Art. 97, 363, 365, 376 CO; contract for work with material supplied by the employer: burden of proof and duty to insure; the contractor who invokes force majeure to excuse non-performance must prove the exculpatory facts, including the absence of fault. The duty of due care under Art. 365 CO does not, as a rule, imply a general obligation ex officio to insure the supplied material against foreseeable risks. Such an insurance duty may arise only from special circumstances, notably where the contractor must warn an uninformed employer of the danger or exceptionally act immediately for the employer’s account. Custom must be proved and cannot be presumed from isolated indications (consid. 1).
514 Obligationeurecht. N0 80. mes dans ce sens que la demande est rejetee et que les frais et depens des instances cantonales -ä fIxer par la Cour de Justice civile -sont mis a la charge de la partie demanderesse. SO. Bentenza. a9 dicembre 1994 della 1 a Belione civile nella causa Allidi contro Cattori. Contratto di appalto nel quale Ia merce fu somministrata dal committente. A chi spetta la prova deI caso fortuito di cui all'art. 376 eap. 1 CO? In quale ipotesi potrebbe all'ap- paltatore ineombere l'obbligo di assieurare, per conto deI committente, Ia meree ehe questi gli ha somministrata. A. -Nel novembre 1922 l'attore Emilio Allidi in Lugano, commereiante in legnami e in forniture di pavimentazioni in legno, incaricava Massimo Cattori, segheria meccanica e fabbrica di pavimenti d'abete e larice in Bellinzona, dellalavorazione e dell'essiccazione di una partita di listoni pavimenti pichpine-rift greggi ll, da fornirgli dal committente. Intesesi le parti sulle condizioni deI negozio (mercede ecc.), un primo vagone di pitchpine veniva spedito da Allidi al Cattori, il quale iniziava, tosto il lavoro assunto ponendo parte della merce neU'essiccatoio. Se non ehe, in segnito ad incendio avvenuto il 26 novembre 1922, quella merce andava perduta. Comunicato il sinistro ad AHidi, questi teneva contabile deI danno il Cattori, il quale, pur deelinando ogni responsabilita eomecebe l'ineendio fosse avvenuto per mero caso fortuito, offriva di versargli la somma di 1500 fchi., per la quale egli aveva assicurato la merce propria eontro l'incendio, nel caso in eui gIi fosse rie- seito di ottenere detta somma dalla Soeieta assicuratrice La Basileese ll. La proposta fu respinta da Allidi, il quale, eon petizione 13 dicembre 1922, introdotta direttamente davanti il Tribunale di Appello in Lugano, ehiedeva a Cattori il pagamento, a titolo di indennizzo, della somma 1" Obligationeureeht.N° 80. 515 di 8787 fchi. 22 eogli aecessori, contestando ehe l'ineen- dio fosse dovuto a forza maggiore 0 easo fortuito e allegando ehe il convenuto era incorso in gtave negIigenza non assicurando eontro l'incendio la merce in questione, come aveva fatto. per la propria. B. -Con sentenza 6 maggio 1924 il Tribunale di Appello (dl'infuori di un punto ehe non e phi litigioso) respingeva la domanda di . pagamento contenuta nella petizione, donde l'appellazione attuale. Considerando in diritto : 10 -Nessun dubbio sulla natura deI contratto ehe sta di base alla controversia. AVfmdo l'attore fomito al convenuto 1a materia cui, contro mercede, questi doveva prestare l'opera eonvenuta (art. 363 CO) di es- siccazione, il negozio riveste il earattere dei eontratto di appalto nella forma specialmente prevista dall'art.
