito durasse oltre il tennine pre- visto dall'art. 166 LEF. D'altro canto, non risulta dalla legge che onde preve- nire la perenzione della domanda di comminatoria di fallimento il creditore debba instare par la formazione dell'inventarlo previsto dagli art. 83 e 162 LEF. Questa misura e posta dalla Iegge naUa facolta deI giudice deI fallimento che puö, malgrado l'istanza deI creditore, tra- lasciarla, ove non la reputi opportuna : essa non e dunque provvedimento essenziale di esecuzione la cui inosservanza potrebbe essere di nocumento al creditore. Se si tratta di esecuzione in via di fallimento, la domanda di prosecuzione deI febbraio 1920 non puö ritenersi tardiva. Infatti, dedotto il lasso di tempo durante il quale l'azione di disconoscimento resto pen- dente (20 marzo 1917 a 27 ottobre 1919), cioe oltre due anni e mezzo, non erano trascorsi piu di 8 mesi e mezzo dalla notifica dei precetti esecutivi all'insinuazione della domanda di prosecuzione. L'incarto non fornisce lementi sufficiellti per deci- dere quale delle due forme di esecuzione sia applicabile in concreto. Il rkorso non puo. quindi essere ammesso ehe nel senso dei molivi. La camera esecuzioni e jallimenti prollullcia : 11 ricorso e ammesso nel' senso dei considerandi. und Konkurskammer. N° 7. 1'1 B. SANIERUNG V. EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER 7. Beschluss vom 18. Mai 1920 i. S. Societe du Chemm de fer funiculaire Interlaken-Harder. BRB vorn 25. April 1919. Abweisung eines Gesuches um Ein- leitung des Verfahrens nach dei' GGV und Verweisung der Unternehmung auf den Weg des Nachlassverfahrens, wenn die Sanierung sich nicht mit den in Art. 16 GGV genannten Eingriffen in die Gläubigerrechte, sonrlern nur mit weiter- gehenden Eingriffen nach Art. 17 GGV erreichen lässt. A. -Die Sochnte du Chemin de fer funiculaire Inter- laken-Harder mit Sitz in Interlaken wurde am 31. Au- gust 1905 gegründet. Ihr Zweck ist der Bau und Betrieb einer Drahtseilbahn von Interlaken auf den Harder und eines Hotels ersten Ranges auf dem Harderkulm. Das Aktienkapital beläuft sich auf 700,000 Fr., ein- geteilt in 1400 Aktien a 500 Fr. Das in der Folge aus- gegebene 4% % Obligationen anleihen beträgt 700,000 Franken, zerfallend in 1400 Titel a 500 Fr.; es ist sicher- gestellt durch ein Pfandrecht I. Ranges auf der Bahn- anlage (Art. 9 VZEG) im Betrage von 700,000 Fr. und ein Pfandrecht I. Ranges bis zum Betrage von 100,000 Fr. auf dem Restaurant Harderkulm mit dazu gehörenden Liegenschaften und auf der Wasserleitung nach Hab- kern. Nach' den Anleihensbedingullgen sollten vom