Art. 46 Abs. 2 BV; intercantonal double taxation and deductibility of debts in wealth taxation. A cantonal rule that allows deduction only of debts owed to creditors taxable in the canton is incompatible with the constitutional prohibition of double taxation insofar as it is applied intercantonally. Since claims are taxable at the creditor’s domicile, the debtor may not be charged, through denial of the deduction, with a tax burden corresponding to wealth that is not taxable in the canton. This applies also where the debt is secured by mortgage. Separate income assessments remain subject to proof; absent evidence that the assessment is arbitrary, a complaint against the income figure is dismissed (consid. 1-3).
presso il Tribunale federale chiedendo ehe latassazione della sua sostanza venga modifieata. defalcandone il debito di 150,000 fehi. e quella della sua rendita ridotta da 6400 fchi. a 4000 fchi. Il ricorrente investe la de- cisione di incostituzionalitä. in generale ed in parti- colare. diincompatibilitä. coll'art. 4 CF. C. -Nella sua risposta al ricorso la Conmlissione allega: Quanto all'importo della rendita. si tratta di. un puro apprezzamento, poiehe Ia crisi degli alberghi fu diversa in intesitä. da regione a regione, da albergo ad alb ergo. La tassazione si riferisce all'esercizio fiscale deI 1919. In quest'anno rUnione di Banehe Svizzere non aveva ancora sede od agenzia in Locarno. Cib es- sendo, il debito ipotecario professato verso un ente ehe nel 1919 aveva il suo domicilio in altro Cantone, non puö essere dedotto (art. 4 legge speciale sull'imposta di guerra, art. 8 Iegge trib. comune). Dietro speciale richiesta, il ricorso fu comunicato anche al Consiglio di Stato deI Cantone Ticino, il quale conchiuse per il rigetto affermando in sostanza: Ii principio secondo il quale sono defalcabili solo i debiti professati verso persone od enti obbligati all'imposta nel Cantone e antieo diritto tributario ticinese e ne costituisce uno dei punti cardinali. E importante 80- pratutto perehe, secondo l'art. 35 della legge tributaria comune, esso vale anche nei riguardi dell'imposta co- munale, tra Comune e Comune. Se si ammette Ia de- duzione dei debiti sugli stabili quando i crediti eorres- pondenti non sono soggetti ad imposta nello Stato e nel Comune, una parte deI valore della sostanza stabile, ehe potrebbe essere anche la parte maggiore, sfuggirebbe all'imposta. Non si comprende come il ricorrente possa invocare l'art. 4 CF. Non esiste disparitA di trattamento. Se per effetto di uu debito, il cui importo non e dedu- cibile seeondo una Iegge ehe e applicata indistintamente a tutti i cittadini, Mantel viene effettivamente colpito per una riechezza ehe non possiede, esso deve essere
,392 Staatsrecht., considerato eome eon,tribuente per . eonto dei ereditori ehe domiciliati in . altro Cantone, 10 Stato tieinese non pu6 assoggettare direttamenteallnimpostanL'Unione di Banehe Svizzere ha il suo domi ;illo in' altJ;'o Cantone. dove soggiaee all'imposta. E benst vero ehe h due suecursali nel Tic.ino,a Loearno ed a Lugano. Ma esse vi pagano imposta per soli 900,000 fehi. di sostanza mobile, eioe,per .una minima parte dei erediti ehe esse posseggono verso persone dominiliate nel ,c.:anton . Se fosse alnmissibile. la tesi deI riceorrente, scompan- rebbero parncehi milioni di enti impombili. ostegn deUa sua tesi, .ehe dichiara affatto eompatIbile 'eogb art. 4 e 46 CF, il Consiglio di Stato. invoea le sentenze deI Tribunale federale nelle cause Vicques contro Berna dell'8 febbraio 1905, Curti del30settembre 1881 e Bau- mann deI 23 aprile 1880. Considerando in diritto :