CO : contratto di appalto eioe nel quale il eommit- tente ha somministrato all'appaltatore la materla da trasformare. Seeondo questo disposto (cap. 2°) l'ap- paltatore e tenuto" ad adoperare con tutta diligenza la materia fornitagli per poi restituirla al conunittente. Da questo obbligo deduce, anzitutto, ehe l'appaltatore e tenuto con tutta diligenza a eonser vare e custodire la merce. affidatagli, affineM possa adempiere all'opera assunta. Chiedesi, nel easo eonereto, in eui la materia e petita per incendio, se il eonvenuto ha prestato ogni eura nel custodirla, di modo ehe l'incendio signifieherebbe caso meramente fortuito, ehe 10 svineola da ogni respon- sabilita: ehiedesi, in seeondo luogo, se il eonvenuto llon sia incorso in negligenza omettendo di assicurare eontro l'incendio la merce in questione. a) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'istanza cantonale, appare per 10 meno dubbio ehe l'onere della prova, ehe la merce sia perita per easo fortuito asensi dell'art. 376 CO, spettasse all'attore. Il eonvenuto era
516 Obligationenrecht. NI 80. tenuto per legge a eustodire la merce per poi restituirla trasformata. Se pretende di . non poter adempiere a pIest' obbligo di restituzione e contesta la responsabilita . pel danno subito dall'attore per impossibilitä. dovuta a caso fortuito, ad esso dovrebbe apettare il compito di cio dimostrare (art. 97 CO e 365 CO). Comunque, sta di fatto ehe, nel caso in esame, il eonvenuto ha assunto l'onere della prova facendo sentire dei testi onde dimos- trare la maneanza di ogni colpa da parte sua. E questa Corte consente co giudice cantonale nell'ammettere ehe il convenuto questa prova ha raggiunto. n primo punto della dimostrazione ehe gli incombeva -la distruzione della merce per l'opera dell'incendio -non venne contestata. n seeondo punto -la mancanza di colpa 0 di negligenza qualsiasi da parte deI eonvenuto o dei suoi impiegati nell'evento dell'incendio -(ehe eostituisce prova negativa e ehe quindi non puo essere sottomessa ad esigenze troppo severe) fu, a parere di questa Corte, parimenti raggiunta (segne la dimostra- zione di questa asserzione). b) Indarno pure l'appellante sostiene ehe il convenuto e incorso in negligenza non assieurando contro l'incendio la merce in diseorso. Esso, tuttavia, non pretende nem- meno ene tale obbligo ineomtlesse al eonvenuto per preeiso e diretto disposto di legge. I casi in eui il posses- sore di eosa altrui e tenuto, per tassativo precetto legale, di assieurarla, sono quelli degliart. 201, 300, 332 al. 3,
CCS (v. OSTERTAG, eommento alla legge sul eontratto di assieurazione oss. 6 all'art. 17); quelli, cioe, in eui il possessore risponde della eosa eome se ne fosse usufrut- tuario: ipotesi ehe non ha riseontro nella fattispecie. PUO ehiedersi invece se l'obbligo per l'appaltatore di assieurare la meree eonsegnatagli, non possa venir dedotto, in via indiretta, dal precetto ehe gli fa earieo di adoperare eon tutta diligenza la merce sommini- stratagli (art. 365 cap. 20 CO) e quindi anehe di eusto- dirla con ogni diligenza, eioe di preservarla da mano-
missioni, da distruzione 0 danni di qualsiasi sorta (v. BECKER, comm. al CO oss. 2 all'art. 365 p. 468 e seg.). Ma per quanto si voglia estendere il eoneetto di diligenza e di eura ehe I'appaltatore deve prestare, da esso non e lecito inferire ehe, in modo generieo e in ogni easo, gli incomba anehe l' obbligo di assicurare, .di sua propria iniziativa, la materia contro ogni possibile danno eui sarebbe esposta (v. BECKER 1. C. p" 469). Siffatto obbligo potrebbe tutt'al piil risultare da eireostanze affatto speciali, le quali potrebbero indurre l'appaltatore a rendere attento il eommittente sull'opportunita di un'as- sicurazione, 0, forse, in casi estremamente urgenti, a provvedervi direttamente esso stesso per eonto deI committente. Cosi quando l'appaltatore, ehe eonosce i pericoli CUl la meree viene esposta per il lavoro di trasformazione assunto, avesse da fare eon una persona della quale esso deve supporre ehe di questi pericoli sia affatto ignara. Ma nel easo in esame siffatta ipotesi non si verifiea. L'attore, eommerciante in legnami e forniture di pavimentazioni in legno, e uomo deI mestiere e non pUO essere eonsiderato eome ignaro dei metodi di Iavorazione e trasformazione della materia di eui fa eommercio. Il eonvenuto poteva quindi ritenere ehe eonoscesse i pericoli, cüfmalgrado la prestazione di ogni diligenza, l' operazione dell'essiecazione la esponeva e poteva quindi astenersi di provvedere esso stesso per una assieurazione e anche di av- visare il committente della pretesa opportunitä. di tale misura. Infine, l'attore intende dedurre l'obbligo; la cui omissione esso imputa al eonvenuto, dalla eonsuetudine, ehe a suo dire esisterebbe presso i proprietari di fomi essiecatori. Ma esso non ha raggiunto la prova dell'as- sunto. E bensi vero ehe eerto Hochschild, . eommerciante in Zurigo, depone che per quanto esso sappia, i proprietari di forniessiccatori si assieurano eontro i danni deI fuoco. Ma il teste non specifiea, se trattisi di assicurazione di roba loro propria 0 di mercealtrui.n convenutoha, per contro, fornito Ia prova ehe, in caso analogo, altro
518 Obligationenrecht. N0 81. committente aveva, esso stesso e direttam.ente, provve- duto aIl'assicurazione della merce contrO l'incendio prima di consegnarla all'appaltatore. 1l Tribunale federale prQnuncia: L'appellazione e respinta.
