Interpretation of a testamentary disposition designating the testator’s “nipoti”; local linguistic usage and subjective testamentary intent. The determination of the meaning attached by local usage to a term employed in a will is a question of fact and, as such, escapes federal review under Art. 81 OCF. If, according to the local meaning accepted by the cantonal judge, the expression covers both first- and second-degree descendants of siblings, the party relying on a restrictive meaning bears the burden of showing special circumstances from which an intent to exclude one of those groups may be inferred. Failing such proof, the broader local meaning prevails (consid. on merits).
I. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 83. Sentenza aa dicembre 19a1 deUa. seconda. sezione civUe nella causa J3ezzola. e Consorti contre Pa.squa.li e COnsorti. La eonstatazione, ehe nel linguaggio eomune Ticinese l'es- pressione nipoti eomprende anche i figli dei figli di fra- telli e sorelle deI testatore ( pronipoti in senso proprio) e una questione di fatto ehe sfugge all' esame deI Tribu- nale federale. -Quesito di diritto e inveee, se, in un 'aso speeiale, esistallo motivi per ritenere, ehe, malgrado quell'es- pressione di senso generieo, il testatore abbia inteso es- c1udere dalla sueeessione i pronipoti. -Nella fatispeeie la risposta e negativa. A. -Il 4 febbraio 1920 moriva in Comologno l'Ing. Modesto Bezzola quondam Giacomo lasciando un tes- tamento deI seguente tenore: COMOLOGNO, 13 ottobre 1919. Memore di quanto feee per la famiglia lascio aHa . signorina Tersilia Tonacini in assoluta proprietä. qU8nto posseggo nel monte Telengo Ni di mappa 2080, 2080 a , 346, 347 %. AHa medesima in usufrutto sua vita natural durante quanto posseggo nel monte Ligunei Ni di mappa 1129, 1242, 251, 254, il boseo sotto Cortella N° di mappa 2218. Avra pure diritto ad un appartemento nella easa della Barea eon relativo appezzamento di orto. ) Potra seegliere tra i miei vestiti, bianeheria, eal- zature quanto le eonvenga (eompresa la pezza di panno ehe si trova eucita nei giornali). Cappella Ronehetti 1571. AS 47 II -1921
Erbrecht. o 83. AHa terra di Spruga cedo ogni mio diritto su quella )) Cappellania. . ) Il rimanente della mia sostanza ai nipoti.)) Eredi Iegittimi delde cuius a sensi dell'art. 458 al. 3 CCS sarebbero stati i discendenti di un fratello (Federico) e di due sorelle (Clara e Costantinta) premorti, vale a dire 6 nipoti (gli attuali convenuti) e 8 pronipoti (gli attuali attori). I quali ultimi, con petizione dell'8 febbraio 1921, citavano i primi direttamente davanti il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino proponendo si giudicasse: 1
E riconosciuta negli attori Ia qualita di eredi ) deI fu Ing. Modesto Bezzola, gia in Comologno. ) 2
Il riparto dell'eredita sara fatto per stirpe, tra ) i discendenti delle sorelle edel fratello deI de cuius, )) premorti. 3
Subordinatamente: Detto riparto sara fatto per ) teste, tra gli attori e i convenuti. ) 4
Piu subordinatamente: Il riparto sara fatto )) per teste tra i nipoti viventi e decessi, quest'ultimi )) rappresentati dai Ioro discendenti. La tesi principale sostenuta dagli attori consiste nel dire ehe tanto essi, pronipoti, che i convenuti (nipoti) devono ritenersi eredi testamentari, l'asse ereditario dovendo anzi1:utto essere diviso in stirpi, vale a dire in tre parti eguali tra gli ere!ii del fratello (Federico) e delle sorelle (Clara e Costantina) premorti. Con risposta deI 15 febbraio 1921 i convenuti con- chiudevano domandando il rigetto della petizione. A Ioro modo di vedere,essi soli hanno diritto a succedere secondo il tenore letterale deI testamento. B. -Con sentenza deI 18 maggio u. s. il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino giudicava:
La petizione di causa e ammessa nel senso ehe e ricor;osciuta agli attori Ia qualita di eredi deI testa- tore.
L'eredita deve essere divisa per stirpe secondo Erbreo.:hL N° 83.