-Sul primo punto (riduzione della rendita da 6400 fchi. a 4000 fchi.) il gravame per diniego di gius- tizia e manifestamente infondato. Che per il proprieta- rio 0 gerente dell'Hotel du Lac una tassazione 6 0 feni. di rendita sia eosl esagerata da, sembrare arbitrana, non e verosimile" e il ricorrente non l'ha dimostrato. Il ricorso non contiene neanche un prineipio di prova ehe nel 1919, anno cui l'imnosta di guerra si riferisce, esso non abbia conseguito Ia,modesta rendita di 6400 fchi. . 2
-Per quanta edella deducibilitil deI debito ipo- tecario di 150,000, fehi. (questo: importo non e contes- tato, come tale, ne dal Consiglio di Stato ne dallJ:!. Com- missione di ricorso), non oeeorre ricercare se, nel 1919, eioe . nell'anno al quale l'imposta. di guerra si riferisce. l'Unione di Bauche Svizzere con domicilio central nella Svizzera interna '. aveva, gia una sede . secondaria nel Cantone soggetta alnntposta can:tonale. Infatt . e essa l'aveva." il debit .. sarebbe ,da defalcars1 1ß forza dell' art. 8 deHa , J,egge; triputaria comune e 4 Doppelbesteuerung. N° 45.
della legge speciale. Se invece non l'aveva. la defal- eazione deve essere. pronunciata in base aHa giuris prudenza deI Tribunale federale gia sancita in diversi easi (sentenze nelle cause Zufferey contro Vallese e Meyer contro Ticino delI
Iuglio u s. ecc.), nei qualiil Tribunale federale ha dichiarato essere ineompatibile eoll'art. 46 al. 2 CF UD disposto che in materia d'imposta sulla sostanza limiti Ia . defalcazione d,ei debiti deI eontri- buente a quelli professati verso persone 0 enti obbli- gati all'imposta nel Cantone. I motivi della sentem;a, Meyer eontro Tieino, deI 1
lugJio u. s. applicabili anehe alla fattispeeie, sono i seguenti : a) Astregua della giurisprudenza deI Tribunale federale i erediti. compresi quelli garantili da pegno immobiliare, sono da assegnarsi alla sostanza mobiliare e vanno soggetti all'imposta deI Iuogo dove e domiei- Cl liato il creditore. Ne segue che al' Cantone ove dimora il debitore e dove giace il pegno non spetta diritto qualsiasi ad imporli. Equesto principio ammesso gia dal Consiglio federale (risoluzione 28 ottobre 1864 neUa eausa Paris e 18 luglio 1866 nella causa Tavel) e che il Tribunale federale ha eostantemente consi- derato eome nonna fondamnlltale nelle questioni intereantonali di doppia imposta (cfr. ad es. RU 4 p. 338 motiv ) 20; p. 529; 5 p. 150; 6 p. 345; 9 p. 16 ; 41 I p. 181 e 187). 'Da questa nonna risulta anzitutto ehe ilcreditore dimorante in. altro CMtOlle non puo essere assoggettato all'imposta nel Cantone di domicilio deI debitore. Ma essa mira, inoltre, a salvaguardare il debitore da un aggravio ingiustificato. In altri ter- mini: se detta norma libera il creditore domiciliato ( in altro Cantone da una doppia inposta. cio non deve avvenire a carico deI debitore domieiliato nel Cantone dove giace il pegno. Per soddisfare 8H'art. 46 al. 2 CF non basta quindi ehe H Cantone di domi- ( eilio deI debitore si astenga dall'imporre H, creditore e rispetti in tal modo Ia sovranita .fiscale del Cantone di