el Wohnhaus errichten. Unter Berufung auf den Bundesratsbeschluss vom 15. Juli 1919 betreffend För- derung der Hochbautätigkeit und die hiezu vom Regie- rungsrat des Kantons Solotburn am 25. Juli 1919 er- lassene Verordnung bewarb er sich um Staats beiträge . er ernielt solche vom Bund, vom Kanton und von de; Gememde Grenchen im Betrag von zusammen 5200 F und überdies folgende zu 4% verzinsliche Darlehe:'; vom und 3900 Fr., vom Kanton 2600 Fr., von der memde 1300 Fr. Die Beiträge waren in einem be- stimmten Verhältnis zur Bauvoranschlagssunune von 26,000 Fr. berechnet. Die Darlehen wurden durch Grund- pfand auf der Bauliegenschaft sichergestellt. B. -,Am 19. August 1920 verkaufte Wigger die ObUgationenrecht. N° 81. 519 Liegenschaft (die er am 15. Dezember 19191von den Beklagten als bisherigen Eigentümern des Grundstücks erWorben hatte) an Albert Fluri, Uhrmacher in Lommis- wil, zum Preis von 23,500 Fr. Auf der Liegenschaft hafteten: eine Schuldbriefschuld an die Solothurner Kantonalbank von 15,000 Fr., die oben genannten Sub- ventionsdarlehen. und ein Vorschuss des Verkäufers von 517 Fr. 90 Cts., alles mit aufgelaufenen Zinsen. Laut dem Kaufakt hat der Käufer diese sämtlichen Pfandforderungen auf Rechnung der Kaufsumme über- nommen . Ferner findet sich am Schluss der Kaufbe- dingungen der Vermerk: Als Solidarbürgen verpflich- ten sich für die Kaufsumme, nebst gesetzlichen Zinsen und Folgen: EIDch Oe, Baugeschäft, Grenchen. Der Solidarbürge : sig. Emch Oe. Vom Eigentumsübergang und der Schuldübernahme hat der instrumentierende Amtsschreiber und Grund- buchverwalter am 22. Dezember 1920, dem Tage des Grundbucheintrages, der Eidgenossenschaft und dem Kanton Solothurn Anzeige gemacht, mit dem Beifügen, dass im Akt als Solidarbürge die Firma Emch Oe, Baugeschäft in Grenchen, unterzeichnet habe . C. -Da der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkam, gelangte das Grundstück auf dem Pfandbetrei- bungswege zur Versteigerung. Die Beklagten erwarben es zum Preis von 9000 Fr., sodass nicht einmal die erste Hypothek gedeckt wurde und Bund und Kanton Solothurn mit ihren gesamten Forderungen zu Verlust kamen. Sie erhoben daher im Mai 1923 die vorliegende Klage gegen Emch Oe, mit den Rechtsbegehren :
Juli 1919 gewährten Subventionsdarlehen : a) der Schweiz. Eidgenossenschaft von 3900 Fr. laut