Ie norme den'art. 458 ces, spese e ripetibili a carico dei convenuti. I motivi della sentenza sono in sostanza i seguenti : Seeondo il linguaggio comune ticinese l'espressionc nipoti ) significa non solo i figli e le figIie di sorelle e fratelli,ma anche i discendenti dei primi (pronipoti maschiIi e femminili). Che nel caso in esame il testatore non abbia avuto motivo speciale per escludere dalla sueeessione i pronipoti, e dimostrato dagli atti e prin- cipalmente dalle deposizioni dei testi Pedrotta e Ter- silia Tonaeini. C. -Da questa sentenza i eonvenuti hanno pro- dotto appellazione al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diriltl) :
(Questioni di forma).
Nel merito il punto cardinale della causa, vale a dire la questione di sapere se nel linguaggio volgare tieinese l'espressione nipoti II eomprenda non solo i figIi di fratelli e sorelle (nipoti in senso strettamente proprio), ma anehe i figli di questi figli (pronipoti in senso teenieo e proprio) e una questione di mero fatto ehe sfugge all'esame di questa Corte in virtu dell'art. 81 OCF. Ma anche a prescindere da questo preciso disposto di legge ehe, su questo punto, obbliga la Corte ad accettare senz'altro l'opinione deI primo giudice, e evidente ehe il Tribunale federale non potrebbe seos- tarsene poiche si tratta di determinare Ia portata di una espressione seeondo il senso attribuitole dal lin- guaggio Ioeale, ovvio essendo ehe dell'uso Ioeale niuno e meglio in grado di eonoscere ehe appunto il giudice deI luogo. Ci6 pasto, la sola questione da decidersi e quella di sapere se nel easo particolare il testatore abbia inteso usare il termine nipoti nel senso comunemente ae- eettato nel Cantone Ticino (vale a dire in sense esten-
sivo) 0 piuttosto l'abbia inteso in senso restrittivo. eioe eonforme alla lettera : in altri termini, oeeorre deeidere se esistono motivi eoneludenti per ammettere ehe il testatore abbia voluto avvantaggiare solo una parte delle persone ehe nel linguaggio eomune eadono sotto l' espressione in questione (vale a dire i nipoti propria- mente detti) ed eseluderne l'altra (eioe gli attori, pro- nipoti). Di tale questione, ehe e questione di diritto come quella ehe eoneerne l'interpretazione della volonta deI testatore, questa Corte pub invero eonoseere libera- mente e sovranamente: ma anehe su questo punto non ha motivo per dissentire dalla soluzione aceolta in sede eantonale. Dato infatti ehe, secondo una inter- pretazione insindacabile, il termine nipoti usato dal testatore abbraeeerebbe tanto i discendenti di primo corne quelli di seeondo grado di fratelli 0 sorelle, spet- tava aHa parte ehe intendeva eseludere l'altra dall'ere- dita (vale a dire ai nipoti eonvenuti) il dimostrare ehe malgrado il termine di senso generieo usato, il testatore, per motivi speeiali, aveva inteso favorire solo i nipoti e privare della sueeessione i pronipoti. Ma tale prova i eonvenuti non pure non hanno raggiunto, ma nemmeno seriamente tentata. Per il eonverso, oeeorre ritenere ehe agli attori e rieseita la prova ehe il testatore ha voluto favorire in egual modo gli uni e gli altri. De- pongono infatti i testi Vittore Pedrotta e Tersilia To- naeini, assunti dalla parte attriee, ehe il de euius, per- sona 10ro ben nota, affezionava egualmente nipoti e pronipoti e se pure qual ehe preferenza aveva, era a favore di alcuni dei piceolinil , eioe dei pronipoti. M- serisee inoltre il teste Gamboni, pure assunto dagli attori, ehe all'epoea della morte deI testatore tutti i parenti si trovavano in buone relazioni seeo lui, cir- eostanza questa ehe pure sta a conforto dell'opinione deI giudiee cantonale ehe nessuna emergenza proeessuale permette di asserire ehe il testatore abbia inteso esclu-
dere i pronipoti dalla sueeessione per devolverIa uni- eamente ai nipoti. Meno eerta e la soIuzione deI quesito se l'istanza cantonale abbia fatto della legge buon governo di- ehiarando ehe il riparto della suecessione dovesse av- venire per stirpi a senso dell'art. 458 CCS. Ma questa questione sfugge all'indagine di questa Corte per volonta delle parti. Gli attori infatti hanno proposto eome do- manda prineipale questo rnodo di divisione ehe, aecet- tatoldall'istanza cantonale, non hanno fatto ne pote- vano fare oggetto di rieorso. I eonvenuti dal canto loro si,sono limitati a proporre 1a reiezione pura e sernplice della petizione, senza proporre la questione subordi- nata deI modo di divisione della suecessione per il easo in cui gli attori dovessero venir ritenuti coeredi; 11 Tribunale federale prononcia: L'appellazione e respinta.