domicilio: occorre, inoltre,che rinunci a pretendere l'importo fiscale, ehe gli sfugge, dal debitore soggetto alla sua sovranita. Esso e tenuto,. in altri termini, a defalcare . d311a sostanza di quest'ultimo i debiti anche se professati di fronte ad un ereditore domici- Iiato in altro Cantone. Decidendo altrimenti si giunge- (I rebbe, praticamente, a rendere il debitore responsabile. a guisa di un terzo. di un importQ non dovuto dal creditore a1 Cantone dove giace 10 stabile ipotecato, inasprimento questo dell' onere fiscale deI debitore ehe si appalesa inconciliabile coll' art. 46. poiche cos- tituisce vioiazione deI divieto di doppia imposizione nei rapporti intercantonali. )) b) Questa. soluzione che e, come fu detto, una eon- ( seguenza. Iogica e necessaria della norma di diritto federale secondo 1a quale, nei rapporti intercantonali, Ia sovranita fiscale spetta al Cantone di domicilio (I deI creditore. non e in urto neanehe con altre sen- I( tenze, che pur non concernendo direttamente l'ipotesi (I deI caso, sono dirette ad interpretare l'art. 46 CF e ( a determinarne il contenuto giuridico. Nella sentenza Bucher e Durrer 16 maggio 1878 (RU 4 p. 333 e seg.) il Tribunale federale ravvisa una viola,zione della so- l( vranita fiscale deI Cantone di domieilio deI creditore ipotecario nel tentativo fatto dal Cantone di domicilio deI debitore di assoggettar i crediti aIl'imposta sulla sostanza nella persona di quest'ultimo. Nella sentenza Hauser (RU G p. 348) il Tribunale federale, nuova- (mente dietro ricorso deI debitore ipotecario, diehiara : In base al divieto costituzionale di doppia imposta (I non e lecito al Cantone di domicilio deI debitore ipo- tecario di esigere da questi, in quallta di proprietario deI fondo, il pagamento dell'imposta; e ciö neanche ove il debitore. secondo la legislazione interna canto- nale, non fosse da considerarsi che come rappresen- (I tante deI ereditore, vale a dire dovesse solvere l'im- I( posta, non per proprio conto. ma a spese deI creditore Doppelbl".steuerung. N° 45.
e . gli . fosse lecito dedurla dall'interesse ipotec1lfio. Questa giurisprudenza, ehe fu applica,ta anche in altri casi (sehtenza Stadlin, RU 4, p. 526). il Tribunale federale ha pure mantenuto nella causa piiJ. recente. Hautle contro Appenzello Esteriori, dichiarando ; .La quota d'imposta corrispondente al credito ipotecarionon pUD essere messa, a carico deI proprietario dello stabile anchequando secondo il diritto cantonale qllesti avesse la facoita di dedurla daU'interesse ipotecario. Decidendo altrimenti l'imposta finirebbe per cadere a carico del debitore proprietario dello stabile poiche. secolldo il diritto federale, il creditore ipotecario non ha l'obbligo di lasciarsela imputare sugli interessi ecc. (RU 43 I p. 196, motivo 20). II c) Indarno obbietta il Consiglio di Stato deI Cantone TicillO che la decisione che precede e inconciliabil colla sentenza deI Tribunale federale nella causa, Comune di Vicques contro Berna dell'8 febbraio 1005 (RU 31 I p. 45) ed altre simili. Quella sentenza non h3 valore pregiudiziale dall'attuale perche .. diverse ( ne sono in punti essenziall le condizioni difa,tto. III quel caso si trattava dell'imposta jondiaria, chiesta al debitore ipotecario, e non, come nel caso in esame. di un'imposta ehe porta sull'insieme della sostanza, Ma anche a prescindereda questa differenza di fatto, la selltenza Vicques e basata ancora sulla massima della sovranita illimitata deI Cantone dove si trova 10 stabile. Ma la giurisprudenza pift recente deI Tri- bunale federale ha essenzialmente ristretta quella sovranita a favore deI Cantone di domicilio deI cre- ditore ed ha delimitato gli attributi dei Cantoni in ( conflitto in un modo che meglio soddisfa al prineipio dell'art. 46 al. 2 CF ed ai legittimi interessi delle parti. 30 -Da quanta preeede risulta ehe, nei rappofti inter- canlonali, il principio insito neU'art. 8 deUa legge tri butaria ticinese, secondo il quale la defalcazione dl debiti e limitata a quelli di eui il creditore sia obbligano A": 'tB T -1 : 22
ruI'imposta sulla sostanza nel Canf:one, e ineompatibile eoll'art. 46 al. 2 CF. Dedotta da quest disposto,l'attuale deeisione, ehe ha tratt solo ai rapporti intercantonali, non vale nei rapporti intereomunali, vale a dire tra Comune e Comune (v. risposta deI Consiglio di Stato). Nei rapporti internazionali la questione, ehe non e da decidersi nel easo in esame, rimane riservata. Epossibile ehe questa decisione di prineipio causi qualche perturbazione nel sistema fiscale ticinese, come rilevail Consiglio di Stato e come aveva giS. rilevato il Consiglio di Stato deI Cantone di Vallese nella causa analoga Zuffere.y. Ma siffatte eonsiderazioni di oppor- tunits. non ponno prevalere sulle ragioni di diritto sopraindicate. DeI resto, Ie ripereussioni della sentenza sul sistema fiscale cantonale appaiono di molto mitigate peril fatto ehe, eome e detto piu soprs. y essa non trova applicazione nei rapporti comunali. 11 Tribunale /ederale pronuncia : Per quanto concerne la tassazione della sostanza il ricorso e ammesso. Dalla sostanza deI ricorrente deve quindi essere dedotto il debito ipotecario di 150,OOO.fchi.verso l'Unione di Banche Svizzere. Il ricorso e respinto per quanto ha tratt 0 aHa rendita Doppelbesteuerung. N° 46. 46. Urteil vom 14. Oktober 1929 i. S. Bra.nn A.-G. - gegen Landessteuerkommjssjon Appenzell A.-Bh.
Beschwerde aus Art. 46 Abs. 2 BV. Rekursfähige kantonale Entscheide. Bestimmung eines kantonalen Steuerge- setzes, wonach Begehren um Ermässigung der bisherigen Einschätzung für das neue Steuerjahr bis zum August des laufenden Jahres einzureichen sind. Die daraus sich ergebende Folge, dass das Ergebnis eines mit dem Ka- lenderjahr zusammenfallenden Geschäftsjahres erst im zweitfolgenden Jahre für die Steuereinschätzung berück- sichtigt werden kann, verstösst nicht gegen das Doppel- besteuerungsverbot, auch dann nicht, wenn für die Ein- schätzung in den übrigen Kantonen, wo das Unternehmen noch Niederlassungen hat, auf eine andere Geschäfts- periode abgestellt wird. A. -Nach der Vollziehungsverordnung zum Steuer- gesetz von Appenzell A.-Rh. findet eine eigentliche Selbsttaxation der Pflichtigen nicht statt, wohl aber, und zwar im Herbst jedes Jahres, eine amtliche Revision der Steuerregister mit Wirkung für das folgende Jaht. Nur diejenigen Pflichtigen, deren Ansätze verändert werden, erhalten eine Taxationsanzeige, wobei innert 14 Tagen der Rekurs an den Regierungsrat ergriffen werden kann ( 4). In 5 Vollziehungsverordnung ist bestimmt: (( Wünscht ein Steuerpflichtiger eine Re- duktion seines Steueransatzes für das neue Steuerjahr, so hat er sein Gesuch bis Ende August dem Haupt- mannamte einzureichen. Wird diese Frist versäumt, so kann nachher eine Veränderung des Ansatzes nur dann vorgenommen werden, wenn die Vermögens-und Erwerbsverhältnisse erheblich andere geworden sind. B. -Die Rekurrentin Firma Brann A.-G., hat ihren. Hauptsitz in Zürich. Sie betreibt Warenhäuser in Zürich und in verschiedenen anderen Kantonen Eine solche Niederlassung findet sich auch in Herisau. Für das Steuerjahr 1921 wurde die Rekurrentin in Herisau auf 60,000 Fr. Vermögen und 8000 Fr. Einkommen